All’investitore professionale che abbia disinvestito il titolo prima della proposizione della domanda risarcitoria è dovuto il risarcimento del danno quantificato nel differenziale tra il valore di carico del titolo ed il valore di dismissione.
L'indebita esecuzione di transfert da parte dell’emittente, se di per sé legittima senz’altro l’originario intestatario delle azioni a svolgere domanda risarcitoria nei confronti di quest'ultima, non legittima invece tale originario intestatario a chiedere la condanna della sola emittente (altro…)