L'istituto della c.d. convalidazione, non rappresenta né una perdita del diritto all'uso del proprio marchio, né una forma di acquisto del diritto all'uso del marchio da parte di chi lo abbia adottato di fatto senza contestazione, ma integra una ipotesi di decadenza dall'esercizio dell'azione di nullità o contraffazione. La convalidazione introduce una preclusione all'esercizio tardivo dell'azione (di nullità o contraffazione) per il fatto che la stessa non sia stata esercitata nel termine preposto, lasciando impregiudicata ogni questione di validità o nullità del marchio posteriore nei confronti dei terzi; e disponendo soltanto, come avvertito da attenta dottrina, che il suo titolare rimasto inerte è decaduto dal diritto di difendere l'uso monopolistico del marchio nei confronti di colui del quale ha tollerato l'abuso. L'eccezione di convalida del marchio è un'eccezione in senso stretto e deve quindi a pena di decadenza essere proposta nel primo atto difensivo.
Ai sensi dell'art. 819 ter, comma 2, c.p.c. nei rapporti tra arbitrato e processo non trova applicazione l'art. 295 c.p.c., sicché il giudice ordinario non può sospendere il giudizio in ragione della pregiudizialità della causa pendente dinanzi agli arbitri.
La sospensione necessaria del processo, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., può essere disposta soltanto quando la decisione del medesimo dipenda dall'esito di un'altra causa, nel senso che la definizione di quest'ultima abbia portata pregiudiziale in senso stretto rispetto alla prima, e cioè sia idonea a spiegare effetti vincolanti, con l'autorità propria del giudicato sostanziale, in quanto suscettibile di esaurire, in tutto o in parte, il thema decidendum del giudizio da sospendere. Tale rapporto postula l'esistenza non già di un mero collegamento fra diverse statuizioni, derivante da una coincidenza o analogia di riscontri fattuali o di questioni di diritto da risolvere per la loro adozione, ma di un nesso logico-giuridico per cui la decisione della causa pregiudiziale, oltre ad investire un antecedente necessario di quella pregiudicata, sia suscettibile di spiegare in quest'ultimo efficacia di giudicato. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, risolvendosi la sospensione in un diniego, seppure temporaneo, di giustizia, l'istituto della sospensione necessaria risulta progressivamente abbandonato a favore del principio dell'autonomia di ciascun processo, che deve indurre il giudice a privilegiare strumenti alternativi alla sospensione, in linea con la regola costituzionale del giusto processo di durata ragionevole, che impone, non solo rigore nella verifica della stretta pregiudizialità giuridica, ma che comunque ritiene che quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è doverosa, bensì facoltativa ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c. poiché il diritto pronunciato dal giudice di primo grado qualifica la posizione delle parti in modo diverso rispetto allo stato iniziale della lite, giustificando sia l'esecuzione provvisoria sia l'autorità della sentenza di primo grado.
A proposito dell'astratta possibilità che, con riguardo ad una medesima condotta si ravvisi il concorso tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale, o aquiliana, per orientamento consolidato da tempo della giurisprudenza anche di legittimità, suole dirsi che il debitore, autore del danno ingiusto, risponde "a doppio titolo", ossia per violazione del preesistente vincolo obbligatorio e, insieme, per inosservanza del generale precetto del neminem laedere canonizzato nell'art. 2043 cod. civ.. La duplicità di titolo comporta un diverso atteggiarsi della fase attuativa del rapporto obbligatorio avente ad oggetto il risarcimento (essendo distinto il regime per ciascuna delle azioni), ma rimangono identici gli elementi genetici del rapporto stesso, ossia gli elementi di fatto soggettivo (dolo o colpa) ed oggettivo (condotta antigiuridica e danno) che determinano entrambe le forme di responsabilità. Dal che consegue che la pretesa risarcitoria fondata su tali elementi di fatto (soggettivo ed oggettivo), che costituiscono la causa petendi, è unica per le due azioni giudiziarie, contrattuale e aquiliana. Questo significa che se la condotta è identica, invocare l’una o l’altra delle responsabilità può valere a sfruttarne il diverso regime (in tema di distribuzione dell'onere della prova dell'elemento soggettivo).
In forza del disposto degli artt. 34, co. 1, e 35, co. 5, d.lgs. n. 5/2003, la pattuizione di una clausola compromissoria consente la devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari ex art. 2378 c.c. ed agli arbitri compete anche il potere di disporre la sospensione dell’efficacia della delibera (in virtù della precedente formulazione dell’art. 818 c.p.c. che impediva agli arbitri di concedere misure cautelari).
Nel lasso di tempo intercorrente fra la proposizione della domanda di arbitrato e la formazione dell’organo arbitrale, è riconosciuta pacificamente la competenza del giudice ordinario in relazione alla sola istanza di sospensione della delibera e ciò fino al momento in cui l’organo arbitrale non solo sia stato nominato, ma anche sia concretamente in grado di provvedere, allo scopo di garantire agli interessati la piena e concreta fruizione del diritto di agire in giudizio ex art. 24 Cost.
Il provvedimento di nomina del curatore speciale costituisce un sub-procedimento di volontaria giurisdizione che si traduce in un atto sempre modificabile e revocabile dal giudice che lo ha emesso, che non passa in giudicato e non assume una stabilità idonea ad integrare la nozione di definitività.
Il provvedimento di nomina del curatore speciale di cui all’art. 78 c.p.c. è diretto non già ad attribuire o negare un bene della vita, ma ad assicurare la rappresentanza processuale tanto al soggetto che ne sia privo, quanto al rappresentato che si trovi in conflitto di interessi col rappresentante; ha pertanto una funzione meramente strumentale ai fini del singolo processo ed è sempre revocabile e modificabile ad opera del giudice che lo ha pronunciato.
Non sussiste conflitto d’interessi, tale da rendere necessaria la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., nei giudizi di impugnazione delle deliberazioni assembleari di società, in cui il legislatore prevede la legittimazione passiva esclusivamente in capo alla società, in persona di chi ne abbia la rappresentanza legale; nè è fondata una valutazione di conflitto di interessi in capo all’amministratore, solo in quanto la deliberazione assembleare abbia ad oggetto profili di pertinenza dello stesso organo gestorio, posto che ravvisarvi un’immanente situazione di conflitto di interessi indurrebbe alla nomina di un curatore speciale alla società in tutte o quasi tutte le cause di impugnazione delle deliberazioni assembleari o consiliari, con l’effetto distorsivo per cui il socio impugnante tenterebbe sempre di ottenere, mediante il surrettizio ricorso al procedimento di nomina di un curatore speciale alla società ex art. 78 c.p.c., l’esautoramento dell’organo amministrativo dalla decisione delle strategie di tutela a nome della stessa.
Non sussiste conflitto di interesse rilevante ex art. 78 c.p.c. allorché il socio che sia anche amministratore abbia espresso il proprio voto determinante a favore della deliberazione relativa al suo compenso, atteso che egli legittimamente può avvalersi del proprio diritto di voto per realizzare anche un proprio fine personale, salvo non si accerti che attraverso il voto egli abbia sacrificato a proprio favore l’interesse sociale.
Mentre l’art. 78 c.p.c. si applica qualora si ravvisi una conflittualità tra la società ed il suo rappresentante (ossia l’amministratore), il conflitto di interessi di cui all’art. 2373 c.c. riguarda il rapporto fra socio e società, ossia quando il socio si trova nella condizione di essere portatore, di fronte ad una data deliberazione, di un duplice interesse: del suo interesse di socio e di un interesse esterno alla società.
Quando una decisione dell’EPO relativa ad un brevetto europeo oggetto di una causa in Italia sia stata impugnata solo da una parte, la decisione di appello non potrebbe modificare in senso peggiorativo per la stessa la decisione assunta in primo grado, secondo il principio del divieto di reformatio in peius proprio della giurisprudenza dell’EPO, sicchè (altro…)
La protezione giuridica accordata al modello di utilità, sotto forma di riconoscimento di un diritto di realizzare il prodotto in via esclusiva, è limitata all’idea “nuova” che consente la maggiore comodità (altro…)
La delibera assembleare di approvazione di un progetto di scissione di s.p.a. che preveda l’assegnazione di taluni cespiti patrimoniali a favore di s.r.l. dalla stessa interamente controllate, senza che siano attribuite quote delle beneficiarie ai soci della scissa, è illegittima (altro…)
Nell’ambito della necessaria valutazione di bilanciamento degli opposti interessi ex art. 2378, comma 4, c.c., risulta prevalente l’interesse della società al mantenimento della delibera di ricostituzione dell’organo amministrativo, piuttosto che l’interesse dei ricorrenti a ottenere la sospensione della delibera stessa, per un asserito vizio attinente la mera iniziativa di convocazione di un’assemblea che, da chiunque promossa, si presentava come necessaria. (altro…)
Il ricorso con cui si chiede l'accertamento giudiziale di una causa di scioglimento della società ex art. 2485 cc deve essere notificato tanto alla società quanto ai soci, essendo questi ultimi pienamente legittimati a contraddire in ordine alla sussistenza di una causa di scioglimento.
Il procedimento instaurato in sede di volontaria giurisdizione non può essere sospeso ex art. 295 cc, posto che in tale procedimento le decisioni sono pronunciate "allo stato degli atti e e rebus sic stantibus", senza alcuna idoneità al giudicato.
La delibera negativa è da ritenere senz’altro una delibera assunta dall’assemblea, come tale imputabile alla società, e dunque suscettibile di essere impugnata come quelle positive nelle forme e nei limiti (altro…)
Nel giudizio promosso dal socio in opposizione alla deliberazione di esclusione dalla società, quest'ultima assume veste sostanziale di parte istante per la risoluzione del rapporto ed è per l'effetto tenuta a provare il fatto specifico in base al quale risulti adottata quella deliberazione, senza poter invocare in giudizio (altro…)