La domanda relativa alla legittimità della delibera di esclusione di un socio da una società cooperativa attiene al rapporto sociale e rientra pertanto nella competenza della Sezione Specializzata in Materia di Impresa, cui spetta poi provvedere anche sulle ulteriori domande connesse e correlate alla decadenza dell’assegnazione dell’alloggio sociale, riguardanti il rilascio, il pagamento dei canoni e delle indennità per l’occupazione sine titulo.
In applicazione dei principi generali in materia di onere della prova, la società cooperativa che agisce per ottenere la condanna al pagamento dei canoni d’affitto dell’alloggio sociale e dell’indennità per occupazione sine titulo è tenuta a provare solo l’esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre può limitarsi ad allegare l’inadempimento della controparte: è il debitore convenuto a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituita dall’avvenuto adempimento.
La somma dovuta a titolo di canone di godimento dell’alloggio sociale di una società cooperativa costituisce debito di valuta e pertanto non è oggetto di rivalutazione monetaria, salvo che non venga allegato un qualche elemento da cui desumere un maggior danno da ritardato pagamento.
L’art. 1591 c.c. è espressione di un principio generale applicabile ogniqualvolta l’utilizzatore di un bene a titolo oneroso continui a goderne sine titulo dopo lo scioglimento del rapporto contrattuale. Tale è il caso (altro…)
L’art. 1591 c.c. è espressione di un principio generale applicabile ogniqualvolta l’utilizzatore di un bene a titolo oneroso continui a goderne sine titulo dopo lo scioglimento del rapporto contrattuale. Tale è il caso del socio che, ritualmente escluso dalla società cooperativa per morosità nel pagamento dei canoni di godimento dell’alloggio e decaduto dall’assegnazione, (altro…)
Il "criterio dei netti patrimoniali" trova applicazione solo laddove non sia possibile ricostruire con sufficiente certezza le vicende che hanno condotto al dissesto e le singole operazioni dannose (anche negli effetti) e, comunque, va sempre giustificato il suo utilizzo, nel senso che l’applicazione del metodo in questione deve rispondere alla logica e al buon senso, poiché (altro…)
La società cooperativa, nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa subordinata, il rapporto di lavoro è caratterizzato dal concorso di una molteplicità di cause collegate, che non si limitano al solo perseguimento dell’oggetto sociale e alla soddisfazione dello scopo mutualistico. Si tratta dunque di una pluralità di rapporti contrattuali (altro…)
Il perseguimento dello scopo mutualistico è elemento caratterizzante le società cooperative. Il cooperatore, infatti, ha diritto –in quanto socio- a conseguire i vantaggi mutualistici ed, al tempo stesso, è tenuto a contribuire affinché tali vantaggi possano essere erogati dalla cooperativa. Ciò consegue al fatto che, con la partecipazione ad una società cooperativa, il singolo pone in essere due tipi di rapporti: quello mutualistico (che ha riflessi sul piano patrimoniale) e quello sociale (che attribuisce al socio dei poteri all’interno dell’organizzazione). (altro…)