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Sentenze con tag: risarcimento del danno anticoncorrenziale

Tribunale di Napoli, 13 Settembre 2023, n. 8411/2023
Intese restrittive della concorrenza e risarcimento del danno patito dall’acquirente finale
Il danno da illecito anti-concorrenziale è un c.d. danno lungo-tenente, nel quale il manifestarsi del pregiudizio è successivo al verificarsi...

Il danno da illecito anti-concorrenziale è un c.d. danno lungo-tenente, nel quale il manifestarsi del pregiudizio è successivo al verificarsi della condotta che lo ha originato. Per tale ragione, il termine di prescrizione quinquennale decorre da quando il danneggiato è stato adeguatamente informato – ovvero si può pretendere sulla base del criterio dell’ordinaria diligenza che sia stato adeguatamente informato – non solo dell’altrui violazione, ma anche del verificarsi del danno ingiusto [Nel caso di specie, il dies a quo del termine di prescrizione è stato rinvenuto nell’emissione da parte della Commissione Europea del proprio provvedimento e non nell’apertura delle relative indagini, poiché quest’ultimo evento non consente di conoscere l’esito e/o la natura dell’accertamento conclusivo]

L’art. 8 del D.Lgs. n. 3/2017 non opera retroattivamente con riferimento a fatti antecedenti alla sua entrata in vigore, e ciò in quanto le presunzioni legali in esso contenute soggiacciono al principio tempus regit actum.

Con riferimento alle condotte lesive della normativa in materia di illeciti anti-concorrenziali che si siano verificate prima rispetto all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 3/2017 si applicano i principi giurisprudenziali elaborati in epoca anteriore e, in particolare, la teoria dello scopo della norma violata, a mente della quale le decisioni dell’Autorità Antitrust hanno il valore di prova privilegiata del danno patito dal singolo e il relativo provvedimento sanzionatorio costituisce un presunzione iuris tantum della sussistenza del nesso eziologico tra la condotta ed il danno subito dal singolo. Tuttavia, anche in questo caso occorre accertare in maniera puntuale quale sia stata la condotta illecita, poiché – stante l’ampiezza della fattispecie anti-concorrenziali – non tutti gli illeciti in questione spiegano i propri riflessi direttamente nei confronti di tutti gli operatori attivi nel settore di riferimento [Nel caso di specie, la Commissione Europea aveva accertato soltanto la sussistenza di uno scambio di informazioni tra i vari concorrenti attivi nel settore di riferimento che aveva condotto ad intese relative alla determinazione del prezzo lordo da applicare ai distributori con riferimento alle versioni “base” dei prodotti commercializzati. Nessuna intesa invece era stata accertata con riferimento ai prezzi netti applicati nei confronti degli acquirenti finali].

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04/05/2025
Data sentenza: 13/09/2023
Numero: 8411/2023
Carica: Presidente
Giudice: Nicola Graziano
Relatore: Viviana Criscuolo
Registro : RG – 28263 –  2020
Tribunale di Roma, 9 Agosto 2022, n. 12428/2022
Elementi essenziali dell’abuso di posizione dominante del contraente e prova del danno
La disparità di trattamento contrattuale non è abusiva – ai sensi dell’art. 3 L. n. 287 del 1990 – soltanto...

La disparità di trattamento contrattuale non è abusiva – ai sensi dell’art. 3 L. n. 287 del 1990 – soltanto a condizione che il contraente che la pratica non si trovi in posizione dominante, perché, in tal caso, tale disparità è frutto del lecito esercizio dell’autonomia negoziale delle parti e trova nella controparte un soggetto altrettanto libero di determinare le proprie scelte contrattuali; mentre non è così quando la disparità di trattamento sia la conseguenza della posizione dominante di cui il contraente più forte abusi, a fronte della dipendenza economica dei contraenti più deboli, i quali sono costretti a sottostare a qualsiasi pretesa, dal momento che a loro è impossibile, o grandemente difficile, reperire sul mercato adeguate alternative.

La posizione dominante è, dunque, abusiva quando viene esercitata per ostacolare l’effettiva concorrenza ed il giudice, nel relativo accertamento, deve andare alla ricerca della concorrenza "virtuale" (ossia, di quella che sarebbe rimasta se la posizione dominante non fosse stata esercitata nel modo che si pretende abusivo), definendo il mercato di riferimento, la sua estensione geografica, l'area di sostituibilità dei prodotti e dei servizi in questione, sicché su tale sostituibilità da parte del mercato il comportamento del dominante possa essere valutato nei suoi effetti.

Il danno cagionato mediante abuso di posizione dominante non è in re ipsa, ma, in quanto conseguenza diversa (e ulteriore) rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, deve autonomamente provarsi secondo i principi generali in tema di responsabilità aquiliana.

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28/03/2025
Data sentenza: 09/08/2022
Numero: 12428/2022
Carica: Presidente
Giudice: Claudia Pedrelli
Relatore: Tommaso Martucci
Registro : RG – 80937 –  2019
Tribunale di Milano, 10 Gennaio 2022
La violazione del patto di non concorrenza
Costituiscono violazione del patto di non concorrenza: i) la partecipazione, anche in forma riservata, alla gestione dell’impresa concorrente; ii) l’utilizzazione...

Costituiscono violazione del patto di non concorrenza: i) la partecipazione, anche in forma riservata, alla gestione dell'impresa concorrente; ii) l'utilizzazione del database dei clienti; iii) l'assunzione di numerosi dipendenti dell'impresa concorrente. Tutte queste attività sono rilevanti nel caso di attività svolta nello stesso campo dell'impresa concorrente.

La funzione della penale per la violazione del patto di non concorrenza è quella di indicare preventivamente l'ammontare presumibile del danno. Perciò può essere riqualificata dal giudice in base al danno effettivamente subìto per la violazione del patto, in modo da evitare un indebito arricchimento del creditore.

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06/11/2022
Data sentenza: 10/01/2022
Registro : RG – 26753 –  2017
Tribunale di Milano, 20 Novembre 2020
Sussistenza dell’illecito anticoncorrenziale per denigrazione e appropriazione di pregi
Risulta riscontrato l’illecito anticoncorrenziale, per denigrazione e appropriazione di pregi, ove la convenuta veicoli un’informazione – in termini di certezza...

Risulta riscontrato l’illecito anticoncorrenziale, per denigrazione e appropriazione di pregi, ove la convenuta veicoli un’informazione - in termini di certezza e non in forma dubitativa - non vera ad un soggetto terzo, cliente dell’attrice, con conseguente pregiudizio all’immagine imprenditoriale di quest’ultima. (Nel caso di specie la convenuta aveva inviato una comunicazione alla cliente dell’attrice attribuendosi la titolarità del brevetto oggetto di causa, in una fase cronologica in cui non ne era ancora divenuta titolare, e qualificando i profilati incorporati nei serramenti della destinataria della missiva come interferenti con detto brevetto, circostanza esclusa a seguito dell’indagine tecnica svolta).

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26/03/2022
Data sentenza: 20/11/2020
Registro : RG – 52934 –  2017
Tribunale di Milano, 23 Aprile 2020
Evidenza
Ambush marketing e personaggi di Star Wars
La figura dell’ambush marketing costituisce un’ipotesi di concorrenza sleale contraria alla correttezza professionale che già può trovare tutela nell’alveo generale...

La figura dell’ambush marketing costituisce un’ipotesi di concorrenza sleale contraria alla correttezza professionale che già può trovare tutela nell’alveo generale dell’art. 2598, comma 3, c.c. ma che talora, per eventi di particolare rilevanza, il legislatore - nazionale ed internazionale-  ha ritenuto di disciplinare con una disposizione ad hoc e, in particolare, con l'art. 21 del Codice del Consumo.

E' configurabile un rapporto di concorrenza anche nel caso d’imprenditori operanti a diverso livello, purché l’attività degli stessi insista sulla medesima cerchia di clientela finale. In tal caso, l’operatore di mercato si trova in conflitto potenziale con gli imprenditori posti su anelli diversi dello stesso prodotto o servizio, proprio perché è la clientela finale quella che determina il successo o meno della sua attività: ognuno di essi è interessato a che gli altri rispettino le regole di cui all'art. 2598 cod. civ.

Integra l’illecito di concorrenza sleale la condotta di un operatore commerciale che utilizzi all'interno di una pubblicità un personaggio di un'opera altrui in funzione servente rispetto ai propri prodotti ove tale operatore: crei un indebito collegamento nella mente del consumatore tra il proprio brand, servizi e prodotti e l'opera altrui [nella specie: l'ultimo film della saga di STAR WARS, all'epoca in imminente programmazione nelle sale cinematografiche]; impieghi nella campagna il personaggio chiave già utilizzato da un concorrente in un'altra campagna pubblicitaria; agisca senza il previo consenso della titolare dei relativi diritti sull'opera; agisca in perfetta concomitanza con l'uscita della campagna pubblicitaria del concorrente legittimato e dell'opera.

L’art. 5 c.p.i. consente al titolare di opporsi all’ulteriore commercializzazione nell’ipotesi di motivi legittimi, tra i quali l’ipotesi in cui l’impiego del marchio non sia limitato all’identificazione dei prodotti rivenduti, ma sia relativo alla promozione di servizi diversi forniti dal terzo acquirente.

L'inibitoria deve essere interpretata come obbligo a carico del soggetto passivo di attivarsi anche presso la propria rete vendita e presso la propria clientela diretta per impedire l’ulteriore reiterazione dell’illecito; come obbligo non estendibile ai successivi acquirenti rispetto ai primi aventi causa dell’obbligato ovvero agli aventi causa della rete vendita dell’obbligato; nonchè come obbligazione di risultato se la rete vendita è direttamente controllata dall’obbligato e come obbligazione di mezzo se il rapporto commerciale tra il contraffattore con gli aventi causa ha determinato il trasferimento della proprietà della res in capo a soggetti autonomi sotto il profilo negoziale o societario.

Ai fini del risarcimento del lucro cessante da concorrenza sleale è necessaria la prova puntuale che il mancato raggiungimento dei livelli di fatturato attesi dal soggetto leso sia dipeso eziologicamente dalla commercializzazione dei prodotti dell’autore dell’illecito.

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19/03/2022
Data sentenza: 23/04/2020
Registro : RG – 14062 –  2018
Tribunale di Milano, 30 Maggio 2019
Abuso di posizione di dominante: valenza probatoria in sede ordinaria del provvedimento AGCM di accoglimento degli impegni; presupposti delle fattispecie dell’imposizione di prezzi iniqui, del rifiuto a contrarre e del margin squeeze; onere di allegazione per il risarcimento del danno antitrust
Il termine di prescrizione dell’azione di risarcimento del danno derivante da un’infrazione continuativa o ripetuta delle norme antitrust inizia a...

Il termine di prescrizione dell'azione di risarcimento del danno derivante da un'infrazione continuativa o ripetuta delle norme antitrust inizia a decorrere dopo che la violazione è cessata. (altro…)

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12/04/2021
Data sentenza: 30/05/2019
Registro : RG – 56090 –  2016
Tribunale di Torino, 25 Luglio 2016
Concorrenza sleale mediante atti confusori e di vanteria
La condotta idonea a creare confusione con i prodotti e l’attività svolta da altri (riproduzione nel proprio nome a dominio del...

La condotta idonea a creare confusione con i prodotti e l'attività svolta da altri (riproduzione nel proprio nome a dominio del nome a dominio del sito di controparte) deve considerarsi illegittima in quanto atto di concorrenza sleale, rispetto al quale  (altro…)

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02/03/2017
Data sentenza: 25/07/2016
Registro : RG – 8396 –  2014
Tribunale di Milano, 15 Ottobre 2014
Evidenza
Valore probatorio delle decisioni AGCM e prescrizione dell’azione di risarcimento del danno antinconcorrenziale
Il valore di “prova privilegiata” da attribuire ai provvedimenti dell’AGCM, nei giudizi risarcitori follow-on, è da intendersi limitato ai provvedimenti di...

Il valore di "prova privilegiata" da attribuire ai provvedimenti dell'AGCM, nei giudizi risarcitori follow-on, è da intendersi limitato ai provvedimenti di carattere decisorio, con i quali, definita l'istruttoria e concluso il contraddittorio con le parti, viene irrogata la sanzione o disposta l'archiviazione. (altro…)

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19/02/2017
Data sentenza: 15/10/2014
Registro : RG – 85107 –  2010
Tribunale di Milano, 17 Giugno 2015
Evidenza
Illecito antitrust: contenuto della domanda di risarcimento proposta da più parti ciascuna “per quanto di sua spettanza”
Nel caso in cui la domanda di risarcimento del danno per violazione della disciplina antitrust sia proposta da più parti...

Nel caso in cui la domanda di risarcimento del danno per violazione della disciplina antitrust sia proposta da più parti attrici congiuntamente, ciascuna “per quanto di sua spettanza”, le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria (altro…)

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10/02/2017
Data sentenza: 17/06/2015
Registro : RG – 68295 –  2013
Tribunale di Milano, 18 Giugno 2015
Evidenza
Illecito antitrust: contenuto della domanda di risarcimento proposta da più parti ciascuna “per quanto di sua spettanza”
Nel caso in cui la domanda di risarcimento del danno per violazione della disciplina antitrust sia proposta da più parti...

Nel caso in cui la domanda di risarcimento del danno per violazione della disciplina antitrust sia proposta da più parti attrici congiuntamente, ciascuna "per quanto di sua spettanza", le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria (altro…)

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10/02/2017
Data sentenza: 18/06/2015
Registro : RG – 68302 –  2013
Tribunale di Milano, 17 Luglio 2015
Evidenza
Concorrenza sleale per imitazione di packaging
Il packaging di un prodotto può essere tutelato come marchio di fatto. Costituisce concorrenza sleale confusoria l’utilizzo di un packaging...

Il packaging di un prodotto può essere tutelato come marchio di fatto. Costituisce concorrenza sleale confusoria l'utilizzo di un packaging quasi identico a quello già impiegato per un altrui prodotto analogo, ma di qualità superiore, (altro…)

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10/02/2017
Data sentenza: 17/07/2015
Registro : RG – 70567 –  2013
Tribunale di Milano, 28 Luglio 2015
Evidenza
Azione risarcitoria follow-on in materia di abuso da posizione dominante mediante margin squeeze
Il valore di “prova privilegiata” da attribuire ai provvedimenti dell’AGCM, nei giudizi risarcitori follow on, è da intendersi limitato ai...

Il valore di “prova privilegiata” da attribuire ai provvedimenti dell'AGCM, nei giudizi risarcitori follow on, è da intendersi limitato ai provvedimenti di carattere decisorio, con i quali, definita l'istruttoria e concluso il contraddittorio con le parti, (altro…)

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10/02/2017
Data sentenza: 28/07/2015
Registro : RG – 52997 –  2010
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