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Sentenze con tag: socio non amministratore

Tribunale di Roma, 26 Luglio 2026
Diritto del socio di avere accesso alla documentazione societaria
Il socio non amministratore ha diritto di avere accesso alla documentazione societaria, di visionare la stessa presso i locali della...

Il socio non amministratore ha diritto di avere accesso alla documentazione societaria, di visionare la stessa presso i locali della sede sociale (ovvero presso lo studio del commercialista che la detiene nell’ipotesi in cui ivi sia domiciliata la compagine) e, ove ritenuto opportuno, di prenderne consegna con modalità telematiche ovvero con quelle della estrazione delle copie cartacee (salvo sostenerne i relativi costi); chiaro risulta che, tenuto conto delle incombenze gestorie continuative, deve essere concordato un appuntamento al fine di consentire di dar corso alle richieste del socio. L'invocato diritto non può ragionevolmente patire compressione neppure nell’ipotesi in cui vengano mossi gravi addebiti al ricorrente in relazione alla pregressa attività gestoria.

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20/06/2026
Data sentenza: 26/07/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Maurizio Manzi
Registro : RG – 1276 –  2024
Tribunale di Perugia, 26 Luglio 2026
Diritto di controllo nella S.r.l.: i confini tra legittima informazione e abuso strumentale nell’accesso ai documenti sociali
Nelle società a responsabilità limitata il diritto di informazione e di ispezione ex art. 2476, comma 2, c.c. costituisce diritto...

Nelle società a responsabilità limitata il diritto di informazione e di ispezione ex art. 2476, comma 2, c.c. costituisce diritto potestativo del socio non amministratore, di regola ampio e non comprimibile statutariamente, esteso ai libri sociali e a tutti i documenti dell’amministrazione; tuttavia, detto diritto incontra il limite generale dei canoni di buona fede e correttezza e non può essere esercitato in modo strumentale o abusivo, per fini ostruzionistici o antisociali, e neppure può trasformarsi in una richiesta indefinitamente espansiva e mutevole nel tempo, specie ove la società abbia già dato ampia ostensione documentale e il socio – per di più già amministratore nel periodo considerato – abbia avuto concreta possibilità di conoscere l’andamento della gestione e di accedere alla documentazione sociale, anche in altri procedimenti giurisdizionali. Ne consegue che, in sede cautelare ex art. 700 c.p.c., il fumus boni iuris della pretesa di ulteriore ostensione documentale deve essere negato quando: a) la documentazione richiesta risulta, in larga parte, già messa a disposizione del socio (anche mediante precedenti consegne, produzioni in altri giudizi o deposito in atti); b) le ulteriori richieste si risolvono in mere contestazioni di “inverosimiglianza” o di asserita incompletezza non supportate da concreti indizi di condotte ostruzionistiche della società; c) viene pretesa l’esibizione di documenti inesistenti (come le relazioni dell’organo di controllo mai redatte) ovvero di documentazione che, per il periodo in cui il socio era amministratore, era o poteva essere nella sua piena disponibilità; d) il socio, pur potendo esercitare i propri poteri informativi attraverso la partecipazione alla vita sociale (assemblee, ecc.), utilizza il rimedio cautelare per reiterare, ampliare e rimodulare nel tempo le richieste di esibizione, piegando il diritto di controllo ad una funzione conflittuale e non coerente con l’interesse sociale. In tale situazione, il reiterato ricorso al giudice per ottenere nuove e più ampie ostensioni documentali, dopo che la società ha progressivamente adempiuto alle richieste di accesso, integra un abuso del diritto di controllo ex art. 2476, comma 2, c.c., con conseguente rigetto dell’istanza cautelare e del reclamo.

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14/06/2026
Data sentenza: 26/07/2026
Carica: Presidente
Giudice: Teresa Giardino
Relatore: Luca Marzullo
Registro : RG – 1037 –  2025
Tribunale di Venezia, 26 Luglio 2026, n. 3324/2024
Diritto di informazione e consultazione del socio non amministratore nelle S.r.l.: portata, limiti e modalità di esercizio
Il socio non amministratore di S.r.l. ha diritto, ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c., di consultare la documentazione sociale...

Il socio non amministratore di S.r.l. ha diritto, ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c., di consultare la documentazione sociale e di estrarne copia anche a fini preparatori all’esercizio di diritti sociali, inclusa un’eventuale azione di responsabilità verso gli amministratori. Il diritto sussiste a prescindere dalla quota detenuta e dalla situazione di liquidazione della società e può essere esercitato anche in presenza di contrasti tra soci, purché non volto a finalità extrasociali o pregiudizievoli per la società.

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07/06/2025
Data sentenza: 26/07/2026
Numero: 3324/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Chiara Campagner
Registro : RG – 8743 –  2024
Tribunale di Venezia, 16 Aprile 2024, n. 1190/2024
Diritto di ispezione del socio non amministratore di s.r.l.
Il diritto del socio non amministratore di s.r.l. all’ispezione della documentazione e delle scritture contabili costituisce un diritto potestativo che...

Il diritto del socio non amministratore di s.r.l. all’ispezione della documentazione e delle scritture contabili costituisce un diritto potestativo che può essere fatto valere in ogni momento al fine di soddisfare il suo concreto interesse al buon funzionamento dell’attività gestoria e ad avere contezza dell’andamento societario. In tal modo il socio è messo nelle condizioni di potersi determinare con cognizione di causa in merito al successivo esercizio di altri diritti sociali e facoltà a lui spettanti, come il diritto di voto e di recesso, o anche eventualmente all’esperimento di un’azione di responsabilità e/o revoca nei confronti degli amministratori.

Il diritto di controllo pieno ed incondizionato di consultare documenti inerenti alla gestione, come disciplinato dall’art. 2476, co. 2, c.c., spetta al socio anche nella fase di liquidazione della società e viene esercitato nei confronti dei liquidatori.

Il potere di controllo del socio non amministratore di s.r.l. deve svolgersi nel rispetto di alcuni limiti, segnatamente osservando il principio di buona fede e correttezza.

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14/10/2024
Data sentenza: 16/04/2024
Numero: 1190/2024
Carica: Presidente
Giudice: Lina Tosi
Relatore: Chiara Campagner
Registro : RG – 1816 –  2024
Tribunale di Torino, 29 Febbraio 2024
Esercizio dei poteri di controllo dei soci non amministratori di S.r.l.
La valutazione della fondatezza del ricorso cautelare con cui il socio che non partecipa all’amministrazione della s.r.l. domanda di avere...

La valutazione della fondatezza del ricorso cautelare con cui il socio che non partecipa all’amministrazione della s.r.l. domanda di avere accesso alla consultazione della documentazione inerente alla gestione della società tiene conto, sul piano del fumus, della previsione contenuta all’articolo l’art. 2476 co. 2 c.c., la quale stabilisce che i soci che non partecipano all’amministrazione della s.r.l. hanno il diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite un professionista di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione. Sul piano del periculum, tale valutazione può essere fondata sulla documentata mancanza di risposta alla richiesta formale di informazioni avanzata dal ricorrente e sul rifiuto della banca di fornire direttamente la documentazione in mancanza di autorizzazione della società.

Sopravvenuta la cessazione della materia del contendere, la fondatezza della domanda cautelare comporta che le spese vengano poste a carico della parte convenuta, che ha reso necessario provvedere ad instaurare il rimedio cautelare.

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27/08/2024
Data sentenza: 29/02/2024
Registro : RI – 22310 –  2023
Tribunale di Venezia, 29 Giugno 2023
Il diritto di controllo del socio non amministratore di s.r.l.
A norma dell’art. 2476 c.c., i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento...

A norma dell’art. 2476 c.c., i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione. L’accesso riconosciuto al socio non amministratore è diritto incondizionato avente natura potestativa rispetto al quale il soggetto passivo si trova in situazione di soggezione, ovvero nella situazione di dover soggiacere alla richiesta di accesso formulata dal socio il quale non è neppure tenuto ad indicare i motivi per i quali l’esercizio della potestà in questione venga fatta valere, motivi che possono astrattamente riguardare la tutela degli interessi della società medesima a fronte di possibili condotte gestorie illecite, nel quadro delle responsabilità degli amministratori verso la società stessa, ovvero riguardare anche la tutela di interessi del socio medesimo.

L’art. 2476, co. 2, c.c. prevede una potestà espressione stessa dello status di socio, con la conseguenza che, non essendo prescrittibile detto status, non può reputarsi suscettibile di prescrizione la potestà (o facoltà) che è sua tipica espressione in ambito gestorio. Infatti, il diritto del socio all’informazione e alla consultazione della documentazione societaria, quale strumento essenziale con cui si realizza il controllo sulla gestione dell’impresa, non può ritenersi soggetto ad alcun limite temporale, potendo essere esercitato in ogni momento, per tutto il periodo in cui perdura il rapporto associativo. La potestà riconosciuta al socio può reputarsi immeritevole di tutela solo ove esercitata in modo abusivo ed in malafede, ovvero in modo tale da pregiudicare gli interessi sociali e secondo modalità che possano comportare ostacolo alla gestione dell’impresa collettiva.

L’esercizio del diritto di accesso non può essere inibito per il semplice fatto che il socio eventualmente sia già a conoscenza di determinate vicende sociali, permanendo il suo concreto interesse ad avere precisa contezza della documentazione che dette vicende rappresenta.

Quanto al presupposto del periculum in mora, va considerato che il ritardo nel permettere l’esercizio del diritto di accesso determina, hic et nunc, la lesione della facoltà di controllo riconosciuta al socio, lesione che se non dovesse essere sanata con provvedimento immediato, attendendosi l’esito di eventuale giudizio di merito, sarebbe destinata a perpetrarsi, con assoluta impossibilità di tutela per equivalenti. In effetti, il requisito del periculum in mora risulta di per sé connaturato all’esigenza di controllo del socio rispetto alla concreta evoluzione delle vicende sociali, esigenza che sarebbe inevitabilmente frustrata dai tempi del giudizio ordinario.

 

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13/11/2023
Data sentenza: 29/06/2023
Registro : RG – 5712 –  2023
Tribunale di Torino, 22 Marzo 2022
Il diritto di controllo del socio di S.r.l. che svolge attività in concorrenza
Il diritto del socio non partecipante all’amministrazione della società ad esercitare il controllo sulla gestione della S.r.l., anche per il...

Il diritto del socio non partecipante all’amministrazione della società ad esercitare il controllo sulla gestione della S.r.l., anche per il tramite dell’accesso ai documenti, non può pregiudicare il diritto della stessa società a mantenere la riservatezza su dati sensibili, che il socio potrebbe utilizzare contro di lei. In termini generali e salvo concretizzare il bilanciamento caso per caso, alla luce del principio di buona fede, quindi, deve ritenersi consentito limitare il diritto alla consultazione della documentazione sociale e alla estrazione di copia attraverso l'accorgimento del mascheramento preventivo dei “dati sensibili" presenti nella documentazione, quali, ad esempio, i dati relativi ai nominativi di clienti e fornitori. Il giudizio di bilanciamento secondo il canone di buona fede deve farsi in concreto: non soltanto perché i “dati sensibili” e di cui è pericolosa la propalazione possono essere diversi caso per caso, ma anche e soprattutto perché la riservatezza non può essere un pretesto per coprire le irregolarità di gestione degli amministratori, né per frustrare le valutazioni del socio prodromiche all’esercizio ex art. 2476 co. 3 di un’eventuale azione di responsabilità o impedire la tutela dei propri diritti. D’altro canto, i suddetti accorgimenti potrebbero non bastare a tutelare la società se il socio esercente il diritto di controllo assomma in sé anche la veste di concorrente. In situazioni di abuso del diritto di controllo ex art. 2476 comma 2, c.c., - cioè allorquando l’iniziativa del socio è svolta secondo forma di legge, ma funzionale a scopi diversi da quelli suoi propri, segnatamente non allo scopo di garantire la posizione del socio, ma per servire la diversa veste di concorrente - è legittima l’exceptio della società, la quale neghi al socio il diritto di trarre copia della documentazione, o la richiesta di far sottoscrivere un previo impegno a non utilizzare le informazioni acquisite per fini concorrenziali.

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22/01/2023
Data sentenza: 22/03/2022
Registro : RG – 3345 –  2022
Tribunale di Torino, 20 Febbraio 2019
Oggetto ed estensione del diritto di informazione del socio non amministratore di una S.r.l. holding pura
Nel contesto di una holding pura, deve ritenersi del tutto ragionevole e coerente con il concreto atteggiarsi dei rapporti tra...

Nel contesto di una holding pura, deve ritenersi del tutto ragionevole e coerente con il concreto atteggiarsi dei rapporti tra holding e società controllate direttamente e indirettamente che il socio non amministratore della holding abbia il diritto di essere informato (dall’organo amministrativo della controllante di cui è socio) anche su cosa succede “a valle”, nelle società controllate, la cui gestione è l’attività specifica della capogruppo. Non è dunque questione di raffrontare i poteri del socio della S.r.l. con i poteri del socio della società controllata (in ipotesi S.p.A.) o con quelli dei sindaci nel caso di cui all’art. 2403 bis comma 2 c.c., quanto piuttosto di parametrare il potere di controllo del socio della S.r.l. al potere di gestione spettate all’organo amministrativo della S.r.l. stessa.

 

Il perimetro del diritto di informazione del socio sui documenti relativi all’amministrazione della società da lui stesso direttamente partecipata deve intendersi comprensivo di tutta la documentazione “ragionevolmente necessaria ovvero in concreto esaminata/utilizzata per l’esercizio delle proprie funzioni dall’organo amministrativo della società soggetta al potere di ispezione e conseguentemente da reputarsi nella materiale disponibilità giuridica della stessa, nella necessaria coincidenza fra poteri di gestione e poteri di controllo di una società di capitali, quale assicurata nell’attuale assetto normativo dal controllo sindacale nella spa e dal controllo dei soci non amministratori nella srl” e del tutto “a prescindere … dalla … irrilevante intestazione formale dei relativi atti” (v. Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di impresa, ord. 27.9.17). La questione, dunque non è quella dell’esistenza del diritto ma quella dell’esercizio del diritto e quindi, in sostanza, quella di definire quali sono le conoscenze che l’organo amministrativo della controllante deve avere sulla società direttamente controllata - e quindi anche su quello che segue, cioè sulla controllata dalla controllata - e che può/deve trasferire al socio ex art. 2476 comma 2 c.c.  In proposito, si deve ritenere che l’organo amministrativo della holding debba senz’altro conoscere la documentazione sociale e quella attinente alle scelte gestionali di maggior rilevanza e che, di norma, la sua conoscenza non si spinga/debba spingersi a dati che riguardano la minuta operatività ordinaria delle società sottoposte a controllo/coordinamento.

 

Nonostante l’ampiezza della formula usata dal legislatore (“notizie sullo svolgimento degli affari sociali”), si deve ritenere che possano rientrare nella dizione legale solo informazioni/notizie tratte da elementi già costituiti, escludendo, per converso, che possano rientrarvi documenti costituendi che implichino attività di valutazione o anche solo di elaborazione dei dati.

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02/11/2020
Data sentenza: 20/02/2019
Registro : RG – 25448 –  2018
Tribunale di Genova, 28 Aprile 2017
Evidenza
Sopravvivenza dei diritti di informazione e consultazione del socio non amministratore
Il diritto di esibizione, copia ed ispezione previsto dall’art. 2476, co. 2, c.c. va configurato alla stregua non di un...

Il diritto di esibizione, copia ed ispezione previsto dall'art. 2476, co. 2, c.c. va configurato alla stregua non di un diritto potestativo, ma di un diritto di credito, esercitabile anche una volta cessato il rapporto con la società, nel termine di prescrizione.

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27/11/2018
Data sentenza: 28/04/2017
Registro : RG – 1798 –  2017
Tribunale di Milano, 8 Giugno 2017
Ostensione dei libri sociali e della documentazione relativa all’amministrazione: ordinanza ex art. 700 c.p.c.
Il rifiuto di consentire o anche solo di completare la dovuta ostensione documentale implica una compressione attuale e non altrimenti rimovibile

Il rifiuto di consentire o anche solo di completare la dovuta ostensione documentale implica una compressione attuale e non altrimenti rimovibile (altro…)

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02/10/2017
Data sentenza: 08/06/2017
Registro : RG – 4181 –  2017
Tribunale di Milano, 26 Luglio 2026
Sul diritto di informazione e controllo nella s.r.l.
Nella s.r.l. il socio che non partecipa all’amministrazione ha il diritto soggettivo potestativo di consultare ed estrarre copia dai libri...

Nella s.r.l. il socio che non partecipa all'amministrazione ha il diritto soggettivo potestativo di consultare ed estrarre copia dai libri sociali e da tutta la documentazione relativa all'amministrazione della società, al fine di avere contezza dell'andamento societario e di controllare l'attività gestoria: sussiste quindi un incondizionato e penetrante sindacato sulla gestione sociale, funzionale alla salvaguardia degli interessi dell'ente rispetto alla condotta degli amministratori. Tale diritto soggettivo può essere oggetto di tutela tramite l'azione di merito specifica o anche in via d'urgenza con il generale rimedio cautelare ex art. 700 c.p.c.

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28/11/2016
Data sentenza: 26/07/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Marianna Galioto
Registro : RG – 46252 –  2016
Tribunale di Milano, 15 Giugno 2015
Diritto del socio di srl estraneo all’amministrazione di consultazione della documentazione sociale ex art. 2476 cc
E’ legittimato ad esercitare, anche in via cautelare, il diritto di consultazione della documentazione sociale ai sensi dell’art. 2476 c.c....

E' legittimato ad esercitare, anche in via cautelare, il diritto di consultazione della documentazione sociale ai sensi dell'art. 2476 c.c. il socio di s.r.l. estraneo all'amministrazione sociale ovvero (altro…)

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06/03/2016
Data sentenza: 15/06/2015
Registro : RG – 24980 –  2015
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