La cessione delle quote (di maggioranza) detenute dal socio amministratore in una società a responsabilità limitata in favore di un soggetto terzo, effettuata violando la clausola di prelazione convenzionale, arreca un danno alla società, nella misura in cui ne sia conseguita la distribuzione di utili in favore dell’estraneo. La stipula della risoluzione del richiamato negozio traslativo non sana la lesione del diritto di prelazione dell’altro socio e può pertanto costituire grave irregolarità rilevante ai sensi dell'art. 2409 c.c.
In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, l’uso della disgiuntiva "o" che precede il riferimento alle controversie relative "ai diritti inerenti" di cui all’art. 3, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 168 del 2003 (come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. d), del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. in l., n. 27 del 2012), si riferisce sia ai diritti inerenti alle partecipazioni sociali cedute (cioè ai diritti del socio che discendono dalle stesse), sia ai diritti nascenti dall’atto di trasferimento delle partecipazioni sociali e da ogni altro negozio che abbia comunque ad oggetto tali partecipazioni, ivi compresi quelli afferenti al pagamento del prezzo di cessione, sicché anche in quest'ultimo caso, la controversia ad esso relativa è riconducibile alla competenza per materia della sezione specializzata in materia d’impresa.
In tema di cessione di quote di società, l’autonomia contrattuale può determinarsi nel senso di prevedere la sola clausola usualmente definita nei contratti di compravendita di partecipazioni azionarie di “earn out” per l’ipotesi dell’aumento di valore senza l’ulteriore clausola c.d. di “reverse earn out” (anche nota come “earn-in”) per l’ipotesi di diminuzione del valore.
Il rimedio della risoluzione per eccessiva onerosità di cui all’art. 1467 c.c. non trova applicazione al contratto di cessione di quote con pagamento rateizzato del prezzo, atteso che lo scambio di cosa con prezzo avviene per effetto della sola prestazione del consenso, mentre la rateazione accordata al cessionario integra mera modalità di adempimento dilazionato che non posticipa il suddetto effetto reale. Tutte le vicende successive al perfezionamento degli effetti del contratto che abbiano comportato un pur apprezzabile mutamento del valore della cosa non rilevano ai fini dell’applicazione della disciplina dell’art. 1467 c.c.
Il cattivo andamento della società così come il verificarsi di difficoltà finanziarie tali da comportare la presentazione di un’istanza di fallimento da parte di un istituto di credito non integrano, per la vita di una società che fa abitualmente ricorso all’indebitamento, avvenimento “straordinario” e “imprevedibile”, rilevante quale causa di eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c.
La differenza tra l’effettiva consistenza quantitativa del patrimonio sociale rispetto a quella indicata nel contratto, incidendo sulla solidità economica e sulla produttività della società, quindi sul valore delle azioni o delle quote, può integrare la mancanza delle qualità essenziali della cosa, che rende ammissibile la risoluzione del contratto ex art. 1497 c.c., ovvero, qualora i beni siano assolutamente privi della capacità funzionale a soddisfare i bisogni dell’acquirente, quindi "radicalmente diversi" da quelli pattuiti, l’esperimento di un’ordinaria azione di risoluzione ex art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall’art. 1495 c.c. Tuttavia, qualora il cessionario della partecipazione rivesta altresì la qualità di socio e amministratore unico della società oggetto di cessione, non può ritenersi che questi sia legittimamente e in buona fede all’oscuro della reale situazione economico-patrimoniale della società sì da non poterne prevedere le difficoltà emerse successivamente al suo acquisto [pertanto, Il Tribunale di Brescia esclude l’applicabilità al caso di specie dell’orientamento giurisprudenziale più favorevole al cessionario, difettando un legittimo affidamento meritevole di tutela].
La norma di cui all’art. 2476, co. 2, c.c., come modificata dalla riforma del diritto societario, ha attribuito al socio non amministratore di s.r.l. il diritto di ispezione e di accesso alle informazioni, diritto funzionale al controllo sull’attività gestoria. La attribuzione espressa al socio non amministratore del diritto di ispezione e accesso alla documentazione sociale non esclude che spetti anche al socio amministratore il diritto di ricevere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i documenti relativi alla gestione societaria compiuta dagli altri amministratori, nei casi in cui a detta gestione egli non abbia in tutto o in parte partecipato, quando siano stati frapposti, ad esempio da parte di altri amministratori, ostacoli all’accesso a dette informative e documenti.
In una s.r.l. non può esser negato, quanto ai soci amministratori, il diritto di ispezione e di informazione quale diritto-dovere costituente implicito portato delle prerogative della carica. Con la conseguenza che, qualora l'esercizio di tale diritto-dovere sia precluso da altri, in specie co-amministratori o componenti del consiglio di amministrazione, essi potranno agire a loro tutela, facendo valere anche l'impossibilità di diligente adempimento dell'incarico gestorio, ove lasciati all'oscuro delle vicende sociali e, dunque, per la stessa esigenza di adempiervi fedelmente e non incorrere in responsabilità. Di tale importanza è la trasparenza interna nelle società che il legislatore ha previsto il presidio della sanzione penale all'art. 2625 c.c. per gli amministratori che, "occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo". Con l’assunzione della carica gestoria sorge insomma in capo all’amministratore il diritto ed il dovere di agire in modo informato e tale diritto ben può essere fatto valere anche giudizialmente nel caso in cui esso venga negato / ostacolato.