Ricerca Sentenze

Filtri di Ricerca

Trovate
sentenze

Sentenze con tag: soci illimitatamente responsabili

Corte d'appello di Ancona, 9 Ottobre 2026, n. 830/2024
Diritto degli eredi del socio di snc alla liquidazione della quota e obbligazione del nuovo socio
Gli eredi del socio non entrano a far parte della società, ma sono titolari del solo diritto alla liquidazione della...

Gli eredi del socio non entrano a far parte della società, ma sono titolari del solo diritto alla liquidazione della quota del defunto, obbligazione quest'ultima facente capo alla società ed in quanto tale da porre a carico anche del socio subentrato a norma dell'art. 2269 c.c. Tuttavia occorre considerare che nelle società di persone (nella specie, società in nome collettivo), la responsabilità illimitata e solidale tra i soci è stabilita a favore dei terzi che vantino crediti nei confronti della società e non è applicabile alle obbligazioni della società nei confronti dei soci medesimi, conformemente alla regola generale secondo cui, nei rapporti interni, l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi. Pertanto, nel giudizio intrapreso dagli eredi del socio per la liquidazione della quota spettante al "de cuius", la condanna dei soci superstiti va limitata alla loro quota interna di responsabilità, che può essere determinata dal giudice ai sensi dell'art. 2263 cod. civ., secondo il quale, salvo prova contraria, le quote si presumono uguali.

Leggi tutto
15/09/2026
Data sentenza: 09/10/2026
Numero: 830/2024
Carica: Presidente
Giudice: Annalisa Gianfelice
Relatore: Paola De Nisco
Registro : RG – 233 –  2021
Tribunale di Torino, 13 Luglio 2022
La responsabilità del socio di s.n.c. receduto per le obbligazioni sociali in caso di successivo fallimento della società
La responsabilità solidale e illimitata del socio di s.n.c. per le obbligazioni sociali è posta a tutela dei creditori della...

La responsabilità solidale e illimitata del socio di s.n.c. per le obbligazioni sociali è posta a tutela dei creditori della società e non di quest'ultima, sicché solo i creditori possono agire nei confronti dei soci per il pagamento dei debiti sociali e non anche la società. Nella liquidazione di una società in bonis, se i fondi per il pagamento dei debiti sociali sono insufficienti, il liquidatore può richiedere ai soci, oltre ai conferimenti ancora ineseguiti, le somme necessarie, nei limiti della rispettiva responsabilità e in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite. La norma non si applica alla società fallita, nel senso che la contribuzione del socio illimitatamente responsabile si sostanzia nella sottoposizione del socio stesso a fallimento, ai sensi e nei limiti degli artt. 10 e 147 l.fall., mentre il socio cessato da oltre un anno, e quindi non assoggettabile a fallimento, non è nemmeno soggetto all’applicazione dell’art. 2280, co. 2, c.c., proprio perché ormai estraneo al rapporto sociale.

Il curatore non ha un generale potere-dovere di sostituirsi ai creditori del fallito nell'esercizio di azioni corrispondenti a diritti di cui essi siano titolari, quando non si tratti di azioni volte alla ricostruzione del patrimonio del fallito o quando una siffatta legittimazione non sia stata espressamente prevista dal legislatore, come ad esempio accade nel caso dell'azione di responsabilità spettante ai creditori sociali contro gli amministratori della società fallita, che gli artt. 2394 e 2394 bis c.c. esplicitamente legittimano il curatore ad esperire. Con riguardo alle azioni volte alla ricostruzione del patrimonio del fallito (le cc.dd. azioni di massa), i dati qualificanti consistono nella reintegrazione della garanzia generica del credito e nel carattere indistinto quanto ai possibili beneficiari del loro esito positivo. Al contrario, quando una pretesa richiede l'accertamento della sussistenza di un diritto soggettivo in capo ad uno o più creditori o, pur interessando una platea più o meno estesa, ma non la generalità del ceto creditorio, necessita pur sempre dell'esame di specifici rapporti e del loro svolgimento, l’azione non può qualificarsi di massa e non compete la legittimazione del curatore in sostituzione dei singoli creditori.

La sostituzione nella legitimatio ad causam del curatore al singolo creditore non esiste in assenza, da una parte, di una norma espressa di legge e, dall’altra, di un’azione di massa, che benefici indistintamente il ceto creditorio nel suo insieme, come un’azione revocatoria o di simulazione. Nessuna disposizione toglie al creditore sociale la facoltà di agire nei confronti del socio non fallito di s.n.c., poiché l’onere di sottoporsi all’accertamento del passivo (art. 52 l.fall.) e il divieto di azioni esecutive individuali (art. 51 l.fall.) riguarda le sole pretese nei confronti del fallito e i beni compresi nel fallimento. Il risultato utile dell’azione non può andare indistintamente a beneficio della massa creditoria, visto che il curatore, per essere coerente con la sua tesi, dovrebbe formare una massa attiva separata, destinandone il ricavato ai soli creditori di cui l’ex socio deve rispondere ex art. 2290 c.c. Tuttavia, la legge fallimentare ammette bensì masse separate ai fini del riparto, ma solo in quanto esistano prelazioni speciali (ipoteca, pegno ecc.), o in quanto, specificamente nella società con soci illimitatamente responsabili, il socio sia personalmente fallito. Se invece il curatore destina il risultato dell’azione indistintamente a beneficio della generalità dei creditori e quindi riversa le somme incassate dall’ex socio non fallito nel conto della massa attiva sociale, aggrava la posizione dell’ex socio, visto che le somme versate andrebbero a pagare spese prededucibili (innanzitutto, i compensi del curatore e dei suoi ausiliari) e i crediti concorsuali secondo la rispettiva graduazione e non necessariamente quelli di cui il non fallito deve rispondere, lasciandolo esposto medio tempore e dopo la chiusura della procedura a pagare una seconda volta a mani del creditore.

Leggi tutto
25/03/2024
Data sentenza: 13/07/2022
Registro : RG – 10981 –  2022
Tribunale di Milano, 8 Gennaio 2021
Sussistenza di un debito a seguito del recesso di una società semplice da una società cooperativa con scopo mutualistico, poi trasformatasi in società cooperativa agricola per azioni.
Quando, a seguito del legittimo esercizio del recesso di una società semplice da una società cooperativa con scopo mutualistico (attrice)...

Quando, a seguito del legittimo esercizio del recesso di una società semplice da una società cooperativa con scopo mutualistico (attrice) – poi trasformatasi in società cooperativa agricola per azioni –, si accerti la sussistenza di un debito della recedente, per il medesimo debito sono solidalmente ed illimitatamente responsabili, ai sensi dell’articolo 2267, co.1, c.c., i soci della società recedente (convenuti). Gli stessi sono, pertanto, obbligati al pagamento del debito maggiorato dagli interessi decorrenti dalla data della costituzione in mora della società recedente e, laddove soccombenti all'esito del giudizio di merito, sono altresì tenuti a rifondere alla società attrice le spese processuali in virtù della regola della soccombenza.

Leggi tutto
25/09/2021
Data sentenza: 08/01/2021
Registro : RG – 59583 –  2019
Tribunale di Palermo, 28 Marzo 2018
La posizione dei soci illimitatamente responsabili nel procedimento ex art. 671 c.p.c.
La liquidazione del valore di una quota di partecipazione a una società in nome collettivo costituisce un’obbligazione che grava direttamente...

La liquidazione del valore di una quota di partecipazione a una società in nome collettivo costituisce un’obbligazione che grava direttamente sulla società: i soci, pertanto - pur potendo rispondere in solido ex artt. 2291 e 2304 c.c. - non sono litisconsorti necessari in un processo che abbia ad oggetto l’accertamento di tale obbligo. (altro…)

Leggi tutto
17/01/2020
Data sentenza: 28/03/2018
Registro : RG – 20266 –  2017
Tribunale di Milano, 9 Settembre 2016
Azione di regresso tra soci di snc
Il socio di società personali che paga, con fondi propri, debiti della società, può agire in regresso, pro quota, nei...

Il socio di società personali che paga, con fondi propri, debiti della società, può agire in regresso, pro quota, nei confronti degli altri soci illimitatamente responsabili. (altro…)

Leggi tutto
05/12/2016
Data sentenza: 09/09/2016
Registro : RG – 89330 –  2012
logo