L’opera cartografica è protetta dal diritto d’autore quando consista in una rielaborazione originale e personale degli elementi geografici presenti sul territorio [carta panoramica delle Dolomiti, caratterizzata da colori vivaci, da una particolare scelta prospettica e da uno stile volto ad accentuare la percezione tridimensionale della catena montuosa]. Ne costituisce riproduzione illecita la stampa dell’immagine su oggetti souvenir, senza che rilevino, ai fini della riconoscibilità dell’opera, l’aggiunta di scritte in rilievo o la diversa tonalità dei colori dovuta al tipo di stampa e al supporto utilizzato.
In sede cautelare la titolarità dei diritti di sfruttamento economico dell’opera può ritenersi provata sulla base delle pubblicazioni del titolare che la riproducono e delle autorizzazioni all’utilizzo concesse a terzi, quando il resistente si limiti a contestarne la rilevanza senza fornire prova contraria [il resistente aveva ricevuto il file dell’immagine per una stampa autorizzata dal titolare in favore di un terzo].
La somma dovuta per ogni violazione o inosservanza dell’inibitoria ai sensi dell’art. 156, comma 1, l.d.a. ricalca la misura dell’astreinte e funge da strumento di coazione indiretta all’adempimento di obblighi infungibili di fare o di non fare; essa deve essere idonea a rendere economicamente svantaggiosa l’inottemperanza e, al tempo stesso, rapportata all’interesse del titolare all’adempimento, anche in considerazione delle conseguenze pregiudizievoli, patrimoniali e non patrimoniali, dell’inadempimento. Non è invece proporzionato, in sede cautelare, l’ordine di ritiro dal commercio dei prodotti già ceduti a terzi.
La riproduzione online di articoli di giornale, precedentemente pubblicati su testate cartacee, ai quali vada riconosciuta la valenza di opere giornalistiche (pertanto tutelate dalla legge sul diritto d'autore) determina la violazione del diritto morale dell'autore ove la predetta riproduzione avvenga, in violazione dell'art. 40 LDA, senza indicarne la firma.
Per inferire il plagio non è necessaria un’integrale rappresentazione/riproduzione di un’opera, integrando condotta plagiaria anche l’idea che le opere presentino, nei loro elementi essenziali, sostanziali somiglianze e che l’autore del plagio si sia appropriato (altro…)