La causa di scioglimento per impossibilità di funzionamento o continua inattività dell’assemblea (art. 2484, n. 3, c.c.) ricorre quando, a causa di dissidi tra i soci o del loro disinteresse, l’organo assembleare sia impossibilitato ad assumere valide deliberazioni e appaia stabilmente incapace di assolvere le proprie funzioni essenziali, specialmente quelle di approvazione annuale del bilancio d’esercizio e di rinnovo periodico delle cariche sociali. Restano insufficienti le contrapposizioni tra i soci, di volta in volta diverse in relazione ai singoli argomenti, che sono espressione di una fisiologica dialettica, così come la mancata approvazione di un solo bilancio annuale, se si tratta di fatto isolato ed episodico.
La perdurante contrapposizione tra due soci titolari di quote paritetiche [protrattasi nella mancata approvazione dei bilanci di più esercizi e nella mancata adozione della delibera di scioglimento] integra la causa di scioglimento per impossibilità di funzionamento dell’assemblea, perché impedisce il raggiungimento del quorum deliberativo previsto dallo statuto e determina una condizione di permanente incapacità, giuridica e materiale, della società di perseguire l’oggetto sociale.
Accertata la causa di scioglimento, il tribunale nomina il liquidatore ai sensi dell’art. 2487, comma 2, c.c. senza necessità di attendere l’infruttuosa convocazione dell’assemblea, quando sia ragionevole presagire che l’organo assembleare, nella condizione di paralisi deliberativa in cui versa, non sarebbe in grado di provvedervi da sé.
Il procedimento volto all’accertamento della causa di scioglimento della società ha natura di volontaria giurisdizione, perché il giudice è chiamato ad accertare, sulla base degli elementi oggettivi indicati dalla legge, la sussistenza della causa di scioglimento, senza alcuna indagine o valutazione circa le eventuali responsabilità al riguardo.
Lo scioglimento anticipato delle società a responsabilità limitata può avvenire qualora vi sia una “continua inattività” dell’assemblea o qualora sussista una “impossibilità di funzionamento” della stessa, ovvero quando un insanabile contrasto tra i soci renda l’organo assembleare incapace – in maniera stabile ed irreversibile – di assolvere le sue funzioni essenziali. Il Tribunale è chiamato solo ad accertare la sussistenza o meno di una causa di scioglimento della società, non dovendo accertare la eventuale responsabilità dei soci in ordine alla stessa. Nelle fattispecie in cui vi siano solo due soci paritetici, la sussistenza di un’insanabile conflittualità tra gli stessi, e il conseguente venire meno della fiducia reciproca, rende inevitabilmente impraticabili i meccanismi assembleari previsi dalla legge, con la conseguente impossibilità di un corretto, disteso e proficuo svolgimento dell’attività sociale.
Gli amministratori, contestualmente all’accertamento dello stato di scioglimento, devono procedere alla convocazione dell’assemblea dei soci per la nomina dei liquidatori e per la determinazione dei criteri di liquidazione con le maggioranze previste per le modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto. L’omissione degli amministratori determina la legittimazione dei singoli soci o amministratori ovvero dei sindaci a richiedere la convocazione dell’assemblea al tribunale. L’intervento sostitutivo del Tribunale nel procedimento di nomina può essere invocato solo dopo che la dichiarazione di accertamento della causa di scioglimento sia stata iscritta nel registro delle imprese, in caso di inerzia o impossibilità deliberativa.
La semplice "minaccia" da parte di un socio di addivenire alla liquidazione della società, partecipata paritariamente, non è sufficiente per esperire vittoriosamente l'azione di annullamento per violenza morale, (altro…)