Nel marchio complesso la forza distintiva è affidata all’elemento che ne costituisce il cuore, e il termine legato a una tradizione locale privo di legame concettuale con i servizi di ristorazione conserva natura di marchio forte, che gode della massima protezione estesa a qualsiasi variazione, anche significativa, che lasci intatto nella mente del consumatore il richiamo al nucleo essenziale del segno tutelato. L’uso di un segno che ne riproduca il nucleo per un’attività identica, anche via internet e sui social media, integra contraffazione, a nulla rilevando la diversità del carattere grafico né che i ristoranti delle parti si trovino in città diverse, e il preuso del resistente non rileva se la sua attività sia iniziata dopo la domanda di registrazione.
Il periculum sussiste per i danni economici difficilmente riparabili e per l’indebolimento della capacità distintiva del marchio, e giustifica l’inibitoria cautelare con ordine di rimozione del segno dal sito e dai profili social e con penale. In sede cautelare può disporsi anche la descrizione delle scritture contabili del contraffattore, con accesso telematico e misure di tutela delle informazioni riservate, mentre la pubblicazione del provvedimento ai sensi dell’art. 126 c.p.i. può essere negata come non proporzionata alle dimensioni delle imprese e alla localizzazione degli effetti decettivi.
Sono opere fotografiche tutelate dall’art. 2, n. 7, l.d.a., e non semplici fotografie, gli scatti di un servizio che ritragga una celebre scrittrice nel contesto di una grande città con ambientazioni, angolazioni e inquadrature espressive della personalità dell’autore; la titolarità del fotografo può presumersi dal possesso dei negativi e dall’indicazione del suo nome come autore nel volume che le raccoglie, ai sensi dell’art. 8 l.d.a. La riproduzione integrale di una fotografia esclude l’utilizzazione libera prevista dall’art. 70 l.d.a.
Un social network come Facebook è hosting provider passivo e non prestatore di servizi di condivisione di contenuti online ai sensi dell’art. 17 della dir. (UE) 2019/790, e risponde delle fotografie caricate dagli utenti senza il consenso dell’autore solo quando il titolare gli abbia comunicato la violazione e l’intermediario non abbia provveduto alla rimozione. La comunicazione non richiede la forma della diffida, ma deve essere indirizzata al corretto destinatario e sufficientemente specifica da consentire le verifiche e la rimozione immediata: non lo sono le lettere generiche inviate alla società italiana del gruppo, mentre lo è quella indirizzata alla società irlandese con l’elenco dei link, dopo la quale, e comunque dopo la notifica della citazione, la rimozione deve seguire senza ulteriore ritardo.
Il danno può essere liquidato secondo la tariffa della SIAE per i siti web di organizzazioni a scopo di lucro, con la maggiorazione prevista per i social network, e il valore della giusta royalty può essere incrementato quando lo giustifichino le risultanze di causa e le presunzioni che ne derivano, come la diffusione e la condivisibilità delle immagini. Spetta inoltre il danno morale per la lesione del diritto alla paternità, liquidabile in via equitativa in proporzione al danno patrimoniale, e il risarcimento è debito di valore.
L’ordine all’intermediario di impedire il nuovo caricamento dei contenuti già rimossi e specificamente individuati non equivale a un obbligo generale di sorveglianza, perché esistono strumenti tecnologici adeguati, come i filtri di riconoscimento dei contenuti, per garantire al titolare una protezione ulteriore rispetto alla rimozione dei singoli contenuti, e può essere assistito da una penale giornaliera.
Ai sensi dell’art. 5, primo comma n. 3 reg. (CE) n 44/2001, richiamato dalla L n 218/1995, e con particolare riferimento alle applicazioni per social media, sussiste la giurisdizione del giudice italiano quale giudice del luogo in cui si assume essere stato violato l’interesse protetto, in quanto (altro…)