Qualora la causa sospesa non venga riassunta nei tre mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che ha definito la causa pregiudicante, la stessa è automaticamente estinta ex art. 307, comma 3, cod. proc. civ.
In ogni caso, la parte vittoriosa della causa pregiudicante conserva intatto il proprio interesse processuale a sentir definire le domande originariamente rivoltegli e rimaste in sospeso.
Affinché un marchio possa essere ritenuto nullo per carenza di capacità distintiva ex art. 13 CPI, è necessario che l’assenza del carattere distintivo sussista (altro…)
Il "processo" che, ai sensi dell'art. 300 c.p.c., subisce interruzione per effetto del verificarsi di un evento interruttivo che afferisce ad una determinata parte processuale è da intendersi non con riferimento indiscriminato a tutti i processi trattati simultaneamente in quanto riuniti, (altro…)