Ricerca Sentenze

Filtri di Ricerca

Trovate
sentenze

Sentenze con tag: rilascio

Tribunale di Ancona, 24 Ottobre 2026
L’attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare
L’art. 669 duodecies cod. proc. civ.- inserito tra le norme che disciplinano il procedimento cautelare uniforme- dispone che l’attuazione delle...

L’art. 669 duodecies cod. proc. civ.- inserito tra le norme che disciplinano il procedimento cautelare uniforme- dispone che l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare, il quale ne determina le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà con ordinanza i provvedimenti opportuni sentite le parti. Ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito. L'espressione "giudice che ha emesso il provvedimento cautelare", con la quale l'art. 669 - duodecies cod. proc. civ. attribuisce la competenza per l'attuazione delle misure cautelari, è riferibile non al giudice persona fisica che ha pronunciato la misura cautelare, bensì all'ufficio giudiziario, di cui egli fa parte.

Quando si tratta di attuare ordini di consegna o rilascio, e più in particolare obblighi di fare o non fare, il ricorso al processo esecutivo per l'attuazione del provvedimento cautelare è estraneo alla logica della cautela. Infatti, il significato dell'art. 669 duodecies c.p.c. consiste nel fatto che l'attuazione dei provvedimenti cautelari del contenuto prima indicato non dà luogo ad un processo di esecuzione forzata (art. 669 duodecies cod. proc. civ.), bensì ad un'ulteriore fase del procedimento cautelare, che si svolge sotto il controllo del giudice che ha adottato il provvedimento (in deroga a quanto previsto dall’art. 26 c.p.c.), giudice cui spetta determinare le modalità di attuazione dell'ordine. Secondo la logica sottesa alla norma in esame, infatti, ciò può conseguirsi in modo più efficace se si lascia al giudice della cautela il compito di disporre per l'attuazione della misura data, se del caso modificandola, o tornando ad intervenire per contrastare ostacoli frapposti dall'obbligato dopo la prima attuazione, attraverso la possibilità di un continuo adeguamento delle necessità di cautela del diritto alla situazione di fatto ed ai suoi mutamenti.

L'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare non avvia, sulla base di un titolo esecutivo, un separato procedimento di esecuzione ma costituisce una fase del procedimento cautelare in cui il giudice (da intendersi come ufficio) che ha emanato il provvedimento cautelare ne determina anche le modalità di attuazione, risolvendo con ordinanza le eventuali difficoltà e le contestazioni sorte, mentre sono riservate alla cognizione del giudice del merito le altre questioni.

Leggi tutto
11/05/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Willelma Monterotti
Registro : RG – 2871 –  2024
Tribunale di Torino, 28 Marzo 2024
Conseguenze giuridiche dell’esclusione del socio di cooperativa a proprietà indivisa
Tra le conseguenze giuridiche previste per legge nei casi di esclusione del socio di una società cooperativa a proprietà indivisa...

Tra le conseguenze giuridiche previste per legge nei casi di esclusione del socio di una società cooperativa a proprietà indivisa rientra l'obbligo per il socio escluso di corrispondere, a titolo di risarcimento del danno, un'indennità per l'occupazione sine titulo dell'immobile concessogli in godimento dalla società a decorrere dalla delibera di esclusione e fino al rilascio dell'immobile stesso, oltre agli interessi legali e alle spese che la società ha sostenuto per la delibera di esclusione. In via analogica, a tale fattispecie si applica la disciplina prevista dal codice civile in materia di locazione, ai sensi della quale il conduttore in mora è tenuto a corrispondere al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna dell'immobile, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno.

L'onere della prova relativa all'avvenuto pagamento del canone di godimento dell'alloggio assegnato al socio di società cooperativa a proprietà indivisa, calandosi nel contesto di un'azione risarcitoria, incombe sul socio stesso, potendo la società creditrice limitarsi a provare l'esistenza del titolo e ad allegare la circostanza del preteso inadempimento.

Le controversie afferenti ai rapporti societari intercorrenti tra un socio e una società cooperativa rientrano nella competenza della sezione specializzata in materia di imprese.

Leggi tutto
01/08/2024
Data sentenza: 28/03/2024
Registro : RG – 14707 –  2023
Tribunale di Torino, 26 Maggio 2022
Legittimità dell’esclusione del socio da società cooperativa edilizia
Poiché scopo di una cooperativa edilizia è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associativa, a condizioni possibilmente migliori...

Poiché scopo di una cooperativa edilizia è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associativa, a condizioni possibilmente migliori rispetto a quelle ottenibili sul mercato, il soddisfacimento dei propri bisogni abitativi mediante l’assegnazione in godimento di unità immobiliari, presupposto per poter ottenere in godimento l’alloggio è l’aver acquisito lo status di socio della cooperativa.

L’indennità da occupazione abusiva dell’immobile va determinato in via analogica in base al criterio previsto dall’art. 1591 c.c. in materia di locazione – ai sensi del quale il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna – e comunque con modalità corrispondente a quanto la cooperativa attrice avrebbe percepito dall’assegnazione ad altro socio, qualora la convenuta avesse rilasciato tempestivamente l’immobile.

Leggi tutto
02/11/2023
Data sentenza: 26/05/2022
Registro : RG – 25044 –  2021
logo