Ciò che usualmente differenzia la disciplina codicistica dettata dagli artt. 98 e 99 cpi dalla tutela contrattuale rinvenibile negli accordi di riservatezza sta nel fatto che, attraverso la sottoscrizione di un contratto, le parti possono decidere, sulla base del loro stesso accordo, di riconoscere tutela ad informazioni riservate anche qualora le stesse non soddisfino i requisiti del valore economico e delle adeguate misure di sicurezza previsti dall’art. 98 cpi, senza che ciò possa significare che con quel tipo di accordi possa accordarsi tutela anche ad informazioni prive di qualsiasi carattere confidenziale. Oggetto di tutela negoziale sono esclusivamente le informazioni riguardanti i mercati rilevanti e le attività delle parti diverse dalle notizie e dai dati di cui le parti avevano conoscenza prima della “disclosure” e dalle informazioni pubblicamente disponibili riguardo ai prodotti e al relativo mercato.
La libertà di concorrenza implica anche la libertà di imitare le imprese concorrenti ponendosi sulle loro orme e ad esser vietato è solo il rischio di confusione oppure, a determinate condizioni da intendere in modo necessariamente restrittivo, lo sfruttamento “indebito” della rinomanza e notorietà altrui (ad es. art. 20, comma 1, lett. c) e art. 4, comma 1, lett. g), d.lgs. 145/2007), mentre spetta all’impresa che si propone di guadagnare un vantaggio competitivo differenziarsi e cercare soluzioni originali, meno facilmente imitabili e meglio rispondenti ai bisogni dei consumatori di quelle che riguardano il confezionamento dei prodotti.
I marchi il cui nucleo essenziale è costituito da un vocabolo di largo uso nel mercato e sono un’indicazione meramente descrittiva delle caratteristiche dei prodotti da essi contraddistinti, dovrebbero essere ricondotti nella categoria dei “marchi deboli”. Dalla qualificazione come marchi deboli discende che lievi variazioni od integrazioni dei segni sono in principio sufficienti ad escludere un rischio di confusione per i consumatori e, quindi, la contraffazione, consentendo la coesistenza di segni simili.
Non può escludersi, in termini assoluti, che una modificazione del marchio debole possa risultare, in concreto, tanto marginale da non elidere il rischio confusorio.
La caratteristica di rinomanza del marchio appartiene al segno conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contrassegnati, non essendo necessario che detta rinomanza sia necessariamente equivalente alla celebrità né che essa sia analogamente affermata anche al di fuori dell'ambito merceologico in cui il marchio si è affermato. Nell’esaminare tale requisito il giudice deve prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti della causa, cioè, in particolare, la quota di mercato coperta dal marchio, l'intensità, l'ambito geografico e la durata del suo uso, nonché l'entità degli investimenti realizzati dall'impresa per promuoverlo. La protezione del marchio che gode di rinomanza non è subordinata alla constatazione di un grado di somiglianza tra il marchio notorio e il segno successivo tale da generare, nel pubblico interessato, un rischio di confusione tra gli stessi, ma è sufficiente che il grado di somiglianza con il marchio notorio ed il segno abbia come effetto che il pubblico interessato stabilisca un nesso tra il segno ed il marchio d'impresa.
La concorrenza sleale parassitaria postula la sistematica ripresa delle iniziative altrui e richiede, quindi, che l’imitatore si ponga sulla scia del concorrente in modo continuativo, sfruttando la creatività altrui e avvalendosi delle idee e dei mezzi di ricerca e finanziari altrui. La concorrenza sleale parassitaria si riferisce a mezzi diversi e distinti da quelli relativi ai casi tipici di cui ai precedenti nn. 1 e 2 della medesima disposizione, sicché, ove si sia correttamente escluso nell'elemento dell'imitazione servile dei prodotti altrui il centro dell'attività imitativa (requisito pertinente alla sola fattispecie di concorrenza sleale prevista dal n. 1 dello stesso art. 2598 c.c.), debbono essere indicate le attività del concorrente sistematicamente e durevolmente plagiate, con l'adozione e lo sfruttamento, più o meno integrale ed immediato, di ogni sua iniziativa, studio o ricerca, contrari alle regole della correttezza professionale.
La ricerca attiva di personale qualificato tra le risorse umane delle imprese concorrenti sulla base di offerte di lavoro migliorative che non sia accompagnata da comunicazioni denigratorie e screditanti non può in principio configurarsi alla stregua di un’azione illecita e che il passaggio di dipendenti, anche in numero significativo, da un’impresa ad un’altra rientra nella grande maggioranza nei casi in un quadro fisiologico di mobilità dei fattori della produzione (mobilità a sua volta determinata dalla capacità delle imprese di definire strategie e politiche in grado di attrarre le risorse chiave necessarie per conservare e accrescere il loro potere di mercato) che costituisce un elemento indispensabile per il buon funzionamento di un mercato concorrenziale. Si aggiunga altresì che la perdita di risorse chiave e il passaggio di una risorsa ad un’impresa rivale trova nella maggior parte dei casi una spiegazione plausibile ed economicamente razionale (alternativa al sospetto di manovre illecite dei concorrenti) nella incapacità di un’organizzazione di trattenere, valorizzandole adeguatamente attraverso un appropriato disegno degli incentivi, le persone (con il bagaglio di competenze) di cui ha bisogno.
La partizione della tutela per “aree di mercato cui il marchio inerisce” ha la funzione di individuare un limite massimo, e certo, oltre il quale la tutela non possa spingersi, che deve essere valutato in astratto. Pertanto, anche se tra due prodotti appartenenti alla medesima classe merceologica (nel caso di specie, vino e superalcolici, entrambi appartenenti alla classe 33) sussiste “di fatto” una modesta interferenza, il danno (seppur lieve) conseguente alla contraffazione del marchio di uno di essi dovrà comunque essere risarcito in quanto la contraffazione determina, in ogni caso, la compressione delle potenzialità di sfruttamento del marchio. L’entità modesta dell’interferenza e, quindi, del danno, incideranno, tutt’al più sul profilo quantitativo del risarcimento (comprimendolo verso il basso) secondo il consueto canone controfattuale: “se l’interferenza non vi fosse stata non molto sarebbe mutato per il titolare della privativa”.
In caso di contraffazione di marchio, la modesta interferenza “di fatto” tra due prodotti appartenenti alla medesima classe merceologica è, in ogni caso, sufficiente per accedere alla tutela inibitoria, posto che non può essere consentita la protrazione di alcun danno ingiusto. Al contrario, la differenza merceologica “in fatto” tra due prodotti appartenenti alla medesima classe merceologica potrebbe condurre al rigetto dell’istanza di tutela risarcitoria esclusivamente nella misura in cui facesse scadere la prova del danno al di sotto del livello della apprezzabilità di una sua qualsiasi sussistenza.
Il risarcimento del danno da lucro cessante quantificato sulla base del parametro delle “royalty non versate” – ai sensi dell’art. 125 co. 2 c.p.i. – non costituisce una forma equitativa e forfettaria di risarcimento del danno, ma corrisponde a una perdita effettiva, in quanto la potenzialità di commercializzazione è una caratteristica economicamente apprezzabile del marchio. Pertanto, in presenza di una violazione della privativa, il danno da mancata corresponsione del “giusto prezzo del consenso” è reale e va risarcito anche se non trova corrispondenza in una riduzione del mercato dell’azienda che subisce la contraffazione.
Ai fini dell’integrazione dell’illecito di contraffazione è necessario il requisito della colpa, ad ogni fine risarcitorio previsto dai commi 1 e 2 dell’art. 125 c.p.i. in ragione del rapporto di specialità con l’illecito di concorrenza sleale.
Risulta applicabile al caso della contraffazione l’art. 2600 c.c., che prevede una presunzione semplice di colpa in capo all’autore delle violazioni, superabile tramite prova contraria.
La fattispecie della retroversione degli utili di cui all’art. 125, co. 3 c.p.i. costituisce un’ipotesi intermedia tra quella dell’arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.) – che obbliga l’arricchito a restituire solo ciò che ha consumato del diritto altrui (c.d. limite dell’impoverimento) –, e quella del possesso della cosa altrui (art. 1148 c.c.) – che obbliga il possessore a restituire i frutti (che non hanno consumato il bene, ma si sono allo stesso aggiunti), solo se percepiti in “mala fede” –. Il contraffattore, infatti, da una parte “sfrutta produttivamente” il diritto altrui e, dall’altra, lo compromette, in tale sfruttamento, riducendone il valore. In tale ottica, il lucro cessante non si configura come un limite assoluto all’entità della restituzione, ma come entità incompatibile che può spettare al titolare del diritto solo a titolo di risarcimento del danno (e, quindi, ai sensi dei primi due commi dell’art. 125 c.p.i.). La retroversione dell’utile di cui all’art. 125, co. 3 c.p.c. potrà avere ad oggetto, quindi, solo l’utile che eccede il valore del lucro cessante.
Il contraffattore inconsapevole (senza colpa) è tenuto alla restituzione solo dell’utile creato con lo sfruttamento dell’altrui diritto, e non anche il danno da lucro cessante prodotto.
In caso di risarcimento del danno da lucro cessante calcolato ai sensi dell’art. 125 co. 2, c.p.i. sulla base delle “royalty non versate” (royalty che costituiscono un costo e, quindi, sono sottratte in modo “automatico” dall’utile realizzato dal contraffattore), viene meno la possibilità di chiedere in via alternativa o autonoma la redibizione dell’utile prevista dall’art. 125, co. 3 (come sarebbe possibile, invece, in caso di liquidazione del lucro cessante mediante corresponsione di una somma globalmente calcolata).
La rinomanza di un marchio (e, quindi, la conoscenza dello stesso da una parte significativa del pubblico di riferimento) va valutata a livello di operatori intermedi solo ove gli stessi costituiscano un “mercato a sé”, non troppo influenzabile a valle dalle scelte dei consumatori. Al contrario, in un settore come quello dei superalcolici (nel caso di specie, di gin) in cui i nomi dei produttori sono ordinariamente esposti direttamente al consumatore, la conoscenza del marchio tra gli operatori intermedi poco rileva.
Al fine di usufruire della tutela extra-merceologica garantita dall'art. 20, lett. c) c.p.i., le sponsorizzazioni (specie se pregresse, di durata limitata e non esclusive) così come la partecipazione a fiere non sono sufficienti a provare la natura rinomata del marchio. Quel che rileva sotto questo profilo è stabilire in quale misura il marchio possieda una capacità distintiva immediata, intensa e stabile in una grande fetta di pubblico (se del caso, attraverso lo svolgimento di apposite indagini demoscopiche).
[Nel caso di specie, il Tribunale di Venezia non ha ritenuto la sponsorizzazione del marchio della ricorrente in singole edizioni della Champions League e della Serie A e la partecipazione a singole fiere nazionali ed internazionali idonee a dimostrare la rinomanza del marchio stesso.]
Nel giudizio di comparazione dei segni devono essere ritenuti identici non solo i segni che tali siano in quanto esatta riproduzione l’uno dell’altro, ma anche tutti i segni che pur presentando differenze, appaiano identici agli occhi del pubblico. Ricorre identità di marchi, infatti, quando uno dei due marchi riproduce l'altro apportandovi complessivamente differenze talmente insignificanti da poter passare inosservate ad un consumatore medio; pertanto, (altro…)
Un marchio parzialmente affine ad un marchio celebre non interferisce con quest’ultimo se la (altro…)
La corrispondenza nel contenuto sostanziale tra le regole in materia di efficacia invalidante dei marchi anteriori, ai fini del giudizio di novità, e quelle in materia di ambito di protezione degli stessi ai fini del giudizio di contraffazione impone di considerare (altro…)
Il marchio rinomato si identifica con il marchio conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato dai prodotti e servizi da esso contraddistinti, circostanza quest'ultima che deve essere desunta tenendo conto di alcuni fattori quali, (altro…)
Attesa la rinomanza sul territorio dei marchi azionati, ne deriva che il loro illecito utilizzo concreta un indebito strumento di richiamo dei consumatori, facendo erroneamente ritenere che la medesima azienda o la medesima articolazione organizzativa sia (altro…)
In caso di un marchio anteriore "rinomato" ad invalidare un segno posteriore basta la "somiglianza" tra i due segni, a prescindere dal rischio di confusione per i consumatori, in quanto la rinomanza/notorietà del marchio sul mercato fa sì che (altro…)
La pubblicazione sul sito internet del nome da altri registrato come marchio costituisce violazione dei diritti altrui perchè la notorietà del nome utilizzato anche in campo extracommerciale comporta l'applicazione della disciplina del marchio celebre e la conseguente tutela anche in ambito extramerceologico; (altro…)