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Sentenze con tag: riduzione in via equitativa

Tribunale di Brescia, 7 Settembre 2025, n. 3004/2025
Giusta causa di revoca dell’amministratore di S.r.l., indennizzo e quantificazione del danno: presupposti
La ricorrenza di una giusta causa di revoca dell’amministratore, quand’anche riconducibile alla compromissione del pactum fiduciae, deve essere verificata assumendo...

La ricorrenza di una giusta causa di revoca dell’amministratore, quand’anche riconducibile alla compromissione del pactum fiduciae, deve essere verificata assumendo ad oggetto della valutazione esclusivamente le contestazioni formulate nella delibera, e non fatti ulteriori, tantomeno sopravvenuti.

Nella struttura chiusa della s.r.l., a base personalistica, all’amministratore ben possa essere assegnato un ruolo esclusivamente operativo, talché la dedotta mancanza di capacità gestorie – suscettibile per l’appunto di essere valutata come giusta causa di revoca - necessariamente deve essere verificata alla luce dei parametri di diligenza e di perizia propri di quell’attività.

Il risarcimento del danno (indennizzo) spetta all’ex amministratore con incarico a tempo determinato ai sensi dell’art. 1725, comma 1 c.c. a prescindere dal fatto che la delibera di revoca sia stata impugnata o meno, essendo esclusivamente rilevante la mancanza di una giusta causa di revoca. Il danno subito dall’amministratore a tempo determinato deve essere quantificato sulla base dei compensi che egli avrebbe percepito nell’arco temporale compreso tra la data di efficacia della revoca e il termine di scadenza dell’incarico, equitativamente temperato in ragione del rilievo per cui il riconoscimento dei compensi nella misura pattuita in sede assembleare rappresenta il corrispettivo di un’attività che viene effettivamente e correttamente svolta.

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08/03/2026
Data sentenza: 07/09/2025
Numero: 3004/2025
Carica: Presidente
Giudice: Raffaele Del Porto
Relatore: Davide Scaffidi
Registro : RG – 3926 –  2019
Tribunale di Milano, 2 Dicembre 2014
Data sentenza: 02/12/2014
Registro : RG – 18612 –  2011
Tribunale di Milano, 15 Giugno 2015
Centro commerciale e disciplina della concorrenza
Non integra un’illegittima violazione della concorrenza la clausola statutaria di un consorzio avente ad oggetto la tutela della pluralità dell’offerta commerciale in un centro commerciale...

Non integra un'illegittima violazione della concorrenza la clausola statutaria di un consorzio avente ad oggetto la tutela della pluralità dell'offerta commerciale in un centro commerciale per il tramite della predeterminazione della destinazione d'uso degli (altro…)

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10/02/2017
Data sentenza: 15/06/2015
Registro : RG – 19651 –  2013
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