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Sentenze con tag: soccombenza virtuale

Tribunale di Milano, 1 Gennaio 1970, n. 9490/2024
Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale
Il giudice è tenuto a dichiarare la cessazione della materia del contendere ogni qualvolta i contendenti si diano reciprocamente atto...

Il giudice è tenuto a dichiarare la cessazione della materia del contendere ogni qualvolta i contendenti si diano reciprocamente atto dell’intervenuto mutamento, ovvero della sopravvenuta caducazione, della situazione sostanziale oggetto della controversia e rassegnino conclusioni conformi. Esclusi i casi di compensazione, le spese di giudizio sono liquidate sulla base di quello che sarebbe stato l’esito del processo ove la cessazione non fosse intervenuta, apprezzato secondo una delibazione sommaria del merito della pretesa. (Nel caso di specie il Tribunale ha accertato che l’azione di classe era stata proposta dal ricorrente a tutela di diritti omogenei aventi ad oggetto la restituzione di importi illegittimamente addebitati ad una pluralità di clienti, portatori di situazioni giuridiche soggettive che traevano origine dalla medesima reiterata condotta illecita ascritta alla resistente e di pretese restitutorie omogenee sotto il profilo dell’an, differenziandosi soltanto nell’ammontare degli importi addebitati).

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16/02/2026
Data sentenza: 01/01/1970
Numero: 9490/2024
Carica: Presidente
Giudice: Silvia Giani
Relatore: Vincenzo Carnì
Registro : RG – 21789 –  2023
Tribunale di Torino, 15 Aprile 2024
Il custode delle quote è il solo legittimato a partecipare all’assemblea e a impugnare la delibera
In virtù del combinato disposto degli artt. 2471 bis e 2352 c.c., in caso di pignoramento delle quote sociali, il...

In virtù del combinato disposto degli artt. 2471 bis e 2352 c.c., in caso di pignoramento delle quote sociali, il custode giudiziario delle quote è l'unico soggetto legittimato a rappresentare le quote in assemblea, sussistendo in capo al socio pignorato un difetto di legittimazione alla rappresentanza delle partecipazioni pignorate in assemblea. Pertanto, in mancanza della relativa convocazione, le quote non possono ritenersi validamente rappresentate e il custode giudiziario è legittimato all'esercizio dell'azione di annullamento della delibera assembleare eventualmente assunta.

L'eventuale nuova convocazione dell'assemblea e la sostituzione della delibera assunta in mancanza della necessaria convocazione e partecipazione del custode giudiziario determina la cessazione della materia del contendere in relazione all'impugnazione della delibera precedentemente assunta. Tale declaratoria, peraltro, non pregiudica la domanda di condanna alla refusione delle spese di lite, domanda che deve essere vagliata facendo ricorso alla regola delle soccombenza virtuale.

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14/09/2024
Data sentenza: 15/04/2024
Registro : RG – 19217 –  2023
Tribunale di Roma, 13 Luglio 2023
Sostituzione della delibera impugnata e legittimazione esclusiva del custode della quota pignorata all’impugnazione della delibera
La sostituzione della delibera impugnata con altra presa in conformità della legge e dello statuto determina, ai sensi degli art....

La sostituzione della delibera impugnata con altra presa in conformità della legge e dello statuto determina, ai sensi degli art. 2377, co. 8, e 2479 ter, co. 4, c.c., la sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Ai sensi dell’art. 2377, co. 8, c.c., in caso di cessazione della materia di contendere per sostituzione della delibera asseritamente invalida con altra delibera immune da vizi, il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società, e sul risarcimento dell'eventuale danno. Resta, in ogni caso, aperta la possibilità di una liquidazione delle spese di lite in termini diversi facendo applicazione del principio della soccombenza virtuale.

Nel caso di pignoramento su una quota di s.r.l., la legittimazione a impugnare una delibera invalida ai sensi dell’art. 2479 ter, co. 1, c.c. spetta in via esclusiva al custode, attesa l’inscindibile connessione tra l’esercizio del diritto di voto e il conseguente diritto di impugnazione di delibere approvate senza l’assenso del titolare del diritto di voto stesso.

Eventuali profili di invalidità del provvedimento di nomina del custode della quota sottoposta a pignoramento non sono di per sé idonei a determinare la caducazione dei poteri riconosciuti dall’ordinamento al custode, se non all’esito di un provvedimento di revoca o di sostituzione del custode stesso, con salvezza in ogni caso degli atti medio tempore compiuti.

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26/03/2024
Data sentenza: 13/07/2023
Registro : RG – 2660 –  2019
Tribunale di Roma, 28 Settembre 2023
Legittimazione attiva e passiva nel reclamo avverso il bilancio finale di liquidazione
Alla proposizione del reclamo avverso il bilancio finale di liquidazione di cui all’art. 2492, co. 3, c.c. sono legittimati attivamente...

Alla proposizione del reclamo avverso il bilancio finale di liquidazione di cui all’art. 2492, co. 3, c.c. sono legittimati attivamente anche i componenti del collegio sindacale; quanto alla legittimazione passiva, essa deve riconoscersi in capo solo ai liquidatori e non già alla società.

Nel caso in cui sia proposto reclamo avverso il bilancio finale di liquidazione (o sia proposta l’azione impugnativa del bilancio sociale), nel caso in cui, nel corso del giudizio, il bilancio sia revocato dall’assemblea dei soci e di tale fatto sia dato atto solo da una parte, non può dichiararsi cessata la materia del contendere, bensì dev’essere rilevata la sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo agli attori, poiché la pronuncia di nullità/annullabilità di un bilancio ormai revocato è inidonea a spiegare alcun effetto utile alla parte che ha proposto la domanda. Invero, la cessione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e non può essere dichiarata laddove la sopravvenienza del fatto sia dedotta da una sola parte e l’altra non aderisca a tale prospettazione.

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25/03/2024
Data sentenza: 28/09/2023
Registro : RG – 6428 –  2021
Tribunale di Bologna, 10 Ottobre 2022
Impugnativa della delibera di messa in liquidazione e cessazione della materia del contendere per revoca dello stato di liquidazione
Con la revoca dello stato di liquidazione viene meno la delibera di messa in liquidazione della società, la quale torna...

Con la revoca dello stato di liquidazione viene meno la delibera di messa in liquidazione della società, la quale torna a tutti gli effetti in attività.

L’abuso della maggioranza consiste nell’esercizio arbitrario e fraudolento del diritto di voto per finalità di perseguimento di interessi divergenti da quelli della società, ovvero di lesione degli interessi dell’altro socio, essendo invece irrilevante la sussistenza di interessi confliggenti dei soci.

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29/02/2024
Data sentenza: 10/10/2022
Registro : RG – 13311 –  2020
Tribunale di Napoli, 22 Luglio 2022
Cessazione della materia del contendere e ripartizione delle spese processuali
La cessazione della materia del contendere è una forma di definizione del processo conseguente al sopravvenuto mutamento della situazione dedotta...

La cessazione della materia del contendere è una forma di definizione del processo conseguente al sopravvenuto mutamento della situazione dedotta in giudizio, di cui le parti si danno reciproco atto, che fa venir meno la ragion d'essere della lite. Si tratta di un istituto giuridico, non regolamentato dal codice di procedura civile, di elaborazione giurisprudenziale, che porta ad una definizione del giudizio ontologicamente diversa rispetto alla rinuncia agli atti o all’azione, perché vengono meno le ragioni per le quali si è in giudizio a causa di eventi sopravvenuti, ma che conduce alle medesime conseguenze relativamente all’impossibilità di proseguire il processo. Con riguardo alle spese di lite, venuta meno la materia del contendere quanto al diritto sostanziale originariamente dedotto in giudizio, ove persista tra le parti contrasto sulla ripartizione delle spese processuali, esso deve essere risolto mediante il ricorso al principio della cosiddetta soccombenza virtuale.

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29/01/2024
Data sentenza: 22/07/2022
Registro : RG – 23288 –  2018
Tribunale di Milano, 19 Marzo 2023
Impugnazione delle delibere assembleari e soccombenza virtuale
Ai sensi dell’art 2377 comma 8 c.c., la revoca della delibera impugnata implica il riconoscimento da parte dell’ente dell’invalidità della...

Ai sensi dell’art 2377 comma 8 c.c., la revoca della delibera impugnata implica il riconoscimento da parte dell’ente dell’invalidità della delibera sostituita.

In ipotesi di revoca della delibera impugnata, le spese processuali vanno poste a carico dell’ente che ha revocato la propria delibera, in quanto soccombente virtuale.

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21/10/2023
Data sentenza: 19/03/2023
Registro : RG – 29639 –  2021
Tribunale di Roma, 6 Marzo 2023
Data sentenza: 06/03/2023
Registro : RG – 56598 –  2016
Tribunale di Firenze, 20 Gennaio 2023
Modello di amministrazione disgiuntiva di srl e convocazione dell’assemblea di bilancio
La censura circa l’estromissione del coamministratore dalla predisposizione del bilancio e l’illegittima convocazione dell’assemblea di s.r.l. devono essere vagliate tenendo...

La censura circa l’estromissione del coamministratore dalla predisposizione del bilancio e l’illegittima convocazione dell’assemblea di s.r.l. devono essere vagliate tenendo conto dei principi che possono essere tratti dal sistema, per cui, da un lato, va evidenziato che con la riforma societaria vi è il generale principio per cui le delibere possono essere invalidate solo per difetti che incidono sostanzialmente ed effettivamente sugli interessi potenzialmente suscettibili di lesione, dall’altro lato si deve verificare il modello gestorio adottato dalla società e l’ambito specifico in cui il potere si esplica.

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22/04/2023
Data sentenza: 20/01/2023
Registro : RG – 8645 –  2018
Tribunale di Palermo, 23 Giugno 2021
Sostituzione di delibera assembleare e cessazione della materia del contendere
La disponibilità del diritto rappresenta un limite alla compromettibilità in arbitri di controversie di qualsiasi natura. Con specifico riferimento alla...

La disponibilità del diritto rappresenta un limite alla compromettibilità in arbitri di controversie di qualsiasi natura. Con specifico riferimento alla materia societaria non può essere deferita alla decisione arbitrale l’impugnativa di delibera di approvazione del bilancio che verta sulla veridicità, completezza e chiarezza del bilancio stesso. Ciò in quanto le norme dirette a garantire tali principi non solo hanno natura imperativa, ma attengono pure a diritti indisponibili, essendo poste, oltre che a tutela dell’interesse di ciascun socio, anche dell’affidamento di tutti i soggetti terzi che con la società entrano in rapporto.

La delibera di approvazione del bilancio che sia revocata e sostituita da successiva delibera conforme alla legge con la quale sia approvato un nuovo progetto di bilancio per il medesimo esercizio, determina che non possa più pronunziarsi l’annullamento della delibera adottata anteriormente e che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. In ogni caso, la fondatezza delle doglianze mosse contro la delibera di approvazione del bilancio di cui si lamenta l’illegittimità, successivamente revocata e sostituita da altra delibera conforme alla legge, giustifica la condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite.

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16/01/2023
Data sentenza: 23/06/2021
Registro : RG – 6760 –  2017
Tribunale di Milano, 20 Dicembre 2017
Cessazione della materia del contendere e nullità ex art. 2744 c.c. dell’atto di costituzione di pegno su quota di partecipazione sociale
La cessazione della materia del contendere si verifica solo qualora nel corso del procedimento sopravvenga una situazione che, soddisfacendo le...

La cessazione della materia del contendere si verifica solo qualora nel corso del procedimento sopravvenga una situazione che, soddisfacendo le pretese fatte valere in giudizio, elimina il contrasto tra le parti, cosicché le stesse non hanno più interesse a proseguire (altro…)

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11/01/2022
Data sentenza: 20/12/2017
Registro : RG – 88453 –  2013
Tribunale di Milano, 2 Luglio 2019
Il venire meno dell’interesse dell’attore, la relativa dichiarazione e la (non) liquidazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale
In un giudizio contumaciale, quando l’attore dichiari espressamente di non avere interesse alla prosecuzione del giudizio, il Tribunale non può...

In un giudizio contumaciale, quando l’attore dichiari espressamente di non avere interesse alla prosecuzione del giudizio, il Tribunale non può esprimere alcun sindacato e, pertanto, non può fare applicazione per la liquidazione delle spese del principio della soccombenza virtuale. (altro…)

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03/01/2020
Data sentenza: 02/07/2019
Registro : RG – 4355 –  2019
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