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Sentenze con tag: società a responsabilità limitata

Tribunale di Bari, 12 Settembre 2025, n. 4489/2025
Responsabilità degli amministratori per prelevamenti ingiustificati e restituzione di finanziamenti postergati
I prelevamenti privi di giustificazione risultanti dalle scritture contabili della società integrano condotte fonte di responsabilità dell’amministratore anche in assenza...

I prelevamenti privi di giustificazione risultanti dalle scritture contabili della società integrano condotte fonte di responsabilità dell'amministratore anche in assenza della produzione degli estratti conto bancari, ove le relative movimentazioni trovino adeguato riscontro nella contabilità sociale.

La postergazione prevista dall'art. 2467 c.c. opera già durante la vita della società e non soltanto nell'ambito di procedure esecutive o concorsuali. Ai fini della quantificazione del danno da restituzione di finanziamenti postergati, ove i finanziamenti soci siano caratterizzati da continui versamenti e restituzioni di breve durata, deve aversi riguardo alla massima esposizione registrata dalla società verso i soci e non alla sommatoria progressiva delle singole restituzioni.

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19/07/2026
Data sentenza: 12/09/2025
Numero: 4489/2025
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Rana
Relatore: Paola Cesaroni
Registro : RG – 6000 –  2021
Tribunale di Perugia, 9 Agosto 2026
Diritto di controllo nella S.r.l.: i confini tra legittima informazione e abuso strumentale nell’accesso ai documenti sociali
Nelle società a responsabilità limitata il diritto di informazione e di ispezione ex art. 2476, comma 2, c.c. costituisce diritto...

Nelle società a responsabilità limitata il diritto di informazione e di ispezione ex art. 2476, comma 2, c.c. costituisce diritto potestativo del socio non amministratore, di regola ampio e non comprimibile statutariamente, esteso ai libri sociali e a tutti i documenti dell’amministrazione; tuttavia, detto diritto incontra il limite generale dei canoni di buona fede e correttezza e non può essere esercitato in modo strumentale o abusivo, per fini ostruzionistici o antisociali, e neppure può trasformarsi in una richiesta indefinitamente espansiva e mutevole nel tempo, specie ove la società abbia già dato ampia ostensione documentale e il socio – per di più già amministratore nel periodo considerato – abbia avuto concreta possibilità di conoscere l’andamento della gestione e di accedere alla documentazione sociale, anche in altri procedimenti giurisdizionali. Ne consegue che, in sede cautelare ex art. 700 c.p.c., il fumus boni iuris della pretesa di ulteriore ostensione documentale deve essere negato quando: a) la documentazione richiesta risulta, in larga parte, già messa a disposizione del socio (anche mediante precedenti consegne, produzioni in altri giudizi o deposito in atti); b) le ulteriori richieste si risolvono in mere contestazioni di “inverosimiglianza” o di asserita incompletezza non supportate da concreti indizi di condotte ostruzionistiche della società; c) viene pretesa l’esibizione di documenti inesistenti (come le relazioni dell’organo di controllo mai redatte) ovvero di documentazione che, per il periodo in cui il socio era amministratore, era o poteva essere nella sua piena disponibilità; d) il socio, pur potendo esercitare i propri poteri informativi attraverso la partecipazione alla vita sociale (assemblee, ecc.), utilizza il rimedio cautelare per reiterare, ampliare e rimodulare nel tempo le richieste di esibizione, piegando il diritto di controllo ad una funzione conflittuale e non coerente con l’interesse sociale. In tale situazione, il reiterato ricorso al giudice per ottenere nuove e più ampie ostensioni documentali, dopo che la società ha progressivamente adempiuto alle richieste di accesso, integra un abuso del diritto di controllo ex art. 2476, comma 2, c.c., con conseguente rigetto dell’istanza cautelare e del reclamo.

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14/06/2026
Data sentenza: 09/08/2026
Carica: Presidente
Giudice: Teresa Giardino
Relatore: Luca Marzullo
Registro : RG – 1037 –  2025
Tribunale di Bari, 11 Luglio 2025
Sospensione cautelare della delibera di approvazione della nomina di amministratore unico di s.r.l.
Il termine “esecuzione” (utilizzato dall’art. 2378 co. 3^ c.c.) non intende fare riferimento soltanto ad una fase strettamente materiale di...

Il termine “esecuzione” (utilizzato dall'art. 2378 co. 3^ c.c.) non intende fare riferimento soltanto ad una fase strettamente materiale di attuazione della decisione, ma ad una più ampia condizione di efficacia della deliberazione, rispetto alla quale l'esecuzione è un momento puramente eventuale atteso che una diversa interpretazione finirebbe per restringere immotivatamente l'ambito della tutela cautelare proprio nelle controversie aventi ad oggetto diritti indisponibili; ne consegue che anche le delibere tecnicamente prive di esecuzione, cioè idonee a produrre effetti giuridici anche in assenza di una specifica attività esecutiva, quali sono quelle di nomina dell’amministratore, aventi mera efficacia dichiarativa, possono essere sospese ex art. 2378 co. 3^ c.c.

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30/05/2026
Data sentenza: 11/07/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Assunta Napoliello
Registro : RG – 9739 –  2025
Corte d'appello di Napoli, 9 Agosto 2026
Socio moroso di società a responsabilità limitata: diritto di partecipazione all’assemblea dei soci e computo della sua quota nel quorum costitutivo
La previsione dell’art. 2466, co. 4, c.p.c. va interpretata nel senso che l’ivi previsto divieto per il socio moroso di...

La previsione dell’art. 2466, co. 4, c.p.c. va interpretata nel senso che l’ivi previsto divieto per il socio moroso di partecipare alle decisioni dei soci riguarda soltanto il diritto di voto, cioè il diritto di partecipare a dette decisioni, anche quando adottate in sede assembleare, esprimendo il proprio voto, non anche il diritto di controllo sugli affari sociali, giacché il socio moroso non cessa, per ciò solo, di essere socio. Sicché deve ritenersi che – così come, più chiaramente, stabilito, mutatis mutandis, per le azioni del socio moroso di una società per azioni dall’art. 2368, co. 3, c.c. – la quota del socio moroso di una società a responsabilità limitata non può essere computata ai fini del calcolo della maggioranza necessaria per l’approvazione delle decisioni dei soci, ma va computata nel quorum necessario ai fini della valida costituzione dell’assemblea nella quale tali decisioni debbano eventualmente essere adottate.

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30/05/2026
Data sentenza: 09/08/2026
Carica: Presidente
Giudice: Caterino Molfino
Relatore: Paolo Celentano
Registro : RVG – 1282 –  2024
Tribunale di Bari, 9 Agosto 2026
Esclusione del socio di s.r.l.
In assenza di una disciplina pattizia non è possibile deliberare nelle s.r.l. l’esclusione di un socio, anche quando questi si...

In assenza di una disciplina pattizia non è possibile deliberare nelle s.r.l. l'esclusione di un socio, anche quando questi si disinteressi completamente della vita sociale.

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18/05/2026
Data sentenza: 09/08/2026
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Giuseppe Rana
Registro : RG – 4730 –  2025
Tribunale di Venezia, 9 Agosto 2026, n. 4042/2025
Conflitto di interessi del socio di S.r.l. e invalidità della delibera: presupposti
In tema di società a responsabilità limitata, l’art. 2479 ter comma 2° c.c. disciplina la fattispecie del conflitto di interessi...

In tema di società a responsabilità limitata, l’art. 2479 ter comma 2° c.c. disciplina la fattispecie del conflitto di interessi del socio – da intendersi come contrapposizione tra interesse particolare di uno socio e l’interesse della società – e prevede l’annullabilità della delibera ove concorrano i seguenti requisiti: 1) la decisione possa arrecare danno alla società; il danno indicato dalla norma è meramente potenziale e non attuale come quello richiesto per l’annullamento delle deliberazioni degli amministratori ex art. 2475 ter c.c.; 2) la partecipazione del socio che si trovi in una situazione, per conto proprio o di terzi, di conflitto di interessi sia stata determinante per la sua adozione.

E' in conflitto di interessi – e, dunque, invalida ex art. 2479 ter, comma 2° c.c. – la delibera presa con la partecipazione determinante del socio di maggioranza, avente ad oggetto il rilascio, da parte della società, di una fideiussione finalizzata a garantire l'adempimento di obbligazioni gravanti su altra società – non appartenente al medesimo gruppo della società garante e del tutto autonoma rispetto ad essa – di cui il medesimo socio detenga una partecipazione di maggioranza, ove sia adeguatamente allegato e provato che il rilascio della garanzia fideiussoria sia diretto a realizzare, in via esclusiva, l'interesse della società garantita – e, indirettamente, del socio di maggioranza – e che tale interesse risulti incompatibile con l'interesse della società garante.

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16/05/2026
Data sentenza: 09/08/2026
Numero: 4042/2025
Carica: Presidente
Giudice: Innocenza Vono
Relatore: Chiara Campagner
Registro : RG – 3535 –  2022
Corte d'appello di Ancona, 9 Agosto 2026, n. 1687/2024
Amministratore di fatto e di diritto e relativo regime di responsabilità
L’eventuale estraneità dell’amministratore di diritto alla gestione della società è irrilevante ai fini dell’accertamento della sua responsabilità per i debiti...

L’eventuale estraneità dell’amministratore di diritto alla gestione della società è irrilevante ai fini dell’accertamento della sua responsabilità per i debiti sociali, poiché, qualora egli consenta di essere di fatto sostituito nell’esercizio delle proprie funzioni, assume consapevolmente i rischi relativi a detta scelta.

Esclusa l’esistenza di qualsivoglia forma di simulazione in relazione all’assunzione della qualità di amministratore, la veste formale acquisita impone all’amministratore di diritto l’osservanza dei doveri imposti dalla legge ed in ogni caso un obbligo di controllo delle attività di gestione compiute dall’amministratore di fatto.

La figura dell’amministratore di fatto ben può coesistere con l’esercizio dei poteri propri dell’amministratore di diritto, ove si risolva in una cogestione coordinata dell’organismo societario. Tuttavia, l’effettiva gestione da parte dell’amministratore formale e l’esercizio di attribuzioni anche d’ordine da parte del gestore de facto non esclude la concorrente responsabilità del co-amministratore di diritto, ove sia comprovata una gestione paritetica. L’amministratore di diritto essendo gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore di fatto è responsabile, sia penalmente che civilmente, per tutti i comportamenti a quest'ultimo addebitabili, anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall'art. 40, c. 2, c.p.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di provare che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti dalla società, nonché di dimostrare la propria estraneità alla gestione e conduzione societaria.

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29/04/2026
Data sentenza: 09/08/2026
Numero: 1687/2024
Carica: Presidente
Giudice: Annalisa Gianfelice
Relatore: Paola De Nisco
Registro : RG – 15 –  2023
Tribunale di Milano, 9 Agosto 2026
Il diritto ispettivo del socio di Srl ex art. 2476 co. 2 cc
Il diritto socio non amministratore ex art. 2476 co. 2 c.c. costituisce un diritto soggettivo a cui corrisponde specularmente un...

Il diritto socio non amministratore ex art. 2476 co. 2 c.c. costituisce un diritto soggettivo a cui corrisponde specularmente un obbligo per la società stessa di consentire detta attività ispettiva.

Nell’adempiere a detto obbligo, la società è tenuta ad operare nel rispetto della diligenza professionale di cui all’art. 1176 co. 2 c.c., mentre il socio è tenuto ad esercitare il proprio diritto nel rispetto del più generale principio di buona fede, onde evitare un esercizio abusivo del diritto riconosciutogli ex lege.

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22/04/2026
Data sentenza: 09/08/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Angelo Mambriani
Registro : RG – 5855 –  2025
Tribunale di Campobasso, 9 Agosto 2026, n. 1078/2025
Sostituzione della delibera impugnata e sopravvenuta carenza di interesse ad agire
L’interesse ad agire in giudizio deve sussistere non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della...

L'interesse ad agire in giudizio deve sussistere non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della pronuncia del giudice; ove tale condizione venga meno nelle more del giudizio, la domanda deve essere dichiarata improcedibile ai sensi dell'art. 100 c.p.c. La delibera assembleare impugnata che, in pendenza del giudizio di annullamento, sia stata sostituita da una nuova delibera avente il medesimo oggetto e adottata in conformità alla legge e allo statuto determina la sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire in capo all'impugnante, con conseguente declaratoria di improcedibilità della domanda, senza che sia necessario procedere all'esame del merito delle censure originariamente dedotte.

La previsione di cui all'art. 2377, comma 8, c.c., secondo cui l'annullamento della deliberazione assembleare non può aver luogo qualora essa sia stata sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto, configura una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio, che attribuisce al giudice il potere di verificare se ricorrano le condizioni di legge impeditive della pronuncia di annullamento. Tale disposizione, sebbene dettata in materia di società per azioni, trova applicazione anche nelle società a responsabilità limitata, per effetto del richiamo espresso contenuto nell'art. 2479 ter, ultimo comma, c.c.

Nel caso in cui, per effetto della sostituzione della delibera assembleare impugnata con altra adottata in conformità alla legge e allo statuto, sia dichiarata l'improcedibilità della domanda di annullamento, le spese di lite sono poste a carico della società convenuta ai sensi dell'art. 2377, comma 8, c.c., che espressamente prevede tale regola di riparto quale conseguenza dell'impossibilità di pronunciare l'annullamento.

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08/04/2026
Data sentenza: 09/08/2026
Numero: 1078/2025
Carica: Presidente
Giudice: Barbara Previati
Relatore: Emanuela Luciani
Registro : RG – 1748 –  2023
Tribunale di Bologna, 9 Ottobre 2024, n. 2388/2024
Data sentenza: 09/10/2024
Numero: 2388/2024
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Marco D'Orazi
Registro : RG – 12721 –  2018
Tribunale di Bologna, 9 Agosto 2026
Della responsabilità del direttore generale
L’art. 2396 c.c. – unica norma esplicitamente dedicata alla figura di direttore generale – è contenuta nell’ambito della disciplina delle...

L’art. 2396 c.c. - unica norma esplicitamente dedicata alla figura di direttore generale - è contenuta nell’ambito della disciplina delle società per azioni, ma è opinione condivisa, in dottrina e giurisprudenza, che possa applicarsi ed estendersi anche alle s.r.l.
In generale, ciò che caratterizza la figura del direttore generale è la spiccata autonomia finanziaria e funzionale, a prescindere dalla circostanza, pure non infrequente, che la medesima persona rivesta anche la qualità di lavoratore dipendente, legata da rapporto di lavoro subordinato all’interno della medesima società nella quale assuma poi l’incarico di direttore generale, sicché, tornando alla questione della competenza, per radicare la competenza presso il Tribunale delle Imprese occorra valutare se, nel caso concreto, l’azione esercitata attenga o meno al corretto svolgimento delle mansioni discendenti dal rapporto di lavoro subordinato facente capo al direttore generale medesimo. Ove così fosse, l’azione andrebbe proposta avanti al giudice del lavoro, attesa l’espressa salvezza stabilita dall’art. 2396 c.c..
il legislatore nell'art. 2396 c.c., non ha offerto una definizione di direttore generale legata al contenuto intrinseco delle mansioni, ma ha ricollegato la responsabilità di tale soggetto alla sua posizione apicale all'interno della società, desunta dal dato formale della nomina da parte dell'assemblea o anche da parte del consiglio di amministrazione, in base ad apposita previsione statutaria. Al di fuori di queste ipotesi non sussiste un preciso supporto normativo che consenta di estendere lo speciale ed eccezionale regime di responsabilità proprio della figura nominata di direttore generale ad altre ipotesi vicine a quella considerata dal legislatore. Il tentativo di procedere ad un'interpretazione estensiva od analogica della disciplina di legge urta contro la circostanza che manca il tertium comparationis, perché, come s'è detto, il legislatore non ha fornito la nozione intrinseca di direttore generale collegata alle mansioni svolte ed ogni determinazione del contenuto di tali mansioni in difetto di un sicuro parametro normativo di riferimento diviene arbitraria, salva la ricorrenza dei diversi presupposti dell'amministratore di fatto. Se, dunque, la norma deve intendersi di stretta interpretazione, atteso il rigoroso regime di responsabilità al quale il soggetto in posizione apicale viene ad essere sottoposto laddove le mansioni affidategli siano sussumibili nella nozione di direttore generale, appare chiaro che non è sufficiente un mero atto di conferimento generico dell’incarico, essendo altresì necessario un atto di delimitazione dei poteri. D’altronde, a sostegno della necessità di un ulteriore atto organizzativo, relativo alla delimitazione degli specifici poteri/mansioni conferite, si evidenzia come la presenza di questo funzionario, con competenza definita generale, presuppone una ripartizione dell’impresa in una pluralità di settori rispetto ai quali il direttore generale costituisce il vertice. Infatti, il direttore generale non dovrebbe essere l’autore del modello organizzativo, ma il controllore sulla sua idoneità funzionale; il modello dovrebbe essere elaborato dal consiglio d’amministrazione o dall’amministratore delegato e messo in opera dal direttore generale. La definizione degli indirizzi della gestione stessa compete in via esclusiva agli amministratori, mentre è propria dei direttori generali la loro attuazione, da un ruolo di vertice nella struttura organizzativa. L’assenza di tale atto organizzativo, volto alla concreta individuazione dei poteri e delle mansioni svolte dal direttore generale si riverbera, poi, sull’adempimento degli oneri probatori posti a carico della società. L’azione di responsabilità promossa nei confronti del direttore generale, infatti, è di natura contrattuale ed è assoggettata alla stessa disciplina in tema di onere di allegazione e ripartizione degli oneri probatori di quella esercitabile nei confronti degli amministratori, di talché la società ha l’onere di dimostrare la sussistenza delle specifiche violazioni ed il nesso di causalità fra queste ed il danno verificatosi, mentre incombe sul direttore generale, come sugli amministratori e sindaci, l’onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi imposti.

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15/03/2026
Data sentenza: 09/08/2026
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Roberta Dioguardi
Registro : RG – 14950 –  2024
Tribunale di Venezia, 9 Agosto 2026, n. 1906/2025
Bilancio di esercizio: dei principi di verità, correttezza e chiarezza
L’art. 2423, 2° comma cc individua le clausola generali di redazione del bilancio di esercizio, che deve essere veritiero e...

L’art. 2423, 2° comma cc individua le clausola generali di redazione del bilancio di esercizio, che deve essere veritiero e corretto; secondo la Relazione ministeriale che di accompagnamento al D.lgs n. 127 del 1991, con cui è stata data attuazione alle Direttive n. 78/660 e 83/349 (IV e V Direttiva) “l’uso dell’aggettivo veritiero, riferito al rappresentare la situazione economica finanziaria e patrimoniale, non significa pretendere dai redattori del bilancio né promettere ai lettori di esso una verità oggettiva di bilancio irraggiungibile con riguardo ai valori stimati, ma richiedere che i redattori di bilancio operino correttamente le stime e rappresentino il Risultato.” Il bilancio d'esercizio di una società di capitali è illecito per violazione dei precetti di chiarezza e precisione dettati dall'art. 2423, comma secondo, cod. civ. quando la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e quello del quale il bilancio dà invece contezza. Inoltre, l’art. 2423 comma n. 4, inserito dall’art. 6 comma 2 lett. b) D.lgs. n. 139 del 2015 ha codificato il cd principio di rilevanza, che consente al redattore di adottare politiche contabili non aderenti alla legge o ai principi contabili, se le differenze non sono significative. Orbene, pur in difetto di una precisa definizione di rilevanza e di individuazione di specifici criteri qualitativi e quantitativi si intende rilevante l’informazione quando la sua omissione o errata indicazioni potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni assunte dai destinatari del bilancio. la significatività dell’errore è oggetto di espressa disciplina nell’ambito del D.lgs. n. 39 del 2010 avente ad oggetto la revisione legale dei conti, esplicitata nei principi di revisione ISA Italia n. 320 e ISA 450 e nel caso di specie lo scostamento non è in grado di alterare la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale o del risultato di esercizio.

Il principio di chiarezza, espressamente menzionato nell’art. 2423, 2° comma cc, assume un’autonoma rilevanza, non sottordinata ai principi di verità e correttezza la sua violazione pregiudica gli interessi generali tutelati dalla disciplina sul bilancio, che deve fornire non solo ai soci, ma anche gli stakeholders una corretta e completa informazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società. Pertanto, la violazione dei precetti di chiarezza, precisione e completezza sul fronte informativo nel bilancio di esercizio rende quest’ultimo illecito, e per tale via corrispondentemente nulla, proprio ai sensi dell’art. 2379 c.c., per illiceità dell’oggetto, la delibera assembleare volta alla sua approvazione. Ricorre l’illiceità della delibera di approvazione del bilancio in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati, ivi compresa la relazione, non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte; allo scopo di realizzare il diritto di informazione, che è in rapporto di strumentalità con il principio di chiarezza, gli amministratori devono soddisfare l'interesse del socio ad una conoscenza concreta dei reali elementi contabili recati dal bilancio, e sono, quindi, perfino obbligati a rispondere alla domanda d'informazione che sia pertinente e non trovi ostacolo in oggettive esigenze di riservatezza, in modo da dissipare le insufficienze, le incertezze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati di bilancio ed alla relativa relazione.

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18/01/2026
Data sentenza: 09/08/2026
Numero: 1906/2025
Carica: Presidente
Giudice: Lina Tosi
Relatore: Chiara Campagner
Registro : RG – 8325 –  2020
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