Per le società con azioni quotate nei mercati regolamentati, per le quali vige il regime di dematerializzazione delle azioni, la legittimazione all’esercizio di alcuni diritti sociali, tra i quali il diritto di recesso, deve essere attestata da una comunicazione dell’intermediario presso il quale le azioni sono depositate e ciò ai sensi dell'art. 43, comma 1, del Provvedimento di Banca d’Italia e Consob del 13 agosto 2018. La comunicazione dell’intermediario svolge da un lato la funzione di attestare la legittimazione del socio ad esercitare il diritto di recesso, dall’altro sostituisce il deposito del titolo delle azioni presso la sede sociale previsto dall'art. 2437-bis c.c. Pertanto, detta dichiarazione costituisce, come il deposito dei titoli presso la sede sociale, un adempimento ulteriore e successivo rispetto alla dichiarazione di recesso.
L'art. 49 del Provvedimento di Banca d’Italia e Consob del 13 agosto 2018, laddove prevede che l e comunicazioni sono effettuate "in tempo utile per l’esercizio del relativo diritto", contiene una clausola elastica poiché il precedente art. 43 del Provvedimento stesso si riferisce non solo alle dichiarazioni funzionali all’esercizio del diritto di recesso ma anche di altri diritti di socio (quali, ad esempio, il diritto di chiedere integrazioni all’ordine del giorno dell’assemblea o di presentare proposte di delibera ex art. 126-bis t.u.f.), dovendosi dunque determinare, di volta in volta, quale potrebbe essere il tempo utile all’esercizio del diritto in funzione del quale la dichiarazione è esercitata. È infatti chiaro che la dichiarazione attestante la legittimazione del socio a chiedere un’integrazione dell’ordine del giorno debba necessariamente intervenire prima dello svolgersi dell’assemblea, mentre la dichiarazione attestante la legittimazione all’esercizio del diritto di recesso debba intervenire in tempo utile rispetto alla funzione svolta, data dalla sostituzione del vincolo di indisponibilità delle azioni di cui all’art. 2437-bis, comma 2, c.c. Trattandosi dunque, di un adempimento necessariamente successivo alla dichiarazione di recesso, ancorché funzionale all’esercizio del relativo diritto, l’invio della comunicazione non può essere assoggettato allo stesso termine della dichiarazione.
Il diritto di acquisto ex art 111 TUF si colloca al di fuori dell’art 42 comma 3 Cost perché il diritto di acquisto non è espressione dell’esercizio di un atto di imperio pubblico ma trova fondamento nella disciplina (legale) del contratto di società che conforma la “proprietà” delle azioni delle società quotate in funzione degli interessi generali del mercato, dell’efficienza dei medesimi e indirettamente dell’organizzazione stessa delle società ex art 42 co 2 Cost.
In punto di intrinseca iniquità del prezzo offerto in sede di squeeze-out in caso di crisi finanziarie idonee a deprimere irragionevolmente il prezzo del titolo, sebbene la riduzione del prezzo dei titoli quotati su mercati regolamentati in occasione di crisi finanziarie possa favorire manovre speculative non vietate degli operatori economici, tendenti a sfruttare la situazione favorevole in essere, tale evenienza è insita nel medesimo meccanismo di funzionamento dei mercati finanziari, nei quali il prezzo di uno strumento si forma, momento per momento, dall’incontro tra domanda e offerta sulla base di vari fattori interni alla società ma anche esterni e collegati al sistema economico del paese o internazionali.
L’assenza di un correttivo sul prezzo di mercato nella disciplina del diritto all’acquisto, non incide sulla legittimità costituzionale dell’istituto, rientrando nell’ambito delle scelte del legislatore stabilire l’equilibrio più corretto tra gli interessi in gioco, con il solo limite della ragionevolezza (art. 3, Cost.), che nel regolare i contrapposti interessi del socio di maggioranza quasi totalitaria e della residua minoranza manifestamente non risulta violato qualora il prezzo sia stabilito secondo i criteri dell’art 108 commi 2, 3 e 4 TUF e si tratti del medesimo prezzo garantito con l’Opa nell’interesse della minoranza che voglia esercitare la facoltà di disinvestimento.
L’operazione con cui una società assegni liberalmente ai dipendenti parte delle azioni detenute in una s.p.a. non è qualificabile come «collocamento» e, pertanto, non è idonea a configurare la società le cui azioni siano così assegnate quale emittente azioni diffuse in misura rilevante fra il pubblico. Infatti, perché si possa parlare di «collocamento», è necessario che quest'ultimo sia posto in essere o dalla stessa società emittente o da chi ne detenga il controllo e, comunque, per un corrispettivo; solo in questo caso si può ritenere effettivamente perseguito quel ricorso al mercato dei capitali di rischio che – esso solo – può rendere il titolo dell’emittente «diffuso» fra il pubblico degli investitori.