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Sentenze con tag: società controllata

Tribunale di Milano, 10 Novembre 2025
Diritto del socio non amministratore di s.r.l. alla consultazione dei documenti sociali
Il diritto del socio di s.r.l. non amministratore di avere accesso alla documentazione sociale ai sensi dell’art. 2476, c. 2,...

Il diritto del socio di s.r.l. non amministratore di avere accesso alla documentazione sociale ai sensi dell'art. 2476, c. 2, c.c. è esercitabile in via potestativa, senza che il socio sia onerato di dimostrarne l’utilità rispetto alla soddisfazione di un suo specifico interesse, ed è tutelabile in via d’urgenza in riferimento all’esigenza di attualità del controllo rispetto alle vicende sociali.Deve realizzarsi un contemperamento di tale diritto rispetto ad esigenze della società meritevoli di tutela, ad esempio in termini di riservatezza dei dati sociali, da condursi alla stregua del principio di buona fede, la cui applicazione allo specifico rapporto sociale comporta che il diritto alla consultazione della documentazione sociale e alla estrazione di copia possa trovare specifica limitazione (attraverso l’accorgimento del mascheramento preventivo dei “dati sensibili” presenti nella documentazione, quali, ad esempio, i dati relativi ai nominativi di clienti e fornitori) laddove alle esigenze di controllo “individuale” della gestione sociale -cui è preordinato il diritto del socio ex art. 2476 c.c. secondo comma- si contrappongano non pretestuose esigenze di riservatezza fatte valere dalla società.

Il diritto del socio non amministratore di avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite un professionista di fiducia, i libri ed i documenti relativi all’amministrazione, ed eventualmente estrarne copia, può essere oggetto di tutela tramite azione di merito specifica o in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c.. Trattandosi di provvedimento giudiziale di condanna avente ad oggetto un obbligo di fare infungibile, al riguardo può trovare applicazione, quale mezzo di coercizione indiretta, l’astreinte di cui all’art. 614-bis c.p.c., applicabile anche ai provvedimenti cautelari.

L’art. 2476, co. 2, c.c. prevede espressamente il diritto in capo al socio non amministratore di s.r.l. di accedere alla documentazione sociale, quale manifestazione di un potere di controllo in capo ai singoli soci, in collegamento con la loro legittimazione all’esercizio dell’azione sociale di responsabilità e, più in generale, a garanzia della facoltà dei soci non amministratori di verificare il corretto e fisiologico svolgimento dell’attività gestoria. Quanto alle modalità dell’esercizio del diritto riconosciuto ex lege, al socio spetta di ricevere informazioni sullo svolgimento dell’attività della società resistente e il diritto di consultare i libri sociali e la documentazione attinente all’amministrazione della società, non invece il diritto a procedere autonomamente ad atti di ispezione, sicché l’esercizio del diritto di cui all’art. 2476, co. 2, c.c. presuppone necessariamente la collaborazione degli organi sociali o dei professionisti preposti alla conservazione delle scritture contabili. In generale, l’esercizio del diritto di consultazione deve essere improntato al principio della buona fede, rappresentante canone generale nell’esecuzione del contratto sociale e al quale deve essere ricondotto altresì l’esercizio del diritto in discussione.

Nonostante l’ampiezza della formula usata dal legislatore tramite il riferimento alle “notizie sullo svolgimento degli affari sociali”, si deve ritenere che possano rientrare nella dizione legale solo informazioni e notizie tratte da elementi già costituiti, escludendo, per converso, che possano rientrarvi documenti costituendi. Di conseguenza, i report riguardanti il fatturato annuo e gli acquisti annui non possono rientrare nei documenti oggetto di diritto di ispezione del socio non amministratore di s.r.l. nel caso in cui gli stessi debbano essere appositamente redatti a fronte della richiesta presentata.

Il ricorso cautelare promosso al fine della consultazione dei documenti societari da parte del socio non amministratore di s.r.l. è inammissibile qualora i documenti richiesti risultino pubblici e agevolmente recuperabili. Ad esempio, il verbale dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio costituisce un documento pubblico e regolarmente disponibile tramite la semplice richiesta di visura e risulta, quindi, agevolmente consultabile con un onere di minima diligenza.

Il socio può chiedere alla società di appartenenza la documentazione di società controllate nei limiti della disponibilità della controllante. Non si ritiene, invece, che il socio possa pretendere di acquisire documentazione di altra società seppur controllata. Il controllo, infatti, non comporta confusione tra soggetti aventi personalità giuridica ma solo possibile confluenza di informazioni, limitatamente alla necessità di esercizio del controllo e della redazione dei bilanci consolidati.

Il diritto di ispezione del socio non può riguardare documenti afferenti a Società per Azioni che non siano nella disponibilità della controllante, non esistendo in tale ambito alcun diritto di ispezione in capo ai soci.

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27/06/2026
Data sentenza: 10/11/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Nicola Fascilla
Registro : RG – 32237 –  2025
Tribunale di Brescia, 16 Luglio 2026, n. 3838/2024
Conflitto di interessi intra-gruppo e contenuto positivo della delibera consiliare
Per integrare il conflitto di interessi che imponga al soggetto di astenersi nelle delibere dirette a disciplinare i rapporti intra-gruppo...

Per integrare il conflitto di interessi che imponga al soggetto di astenersi nelle delibere dirette a disciplinare i rapporti intra-gruppo non è sufficiente la presenza del componente dell’organo amministrativo della controllante nell’organo amministrativo della controllata, ma occorre che venga dimostrata in concreto la sussistenza di un conflitto di interessi (nel senso che la delibera sia finalizzata a tutelare gli interessi dell’una a discapito di quelli dell’altra), dallo svolgimento del rapporto.

La delibera avente ad oggetto l'accoglimento della proposta di non procedere al recupero di un credito liquido ed esigibile ha contenuto positivo e, pertanto, deve ritenersi sussistente l’interesse giuridicamente apprezzabile ad ottenerne l’annullamento ex art. 2475 ter c.c.

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01/03/2026
Data sentenza: 16/07/2026
Numero: 3838/2024
Carica: Presidente
Giudice: Raffaele Del Porto
Relatore: Carlo Bianchetti
Registro : RG – 1226 –  2024
Tribunale di Venezia, 15 Maggio 2024, n. 1554/2024
La responsabilità dell’organo amministrativo per i finanziamenti alla società controllata.
L’esecuzione di finanziamenti alle società controllate non è un’operazione sempre e comunque vietata all’amministratore della società controllante, mentre diventa un...

L'esecuzione di finanziamenti alle società controllate non è un'operazione sempre e comunque vietata all'amministratore della società controllante, mentre diventa un illecito gestorio laddove si tratti di erogazioni prive di giustificazione oppure contrarie a ragionevolezza e diligenza, come quando la destinataria del finanziamento presenti una situazione patrimoniale tale da indurre a dubitare della sua capacità di restituire le somme ricevute. Su tale giudizio è irrilevante che la provvista per detti finanziamenti sia stata fornita dallo stesso amministratore, in quanto una volta che le somme sono passate nella titolarità della società dovevano comunque essere gestite con criteri di ragionevolezza e diligenza.

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09/03/2025
Data sentenza: 15/05/2024
Numero: 1554/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Fabio Doro
Registro : RG – 6947-1 –  2023
Tribunale di Venezia, 26 Luglio 2024, n. 2390/2024
Diritto di controllo del socio di s.r.l. sulla società controllata: perimetro e limiti
Il socio di s.r.l. non può esercitare il diritto conoscitivo di cui all’art. 2476, co. 2, c.c. se non nei...

Il socio di s.r.l. non può esercitare il diritto conoscitivo di cui all’art. 2476, co. 2, c.c. se non nei confronti della società cui direttamente partecipa, alla quale sola può rivolgere le sue richieste, dunque non può ravvisarsi un diritto del socio della partecipante alla ispezione materiale diretta (accesso) presso la partecipata di questa. Tuttavia, le concrete attività di gestione della controllante, sulla quale il socio ha diritto di sorveglianza ex art. 2476, co. 2, c.c., includono lo svolgimento di attività che si riverberano e si correlano con quelle della controllata (e ciò ancor più quando vi è un rapporto di direzione e coordinamento), sì che anche il diritto di sorveglianza ex art. 2476, co. 2, c.c. del socio della controllante necessariamente si amplia e, quanto alla documentazione, si estende a quella ragionevolmente necessaria ovvero in concreto esaminata/utilizzata per l’esercizio delle proprie funzioni dall’organo amministrativo della società soggetta al potere di ispezione e conseguentemente da reputarsi nella materiale disponibilità giuridica della stessa, nella necessaria coincidenza fra poteri di gestione e poteri di controllo di una società di capitali.

I soci titolari di diritti particolari non hanno diritto a conoscere tutta la documentazione della controllata, avendo essi diritto a conoscere solo quella funzionale all’esercizio dei loro diritti e al controllo della gestione della controllante di cui sono soci, quindi entro i limiti in cui per l’esercizio della propria gestione la controllante disponga/debba disporre di documenti della controllata.

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25/10/2024
Data sentenza: 26/07/2024
Numero: 2390/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Lina Tosi
Registro : RG – 12784 –  2024
Tribunale di Milano, 20 Ottobre 2022
Cessione di quote sociali a prezzo variabile
Interpretando la clausola – contenuta in un contratto di cessione di quote sociali – che prevede un prezzo variabile, il...

Interpretando la clausola - contenuta in un contratto di cessione di quote sociali - che prevede un prezzo variabile, il giudice è tenuto ad osservare, nel procedimento di esegesi, prioritariamente i criteri ermeneutici oggettivi dettati dall’art. 1362 c.c. e 1363 c.c., avendo riguardo al senso letterale delle pattuizioni oltre che al senso desumibile dal complesso dell’atto.

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14/06/2023
Data sentenza: 20/10/2022
Registro : RG – 27277 –  2020
Tribunale di Genova, 9 Dicembre 2019
Data sentenza: 09/12/2019
Registro : RG – 7875 –  2016
Tribunale di Milano, 22 Aprile 2021
Evidenza
Assegnazione di azioni in altre società e qualifica di emittente
L’operazione con cui una società assegni liberalmente ai dipendenti parte delle azioni detenute in una s.p.a. non è qualificabile come...

L’operazione con cui una società assegni liberalmente ai dipendenti parte delle azioni detenute in una s.p.a. non è qualificabile come «collocamento» e, pertanto, non è idonea a configurare la società le cui azioni siano così assegnate quale emittente azioni diffuse in misura rilevante fra il pubblico. Infatti, perché si possa parlare di «collocamento», è necessario che quest'ultimo sia posto in essere o dalla stessa società emittente o da chi ne detenga il controllo e, comunque, per un corrispettivo; solo in questo caso si può ritenere effettivamente perseguito quel ricorso al mercato dei capitali di rischio che – esso solo – può rendere il titolo dell’emittente «diffuso» fra il pubblico degli investitori.

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21/02/2022
Data sentenza: 22/04/2021
Registro : RG – 32801 –  2017
Tribunale di Milano, 29 Aprile 2019
“Controllo indiretto” e presupposti dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo per le s.r.l.
Ai fini di cui all’art. 2477, comma 3, let. b) c.c. è tenuta alla istituzione dell’organo di controllo la società...

Ai fini di cui all’art. 2477, comma 3, let. b) c.c. è tenuta alla istituzione dell’organo di controllo la società a responsabilità limitata che controlla ex art. 2359 nn. 1 e 2 c.c. una società che a sua volta partecipa, ai sensi delle stesse norme, altra società tenuta alla revisione contabile, senza che lo stesso obbligo incomba sulla società in posizione intermedia, alla quale il controllo non può essere imputato. (altro…)

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19/02/2020
Data sentenza: 29/04/2019
Registro : RG – 55999 –  2015
Tribunale di Milano, 24 Giugno 2016
La società controllata e amministrata da un socio non può essere considerata sua rappresentante al fine della ripetizione di un pagamento indebito
I pagamenti effettuati a favore di una società amministrata e interamente partecipata da uno dei soci sulla scorta di un contratto asseritamente simulato (e...

I pagamenti effettuati a favore di una società amministrata e interamente partecipata da uno dei soci sulla scorta di un contratto asseritamente simulato (e volto a fargli ottenere in via indiretta utili) non giustificano un'azione di ripetizione di indebito nei confronti del socio, quale soggetto che (altro…)

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31/12/2016
Data sentenza: 24/06/2016
Registro : RG – 64569 –  2014
Tribunale di Roma, 13 Giugno 2016
Evidenza
Controllo contrattuale, (abuso di) dipendenza economica e responsabilità da attività di direzione e coordinamento.
Il controllo esterno di una società su di un’altra postula l’esistenza di determinati rapporti contrattuali la cui costituzione ed il...

Il controllo esterno di una società su di un’altra postula l’esistenza di determinati rapporti contrattuali la cui costituzione ed il cui perdurare rappresentando la condizione di esistenza e di sopravvivenza della capacità di impresa della società controllata.

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06/09/2016
Data sentenza: 13/06/2016
Registro : RG – 41026 –  2013
Tribunale di Milano, 25 Marzo 2013
Evidenza
Condanna di società capogruppo per danno cagionato alla controllata fallita in forza di azione esperita dal terzo assuntore del concordato
Ai sensi dell’art. 124 l. fall.  per “azioni di pertinenza della massa” devono intendersi quelle che derivano dal fallimento e...

Ai sensi dell'art. 124 l. fall.  per "azioni di pertinenza della massa" devono intendersi quelle che derivano dal fallimento e quelle spettanti al curatore in sostituzione dei creditori; non sono tali, invece, quelle proponibili dal curatore (altro…)

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28/11/2015
Data sentenza: 25/03/2013
Registro : RG – 52172 –  2011
Tribunale di Milano, 3 Aprile 2015
Evidenza
Responsabilità da abusivo esercizio di attività di direzione e coordinamento per provocata insufficienza patrimoniale della controllata a danno dei suoi creditori
Costituisce attività di direzione e coordinamento abusiva e illegittima la cessione di crediti per somme ingenti dalla controllata alla controllante...

Costituisce attività di direzione e coordinamento abusiva e illegittima la cessione di crediti per somme ingenti dalla controllata alla controllante in violazione del disposto dell'art. 2467 e che comporti a carico della controllata, in presenza di una causa di scioglimento, un danno finanziario consistente nella privazione della necessaria liquidità per la continuazione dell'attività aziendale. (altro…)

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16/07/2015
Data sentenza: 03/04/2015
Registro : RG – 971 –  2015
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