Sussiste il rischio di associazione tra i segni aziendali quando il pubblico possa essere indotto in errore circa la sussistenza di un particolare legame commerciale o di gruppo tra l'impresa terza e il titolare del marchio, ovvero possa essere indotto a credere che i due prodotti provengano da imprese distinte tra le quali intercorrano rapporti di licenza o di autorizzazione all'uso del marchio stesso, non avendo rilievo che il marchio sia qualificabile come marchio “debole”, quando la modifica successivamente intervenuta ai segni della resistente non è idonea ad escludere il rischio di “associazione” tra le due aziende, per effetto del permanere dell’estrema somiglianza degli altri elementi (collocazione dell’immagine figurativa, font tipografico e colori utilizzati).
Quanto al periculum, la eventuale coesistenza protratta nel tempo di entrambi segni aziendali è idonea a determinare un annacquamento del potere distintivo del marchio registrato dalla ricorrente e/o uno sviamento di clientela con effetti pregiudizievoli difficilmente prevedibili e /o quantificabili.
Il giudizio di confondibilità tra marchi si modula secondo canoni tradizionalmente seguiti, attraverso una valutazione globale del rischio di associazione. Essa implica una interdipendenza fra i fattori presi in considerazione ed in particolare, la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei segni designati. Cosicché, (altro…)
L’inserimento della dicitura “gruppo” in una denominazione sociale simile ad un marchio registrato è idoneo ad (altro…)
La nozione di "associazione", richiesta dall'art. 20 lett. b) c.p.i. per l'integrazione della fattispecie di contraffazione dei marchi, non costituisce un'alternativa alla nozione di "rischio di confusione", limitandosi a precisarne l'estensione. La semplice associazione (altro…)
Vi è concreto rischio di confusione e associazione da parte dei consumatori, nonché di un effetto di dilution di marchi celebri quando è riscontrabile una sostanziale identità dei segni e dei prodotti in asserita contraffazione (nella specie, capi d'abbigliamento che si caratterizzavano per la riproduzione in grande formato e in maniera appariscente di marchi celebri del settore della moda) e vi è l’immediata riconoscibilità da parte dei consumatori sui prodotti contestati dei marchi notori altrui. (altro…)
Lo scopo di un testo contrattuale è quello di regolamentare in un certo modo e a determinate condizioni i rapporti tra i contraenti e non quello di evitare un diverso trattamento tra le parti stesse e soggetti terzi eventuali e del tutto estranei all'accordo. Queste pattuizioni ulteriori possono anche esservi (altro…)
Tra due marchi sussiste il rischio di confusione quando vi è, in concreto, la possibilità che il pubblico ritenga che i prodotti o i servizi contraddistinti da un marchio che imita quello di altra impresa provengano dalla medesima impresa o da (altro…)
In caso di un marchio anteriore "rinomato" ad invalidare un segno posteriore basta la "somiglianza" tra i due segni, a prescindere dal rischio di confusione per i consumatori, in quanto la rinomanza/notorietà del marchio sul mercato fa sì che (altro…)
Il precedente utilizzo di un “marchio di fatto” sul territorio nazionale, o su una parte importante di esso, conferisce al preutente un diritto esclusivo allo sfruttamento di detto marchio: tale uso è idoneo a (altro…)
La registrazione di un modello anteriore in capo al soggetto titolare anche della privativa successiva non fa venir meno la necessaria valutazione del requisito della novità del secondo modello, tranne nell’ipotesi in cui ci si trovi ancora nel c.d. periodo di grazia, coincidente (altro…)