Con lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio (art. 2289 c.c., applicabile alla s.n.c. ex art. 2293 c.c.), il socio receduto assume una posizione equiparabile a quella di un normale creditore sociale e può invocare la responsabilità solidale dei soci superstiti, convenibili, accanto alla società, anche nell’ordinario processo di cognizione al fine di prevenire, nell’eventuale e sussidiaria escussione in sede esecutiva ex art. 2304 c.c., possibili eccezioni di inopponibilità del giudicato; i soci superstiti, in tale ipotesi, non sono litisconsorti necessari.
La legittimazione passiva dei soci superstiti è diretta quando l’infruttuosità della previa escussione del patrimonio sociale è posta in relazione a posizioni debitorie degli stessi soci verso la società per prelievi indebitamente effettuati. Si determinano allora i presupposti di un’azione surrogatoria, nella quale sono litisconsorti necessari, ai sensi dell’art. 2900, comma 2, c.c., la società debitrice e i soci superstiti suoi debitori.
Provato il prelievo del socio dai conti correnti sociali, è onere del prelevante dimostrare la destinazione delle somme prelevate a finalità conformi allo scopo sociale.
È inammissibile per novità ex art. 345 c.p.c. la deduzione, introdotta solo in appello, che introiti affluiti direttamente sul patrimonio personale dei soci superstiti, senza traslazione dai conti sociali, siano conseguenza di attività svolta in nome e per conto della società in violazione del divieto di concorrenza.
Gli eredi del socio non entrano a far parte della società, ma sono titolari del solo diritto alla liquidazione della quota del defunto, obbligazione quest'ultima facente capo alla società ed in quanto tale da porre a carico anche del socio subentrato a norma dell'art. 2269 c.c. Tuttavia occorre considerare che nelle società di persone (nella specie, società in nome collettivo), la responsabilità illimitata e solidale tra i soci è stabilita a favore dei terzi che vantino crediti nei confronti della società e non è applicabile alle obbligazioni della società nei confronti dei soci medesimi, conformemente alla regola generale secondo cui, nei rapporti interni, l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi. Pertanto, nel giudizio intrapreso dagli eredi del socio per la liquidazione della quota spettante al "de cuius", la condanna dei soci superstiti va limitata alla loro quota interna di responsabilità, che può essere determinata dal giudice ai sensi dell'art. 2263 cod. civ., secondo il quale, salvo prova contraria, le quote si presumono uguali.
La responsabilità solidale e illimitata del socio di s.n.c. per le obbligazioni sociali è posta a tutela dei creditori della società e non di quest'ultima, sicché solo i creditori possono agire nei confronti dei soci per il pagamento dei debiti sociali e non anche la società. Nella liquidazione di una società in bonis, se i fondi per il pagamento dei debiti sociali sono insufficienti, il liquidatore può richiedere ai soci, oltre ai conferimenti ancora ineseguiti, le somme necessarie, nei limiti della rispettiva responsabilità e in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite. La norma non si applica alla società fallita, nel senso che la contribuzione del socio illimitatamente responsabile si sostanzia nella sottoposizione del socio stesso a fallimento, ai sensi e nei limiti degli artt. 10 e 147 l.fall., mentre il socio cessato da oltre un anno, e quindi non assoggettabile a fallimento, non è nemmeno soggetto all’applicazione dell’art. 2280, co. 2, c.c., proprio perché ormai estraneo al rapporto sociale.
Il curatore non ha un generale potere-dovere di sostituirsi ai creditori del fallito nell'esercizio di azioni corrispondenti a diritti di cui essi siano titolari, quando non si tratti di azioni volte alla ricostruzione del patrimonio del fallito o quando una siffatta legittimazione non sia stata espressamente prevista dal legislatore, come ad esempio accade nel caso dell'azione di responsabilità spettante ai creditori sociali contro gli amministratori della società fallita, che gli artt. 2394 e 2394 bis c.c. esplicitamente legittimano il curatore ad esperire. Con riguardo alle azioni volte alla ricostruzione del patrimonio del fallito (le cc.dd. azioni di massa), i dati qualificanti consistono nella reintegrazione della garanzia generica del credito e nel carattere indistinto quanto ai possibili beneficiari del loro esito positivo. Al contrario, quando una pretesa richiede l'accertamento della sussistenza di un diritto soggettivo in capo ad uno o più creditori o, pur interessando una platea più o meno estesa, ma non la generalità del ceto creditorio, necessita pur sempre dell'esame di specifici rapporti e del loro svolgimento, l’azione non può qualificarsi di massa e non compete la legittimazione del curatore in sostituzione dei singoli creditori.
La sostituzione nella legitimatio ad causam del curatore al singolo creditore non esiste in assenza, da una parte, di una norma espressa di legge e, dall’altra, di un’azione di massa, che benefici indistintamente il ceto creditorio nel suo insieme, come un’azione revocatoria o di simulazione. Nessuna disposizione toglie al creditore sociale la facoltà di agire nei confronti del socio non fallito di s.n.c., poiché l’onere di sottoporsi all’accertamento del passivo (art. 52 l.fall.) e il divieto di azioni esecutive individuali (art. 51 l.fall.) riguarda le sole pretese nei confronti del fallito e i beni compresi nel fallimento. Il risultato utile dell’azione non può andare indistintamente a beneficio della massa creditoria, visto che il curatore, per essere coerente con la sua tesi, dovrebbe formare una massa attiva separata, destinandone il ricavato ai soli creditori di cui l’ex socio deve rispondere ex art. 2290 c.c. Tuttavia, la legge fallimentare ammette bensì masse separate ai fini del riparto, ma solo in quanto esistano prelazioni speciali (ipoteca, pegno ecc.), o in quanto, specificamente nella società con soci illimitatamente responsabili, il socio sia personalmente fallito. Se invece il curatore destina il risultato dell’azione indistintamente a beneficio della generalità dei creditori e quindi riversa le somme incassate dall’ex socio non fallito nel conto della massa attiva sociale, aggrava la posizione dell’ex socio, visto che le somme versate andrebbero a pagare spese prededucibili (innanzitutto, i compensi del curatore e dei suoi ausiliari) e i crediti concorsuali secondo la rispettiva graduazione e non necessariamente quelli di cui il non fallito deve rispondere, lasciandolo esposto medio tempore e dopo la chiusura della procedura a pagare una seconda volta a mani del creditore.
Quando, a seguito del legittimo esercizio del recesso di una società semplice da una società cooperativa con scopo mutualistico (attrice) – poi trasformatasi in società cooperativa agricola per azioni –, si accerti la sussistenza di un debito della recedente, per il medesimo debito sono solidalmente ed illimitatamente responsabili, ai sensi dell’articolo 2267, co.1, c.c., i soci della società recedente (convenuti). Gli stessi sono, pertanto, obbligati al pagamento del debito maggiorato dagli interessi decorrenti dalla data della costituzione in mora della società recedente e, laddove soccombenti all'esito del giudizio di merito, sono altresì tenuti a rifondere alla società attrice le spese processuali in virtù della regola della soccombenza.
La liquidazione del valore di una quota di partecipazione a una società in nome collettivo costituisce un’obbligazione che grava direttamente sulla società: i soci, pertanto - pur potendo rispondere in solido ex artt. 2291 e 2304 c.c. - non sono litisconsorti necessari in un processo che abbia ad oggetto l’accertamento di tale obbligo. (altro…)
Il socio di società personali che paga, con fondi propri, debiti della società, può agire in regresso, pro quota, nei confronti degli altri soci illimitatamente responsabili. (altro…)