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Sentenze con tag: rivenditore autorizzato

Tribunale di Milano, 24 Ottobre 2026, n. 5237/2022
Vendite fuori dalla rete di distribuzione selettiva del rivenditore autorizzato ed esclusione dell’esaurimento del marchio
L’esistenza di una rete di distribuzione selettiva può essere ricompresa tra i «motivi legittimi» ostativi all’esaurimento del marchio ai sensi...

L’esistenza di una rete di distribuzione selettiva può essere ricompresa tra i «motivi legittimi» ostativi all’esaurimento del marchio ai sensi dell’art. 5, co. 2, c.p.i., a condizione che il prodotto sia un articolo di lusso o di prestigio che legittimi la scelta di adottare un sistema di distribuzione selettiva e che sussista un pregiudizio effettivo all’immagine di lusso o di prestigio del marchio per effetto della commercializzazione effettuata da terzi estranei alla rete. In presenza di tali condizioni il titolare del marchio può opporsi, con l’azione di contraffazione, alla rivendita dei propri prodotti da parte di soggetti esterni alla rete, anche se questi li abbiano acquistati da licenziatari o da rivenditori autorizzati.

Il medesimo principio si applica, per identità di presupposti, alle vendite eseguite dallo stesso rivenditore autorizzato in violazione dei limiti posti dal contratto di distribuzione selettiva [a grossisti, centrali d’acquisto o società commerciali estere], perché la circolazione dei prodotti, ancorché originali, al di fuori della rete e della sfera di controllo del titolare del marchio, o della società che agisce per esso, comporta danni all’immagine; tali vendite costituiscono pertanto, oltre che inadempimento contrattuale, atti di contraffazione.

La stipulazione di una clausola risolutiva espressa lascia fermo il principio per cui ogni inadempimento di non scarsa importanza può giustificare la risoluzione del contratto anche al di fuori dei casi espressamente previsti dalle parti; per i casi previsti nella clausola la gravità dell’inadempimento non deve essere valutata dal giudice. Anche quando la clausola sia riferita in modo indeterminato alla violazione di qualsivoglia pattuizione del contratto, e sia quindi di per sé inidonea a operare ai sensi dell’art. 1456 c.c., la dichiarazione di risoluzione resta idonea a produrre l’effetto risolutorio ove sussista una giusta causa connessa a un inadempimento di non scarsa importanza.

Nel contratto di distribuzione selettiva di prodotti di lusso le vendite eseguite dal rivenditore autorizzato al di fuori del punto vendita e dei limiti contrattuali violano una delle obbligazioni caratteristiche del contratto, la cui essenza risiede nella tutela della rete, dell’immagine commerciale, della qualità dell’assistenza e della garanzia offerta, e la loro rilevante entità integra il requisito della gravità dell’inadempimento. La tolleranza del concedente non può essere desunta dalla sua generica conoscenza dell’esistenza di vendite su mercati paralleli, né da analoghe violazioni di altri rivenditori di cui non sia provata la comparabile rilevanza quantitativa.

La previsione contrattuale che attribuisce al concedente la facoltà di chiedere al rivenditore il riacquisto dei prodotti venduti in violazione dei limiti contrattuali, posta nell’ottica della prosecuzione del rapporto a fronte di inadempienze occasionali, non preclude la risoluzione del contratto quando le condotte del rivenditore, per la loro gravità, superino la soglia dell’occasionalità e compromettano il rapporto di fiducia tra le parti.

Il concedente che abbia già acquisito elementi sull’inadempimento del rivenditore e si accinga a sciogliere il contratto può legittimamente evadere solo in parte gli ordini, trattandosi di sospensione precauzionale delle obbligazioni contrattuali. Non sussiste lo stato di dipendenza economica del rivenditore che non operi in esclusiva, commercializzi anche numerosi altri marchi e abbia sostenuto investimenti non esclusivamente finalizzati alle esigenze del concedente, già ammortizzati o rimborsati da quest’ultimo.

Il danno derivante dalla circolazione dei prodotti al di fuori della rete di distribuzione selettiva va liquidato in via equitativa, assumendo quale attendibile punto di partenza una royalty media virtuale riferita al numero dei prodotti venduti; l’indebito uso del marchio nelle insegne e nel materiale espositivo protratto dall’ex rivenditore dopo lo scioglimento del rapporto, idoneo a ingenerare nel pubblico il convincimento della permanenza del rapporto di distribuzione, dà luogo anche al risarcimento del danno non patrimoniale, liquidato equitativamente.

Sono inammissibili, per genericità, i capitoli di prova privi di riferimenti specifici ai luoghi, ai tempi, alle quantità e ai soggetti coinvolti nelle condotte che si assumono tollerate, nonché, per il loro carattere esplorativo, le istanze di esibizione rivolte a numerosi terzi per acquisire documentazione massiva senza una preventiva e specifica indicazione della rilevanza dei singoli documenti.

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31/01/2024
Data sentenza: 24/10/2026
Numero: 5237/2022
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Claudio Marangoni
Registro : RG – 1777 –  2019
Tribunale di Milano, 17 Ottobre 2016
Contratto di concessione di vendita e concorrenza sleale
L’atto di comunicare ai propri clienti l’esclusione di un determinato distributore dalla propria rete di distribuzione nonché la volontà di...

L’atto di comunicare ai propri clienti l’esclusione di un determinato distributore dalla propria rete di distribuzione nonché la volontà di dissociarsi dalle politiche di vendita dallo stesso praticate non costituisce di per sé violazione (altro…)

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03/02/2017
Data sentenza: 17/10/2016
Registro : RG – 25660 –  2014
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