Deve escludersi la facoltà di proporre ante causam la richiesta cautelare di sospensione di una delibera assembleare. Le ragioni di tale interpretazione si fondano non solo sulla lettera dell’art. 2378 c.c. (che prevede che la sospensione dell’esecuzione di una deliberazione possa essere chiesta “con ricorso depositato contestualmente al deposito, anche in copia, della citazione…”), ma anche su argomentazioni di carattere sostanziale, dal momento che una decisione, quale quella in esame, che incide così fortemente sull’autonomia della società, può essere adeguatamente valutata solo successivamente alla instaurazione del procedimento di merito dal Giudice competente anche per questo.
In caso di impugnazione di delibera assembleare e contestuale domanda di sospensione dell’esecuzione della delibera impugnata, l'art. 2378 c.c. è applicabile anche con riferimento alle società a responsabilità limitata, in forza dell'espresso richiamo contenuto nell'art. 2479-ter c.c. dispone che "con ricorso depositato contestualmente al deposito, anche in copia, della citazione, l'impugnante può chiedere la sospensione dell'esecuzione della deliberazione [...]. Il giudice designato per la trattazione della causa di merito, sentiti gli amministratori e sindaci, provvede valutando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell'esecuzione della deliberazione".
In caso di impugnazione di delibera assembleare di una società di capitali e contestuale domanda di sospensione dell’esecuzione della delibera impugnata, dall'esame del vigente disposto dell'art. 2378 c.c., nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 6/2003, si ricava che il Legislatore della riforma, superando la "formula ampia" che imponeva di subordinare la sospensione della deliberazione impugnata all'apprezzamento dei "gravi motivi", ha inteso specificamente imporre al giudice investito dell'istanza di sospensione un esame comparativo dei contrapposti interessi delle parti. Pertanto in forza del novellato disposto dell'art. 2378 c.c., alla sospensione è dato pervenire allorquando, all'esito del "giudizio comparativo" previsto dalla predetta norma, risulti che il pregiudizio che subirebbe il ricorrente per effetto dell'esecuzione della deliberazione è di maggior peso rispetto al nocumento derivante alla società dal, sia pur provvisorio, "congelamento" degli effetti della delibera. Resta naturalmente fermo che, ai fini della sospensione di una deliberazione assembleare, occorre indefettibilmente il positivo vaglio del fumus boni juris e, quindi, l'apprezzamento della probabile fondatezza delle ragioni e censure poste a base dell'impugnazione.
Circa la possibilità di sospendere l’esecuzione delle deliberazioni a contenuto organizzativo e di quelle self executing, vale a dire di quelle che di per se stesse sono insuscettibili di materiale esecuzione, in quanto producono effetti a prescindere da qualsiasi attività esecutiva, si è soliti distinguere fra "esecutività della deliberazione" - ossia come possibilità della deliberazione di essere eseguita - ed "efficacia della deliberazione" ossia come possibilità di produrre effetti -, sicché in base ad una prima tesi, basata sul dato testuale, la norma consentirebbe solo la sospensione dell’esecuzione materiale della deliberazione; quindi la sospensione riguarderebbe solo i concreti atti esecutivi della deliberazione, se ed in quanto materialmente possibili, e non l’atto deliberativo e i suoi effetti. Secondo altra tesi, più estensiva, il termine esecuzione non farebbe riferimento alla fase strettamente materiale di attuazione di quanto deciso, ma riguarderebbe la possibilità di efficacia della deliberazione; quindi, secondo questa tesi si dovrebbe far riferimento ai perduranti effetti della deliberazione nella vita sociale. Solo se la deliberazione avesse conseguito tutti i suoi effetti, non sarebbe più possibile la sospensione, in quanto diversamente non si avrebbe più una sospensione, ma una revoca, in via cautelare, della deliberazione asseritamente viziata. L’importanza della scelta dell’una o dell’altra soluzione è di tutta evidenza nel caso appunto di deliberazioni organizzative della vita sociale, in cui si è in presenza di deliberazioni prive di esecuzione, ossia meramente dichiarative e quindi non richiedenti una specifica attività esecutiva. Ebbene, si osserva che la deliberazione di conferma dell’organo amministrativo, ancorché già “eseguita” atteso l’insediamento del soggetto nominato, è pur sempre destinata a produrre i suoi effetti per l’intero periodo di gestione della società, per cui in astratto deve garantirsi la possibilità di assicurare una tutela cautelare al fine di evitare che un amministratore non correttamente nominato possa porre in essere atti gestori a danno della società o del soggetto impugnante. Deve quindi affermarsi l’adesione all’orientamento, prevalente in giurisprudenza, che interpreta la disposizione di cui all’art. 2378, 3° e 4° comma, c.c. in senso estensivo anche alla sospensione dell’efficacia delle deliberazioni impugnate, quando l’esecuzione della deliberazione mantiene la potenzialità di continuare ad esplicare effetti, alla cui inibizione è finalizzata la richiesta di sospensione. Pertanto, sino a quando perdura l’efficacia della deliberazione, il provvedimento cautelare di sospensione previsto dall’art. 2378, 3° e 4° comma, c.c. può ritenersi astrattamente ammissibile. Analogamente con riferimento alla delibera di aumento di capitale che ha avuto esecuzione sul piano materiale. Gli effetti di una tale delibera che comporta la patrimonializzazione della società sono effetti perduranti rispetto all'organizzazione societaria ed alle correlate posizioni fra i soci, incidendo direttamente sullo stesso funzionamento degli organi dell'ente. Le delibere aventi ad oggetto operazioni sul capitale sociale, infatti, sono suscettibili di modificare le maggioranze in seno all'assemblea ed influire, quindi, su tutte le successive decisioni assembleari. Invero, l’aumento del capitale sociale involge le scelte strategiche della stessa gestione sociale non potendo esserne confinati gli effetti al momento dell’effettiva sottoscrizione.
Non può trovare accoglimento la domanda di sospensione dell’esecuzione della delibera di definizione dei compensi degli amministratori di S.r.l. per difetto del presupposto del periculum, in assenza di un pregiudizio immediato e diretto per il socio ricorrente in quanto, se è indubbio che una oculata gestione della “politica” dei compensi potrebbe determinare un maggiore accantonamento di risorse finanziarie, è altrettanto pacifico che tale oculatezza non necessariamente si traduce in un maggiore utile da distribuire ai soci, in quanto gli organi cui è demandata la gestione sociale potrebbero decidere, sulla base di valutazioni discrezionali e non opinabili, di destinare diversamente tale “risparmio” nel quadro di plausibili piani di sviluppo industriale.
La delibera per cui è richiesta la sospensione cautelare mediante ricorso ex art.2378 comma 3 c.c., pur sussistendo il fumus boni iuris, non potrà essere sospesa, difettando l’interesse alla sospensione in presenza di un deliberato completamente eseguito, che ha già esaurito i suoi effetti e che non ne potrà produrre di ulteriori.
Secondo l’art.78 comma 2 c.p.c., si procede alla nomina di un curatore speciale al rappresentato quando vi è un conflitto di interessi col rappresentante. La mancata designazione del curatore speciale in presenza dei presupposti di legge, che la renderebbero invece necessaria, costituisce un vizio talmente grave da comportare la nullità dell’intero procedimento. Se non vi è la nomina del curatore speciale in presenza di una situazione di conflitto anche potenziale di interessi – che secondo la giurisprudenza deve essere rilevato d’ufficio dal Giudice –, non vi è regolare costituzione del rapporto processuale.
La delibera che stabilisce – sia retroattivamente per gli esercizi antecedenti sia per quelli successivi – compensi per l’amministratore è illegittima, non solo in quanto assunta con il voto di un soggetto socio, amministratore e beneficiario dei compensi deliberati, e quindi in conflitto di interessi con la società, ma soprattutto nella misura in cui i compensi stabiliti appaiono del tutto irragionevoli. Il giudizio di irragionevolezza si basa non solo sull’entità del compenso stabilito, ma soprattutto sul fatto per cui l’amministratore – a parità di impegno nello svolgimento dell’incarico e in condizioni di parità o quasi di fatturato – ha sempre svolto, per un lunghissimo lasso di tempo, il suo incarico a titolo gratuito. La delibera è dunque priva di alcuna giustificazione rispetto all’interesse della società e, nella misura in cui devia dallo scopo economico pratico del contratto di società, deve essere annullata per eccesso di potere.
Deve ritenersi coerente con la ratio della regola della postergazione la sottoscrizione di un aumento di capitale a mezzo compensazione con crediti derivanti da finanziamenti soci soggetti alle disposizioni degli artt. 2467 e 2497-quiquies c.c.
Il rigetto dell’istanza, effettuata da parte di un socio di minoranza, di sospensione dell’efficacia di una delibera assembleare assunta ai sensi dell’art. 2377 c. 8 c.c. - sostituente ad ogni effetto quella precedente a sua volta oggetto di istanza di sospensione in un diverso giudizio - fa ritenere che tale socio non abbia un interesse attuale a sentir sospendere gli effetti della delibera precedente.
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La sospensione in sede cautelare della delibera di ricostituzione del capitale sociale di una Spa può comportare per la società non solo prevedibili gravi ripercussioni in termini di immagine nel mercato nel quale l’ente opera ma, soprattutto, sicure e altrettanto gravi conseguenze (altro…)
In caso di clausola compromissoria che devolva ad un collegio arbitrale la decisione delle controversie, la tempestività dell'impugnazione di una delibera deve valutarsi avendo riguardo al deposito di istanza di nomina degli arbitri, e non alla costituzione del collegio arbitrale e men che meno allo scambio del primo scritto difensivo, poiché esso suppone che il collegio arbitrale si sia insediato.
E' estranea alla posizione di controllo la situazione del socio titolare di un mero diritto di veto: il socio che può impedire all’altro o agli altri di assumere determinate decisioni non controlla la società, perché, all’opposto, il controllo è integrato dal potere di chi sia titolare di imporre agli altri soci le proprie scelte. Pertanto, in presenza di clausola statutaria che preveda il diritto di prelazione a favore dei consoci anche in caso di trasferimento diretto o indiretto del controllo della "società-socia", non è ravvisabile alcuna posizione di controllo, né tantomeno trasferimento del controllo ai fini dell'operatività della suddetta clausola di prelazione, nell'ambito della "società-socia", qualora questa sia partecipata da due soci, ciascuno titolare del 50% del relativo capitale sociale, entrambi amministratori e legali rappresentanti, e uno di essi ceda la propria partecipazione.
Deve essere rigettata la domanda di sospensione di tutte le successive delibere adottate dal c.d.a. della Società che si contesta essere stato nominato illegittimamente, per assoluta indeterminatezza dell’oggetto della domanda.
Il requisito del periculum in mora va valutato apprezzando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il socio ricorrente dalla mancata sospensione delle delibere impugnate ed il pregiudizio che subirebbe la società dalla sospensione delle delibere stesse.
In caso di ricorso ex art. 700 c.p.c. per la sospensione dell'esecuzione e degli effetti delle deliberazioni assembleari di nomina dei componenti dell'organo gestorio e di controllo, nella valutazione del periculum in mora si deve considerare che la società come tale non è titolare di qualificate posizioni soggettive in ordine al fatto che l’organo amministrativo o di controllo siano composti da determinate persone piuttosto che da altre. Pertanto, dalla sopensione delle deliberazioni, la società non subisce alcun pregiudizio.
Viceversa il ricorrente, escluso dal voto, subisce un grave pregiudizio consistente anzitutto nel non poter esprimere il diritto di voto che gli appartiene in ragione della titolarità del 50 % del capitale sociale, diritto che, in caso di partecipazione all’assemblea, si traduce in diritto di veto, esercitabile nei limiti della buona fede. Ciò vale, rispetto alle delibere impugnate, con riferimento ai compensi degli amministratori ed alla nomina dei sindaci. In secondo luogo e soprattuto, il ricorrente ha visto e vede eliminato il proprio diritto di nominare due amministratori della società e di concorrere alla nomina del Presidente e del Vice Presidente del c.d.a., stabiliti per statuto in ragione della previsione del voto di lista. In terzo luogo, l’illegittima applicazione della clausola statutaria di prelazione comporterebbe l’esclusione dell’esercizio, da parte del ricorrente, di tutti i diritti amministrativi, non solo di quello di voto. In quarto luogo l’esclusione del ricorrente dal voto implica un grave pregiudizio ai suoi diritti in vista dello svolgimento dell successiva assemblea in cui i soci sono chiamati ad assumere decisioni cruciali per il destino della società e dei loro diritti patrimoniali ed amministrativi, poiché si prospetta da un lato la vendita delle partecipazioni ad un terzo – con conseguenze in tema di patti di covendita e trascinamento – e, dall’altro, sono poste all’ordine del giorno modifiche statutarie tali da incidere in modo molto profondo sugli equilibri di governance della stessa società.
Nel giudizio di opposizione avverso l'esclusione del socio di una società di persone, la legittimazione passiva compete esclusivamente alla società, in persona del legale rappresentante, anche se è consentita, come modalità equipollente d'instaurazione del contraddittorio, la citazione (altro…)