Va confermata l’inibitoria sotto i profili del fumus boni iuris e del periculum in mora laddove risultano fondati, secondo un criterio di verosimiglianza che si attaglia alla natura cautelare del procedimento, la sottrazione del data base contenente informazioni riservate e lo sviamento di clientela.
Con particolare riferimento al periculum in mora, integra condotta attuale, con rischio di aggravamento del pregiudizio arrecato, consistente nella perdita di una fetta di mercato, non ristorabile integralmente per equivalente, l’utilizzo da parte del competitor dei dati sottratti che abbia condotto allo sviamento di clientela.
In tema di concorrenza sleale per sottrazione di clientela, non è escluso il presupposto soggettivo del rapporto di concorrenza quando l'atto lesivo del diritto del concorrente venga compiuto da un soggetto il quale, (altro…)
Anche se la concorrenza sleale deve ritenersi fattispecie tipicamente riconducibile ai soggetti del mercato in concorrenza, non è esclusa la predicabilità dell'illecito concorrenziale quando (altro…)