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Sentenze con tag: spese processuali

Tribunale di Roma, 25 Ottobre 2026
Arbitrato societario e sospensione della delibera di s.r.l. prima dell’accettazione dell’arbitro
La riserva «salvo quanto previsto dall’art. 818» contenuta nell’art. 838-ter, comma 4, c.p.c. richiama, anche per la sospensione delle deliberazioni...

La riserva «salvo quanto previsto dall’art. 818» contenuta nell’art. 838-ter, comma 4, c.p.c. richiama, anche per la sospensione delle deliberazioni assembleari la cui impugnazione è devoluta ad arbitri, la competenza cautelare del giudice ordinario individuato ai sensi dell’art. 669-quinquies c.p.c. per le istanze proposte prima dell’accettazione dell’arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, mentre il potere degli arbitri di sospendere l’efficacia della deliberazione è attribuito direttamente dalla legge e non dipende da un conferimento delle parti nella convenzione arbitrale, come conferma la soppressione dell’avverbio «sempre» presente nell’art. 35 d.lgs. 5/2003 [s.r.l. con clausola compromissoria; istanza di sospensione della deliberazione di nomina dell’amministratore unico proposta da una socia dopo l’avvio dell’arbitrato e prima dell’accettazione dell’arbitro; sospensione accolta].

Quando la tutela cautelare è chiesta a un giudice diverso da quello competente per il merito, come accade per le deliberazioni assembleari la cui impugnazione è devoluta ad arbitri, spetta al giudice della cautela provvedere sulle spese del procedimento cautelare, perché gli arbitri non possono decidere sulle spese di un giudizio estraneo alla loro cognizione e non sarebbe giustificato il sacrificio di chi ha ottenuto il provvedimento cautelare.

L’amministratore di s.r.l. nominato a tempo determinato e rimasto in carica in regime di prorogatio che rifiuta di convocare l’assemblea richiesta dal socio per la nomina dell’organo amministrativo, sostenendo erroneamente di essere in carica a tempo indeterminato, versa in una situazione di inattività che legittima il socio a convocare l’assemblea in forza della clausola statutaria, sicché l’amministratore non ha il potere di convocare per lo stesso giorno, in luogo diverso e con orario volutamente incompatibile, un’altra assemblea con analogo ordine del giorno, e la deliberazione con cui quest’ultima, senza la convocazione del socio, nomina lo stesso amministratore è invalida per omessa convocazione e per l’usurpazione del potere di convocazione già esercitato dal socio.

La presenza del delegato del socio a una precedente assemblea, convocata per un diverso ordine del giorno, non rende il delegato procuratore del socio ai fini della convocazione di una successiva assemblea, sicché la trasmissione a costui del verbale che fissa la nuova adunanza non equivale a convocazione del socio.

La mancata trascrizione nel libro delle decisioni dei soci del verbale dell’assemblea di s.r.l. convocata dal socio non priva di rilievo la deliberazione adottata, perché la trascrizione è adempimento che spetta al custode del libro, ossia all’amministratore.

Nell’impugnazione delle decisioni dei soci di s.r.l. la mancata convocazione del socio è equiparata all’assenza assoluta di informazione, con conseguente applicazione del termine triennale previsto dall’art. 2479-ter c.c., e il termine di novanta giorni riguarda comunque la proposizione del giudizio di merito e non l’istanza cautelare di sospensione, che può essere anche successiva.

Sussiste il periculum per la sospensione della deliberazione di nomina dell’amministratore unico di s.r.l. iscritta nel registro delle imprese, perché in mancanza della sospensione la società sarebbe amministrata da un soggetto designato con una deliberazione invalida, mentre dalla sospensione la società non subisce danno, anche in ragione del controllo esercitabile dagli altri soci e dell’esistenza di un procuratore munito di ampi poteri gestori.

Sono sospendibili, ai sensi dell’art. 2378 c.c. richiamato dall’art. 2479-ter c.c., anche le deliberazioni prive di una fase esecutiva in senso materiale, perché la sospensione ha natura anticipatoria e incide sull’efficacia della deliberazione, sicché essa è preclusa soltanto quando gli effetti della deliberazione si sono definitivamente prodotti ed esauriti in modo irreversibile.

Il periculum per la sospensione della deliberazione dei soci di s.r.l. si valuta, ai sensi dell’art. 2378, comma 4, c.c. richiamato dall’art. 2479-ter c.c., comparando il pregiudizio che il socio subirebbe dall’esecuzione con quello che la società subirebbe dalla sospensione.

Nel giudizio di impugnazione delle deliberazioni assembleari l’unica legittimata passiva è la società.

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24/10/2026
Data sentenza: 25/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Cristina Pigozzo
Registro : RG – 50526 –  2025
Corte d'appello di Ancona, 25 Ottobre 2026, n. 1327/2025
Omessi adempimenti fiscali dell’amministratore di s.r.l. e danno diretto del socio da accertamento tributario
L’amministratore di s.r.l. che [ometta di presentare la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione IVA della società] risponde ai sensi...

L’amministratore di s.r.l. che [ometta di presentare la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione IVA della società] risponde ai sensi dell’art. 2476 c.c. verso il socio del danno costituito dalle imposte, sanzioni e interessi accertati a carico di quest’ultimo in base alla presunzione di distribuzione di utili extracontabili propria delle società a ristretta base partecipativa, perché tale accertamento deriva a cascata dalla condotta omissiva dell’amministratore. Non può imputarsi al socio, ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c., di non aver impugnato l’avviso di accertamento, perché il giudizio tributario è oneroso e di esito incerto e grava sul socio l’onere, particolarmente arduo, di dimostrare che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti.

La cancellazione della società dal registro delle imprese in pendenza del giudizio di responsabilità promosso nei confronti dell’amministratore non estingue il credito risarcitorio, che si trasferisce ai soci, salvo che la società abbia inequivocamente manifestato la volontà di rimetterlo. Non integra rinuncia al credito la richiesta di cancellazione presentata, senza attendere l’esito del giudizio, dal liquidatore che sia [lo stesso amministratore convenuto in responsabilità].

La violazione dei doveri dell’amministratore è presupposto necessario ma non sufficiente della responsabilità risarcitoria verso la società, perché occorre provare anche il depauperamento del patrimonio sociale e il nesso causale con la condotta. Qualora, dopo la cancellazione della società, il debito tributario derivante dall’omessa dichiarazione gravi sui soci soltanto nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione o ricevuto nei due periodi d’imposta anteriori alla liquidazione, il danno non è provato in assenza di allegazione e prova di tali riscossioni.

È inammissibile il giuramento decisorio quando i fatti dedotti, anche se ammessi, non conducono automaticamente all’accoglimento della domanda ma richiedono una valutazione del giudice, come avviene per le condotte dell’amministratore da qualificare ai fini della responsabilità ex art. 2476 c.c.; l’ordinanza ammissiva può essere revocata anche dopo l’udienza fissata per la prestazione, indipendentemente dal contegno processuale delle parti.

La condotta gravemente negligente del socio che per anni si sia disinteressato dell’andamento della società, senza allarmarsi per la mancata convocazione delle assemblee annuali di approvazione dei bilanci e accontentandosi di generiche rassicurazioni del socio amministratore, può giustificare, unitamente al parziale accoglimento della domanda, la compensazione integrale delle spese di lite.

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17/10/2026
Data sentenza: 25/10/2026
Numero: 1327/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Annalisa Gianfelice
Registro : RG – 931 –  2024
Corte d'appello di Campobasso, 3 Luglio 2025, n. 79/2025
Sentenza di mero rito e spese di lite: la natura processuale della decisione non giustifica da sola la compensazione
In tema di regolamentazione delle spese processuali, la compensazione ex art. 92, comma 2, c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte...

In tema di regolamentazione delle spese processuali, la compensazione ex art. 92, comma 2, c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 132/2014, conv. in L. n. 162/2014, e dall’intervento della Corte costituzionale n. 77/2018, può essere disposta soltanto nei casi di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza ovvero in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente ed esplicitamente indicate in motivazione.

Non costituisce, di per sé, grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese il mero richiamo alla natura processuale o di rito della pronuncia, trattandosi di evenienza ordinaria del processo. Anche una decisione che definisca il giudizio per ragioni processuali, quale la declaratoria di incompetenza del giudice ordinario in favore dell’arbitro, è idonea a fondare una statuizione sulle spese secondo il principio della soccombenza, quando chiuda il processo davanti al giudice adito o comunque definisca una fase del giudizio. Ne consegue che, ove il giudice dichiari la propria incompetenza in favore degli arbitri e revochi il decreto ingiuntivo opposto, non può disporre l’integrale compensazione delle spese limitandosi a valorizzare la “pronuncia di mero rito”, senza indicare concreti elementi di fatto o di diritto tali da integrare anomalie di difficoltà, complessità o incertezza di gravità pari o superiore alle ipotesi tipizzate dall’art. 92 c.p.c.

La statuizione sulle spese contenuta in una sentenza che decide esclusivamente sulla competenza resta autonomamente impugnabile con appello, pur essendo il capo relativo alla competenza soggetto al regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c. La successiva pronuncia arbitrale sul merito della pretesa creditoria non rileva ai fini della regolamentazione delle spese del giudizio concluso con declaratoria di incompetenza, trattandosi di questione autonoma rispetto al merito della domanda devoluta all’arbitro.

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17/10/2026
Data sentenza: 03/07/2025
Numero: 79/2025
Carica: Presidente
Giudice: Maria Grazia d'Errico
Relatore: Gianfranco Placentino
Registro : RI – 275 –  2021
Tribunale di Firenze, 25 Ottobre 2026
Lettera di intenti e diritti di proprietà industriale: liti risarcitorie e limiti della competenza del Tribunale delle imprese
L’adesione dell’attore all’eccezione di incompetenza territoriale non priva il giudice adito della potestas iudicandi quando la questione incide anche sulla...

L’adesione dell’attore all’eccezione di incompetenza territoriale non priva il giudice adito della potestas iudicandi quando la questione incide anche sulla competenza per materia, come nel rapporto tra Tribunale ordinario e Sezione specializzata in materia di impresa.

La competenza del Tribunale delle imprese va accertata in base al petitum sostanziale e alla causa petendi: non basta che la vicenda negoziale richiami marchi, brevetti o altri diritti di proprietà industriale. Essa è esclusa quando la domanda abbia natura meramente risarcitoria o contrattuale e riguardi il mancato pagamento di forniture, i costi di produzione o il danno da blocco dell’attività, senza richiedere accertamenti sulla titolarità, validità, violazione o sfruttamento economico dei diritti di privativa.

Esclusa la competenza della Sezione specializzata, il giudice ordinario territorialmente competente va individuato secondo i criteri ordinari: luogo di conclusione del contratto, luogo dell’evento dannoso o domicilio del debitore, ove il credito sia illiquido o risarcitorio. L’ordinanza declinatoria della competenza definisce la fase processuale e comporta la pronuncia sulle spese.

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17/10/2026
Data sentenza: 25/10/2026
Carica: Presidente
Giudice: Niccolò Calvani
Relatore: Linda Pattonelli
Registro : RG – 5221 –  2024
Corte d'appello di Roma, 25 Ottobre 2026
Spese di ispezione a carico dell’amministratore revocato e onere di anticipazione a carico del socio richiedente
L’art. 2409, co. 2, c.c., laddove prevede l’onere di anticipazione delle spese gravante sul socio richiedente, si riferisce alla fase...

L’art. 2409, co. 2, c.c., laddove prevede l’onere di anticipazione delle spese gravante sul socio richiedente, si riferisce alla fase del procedimento di acquisizione delle prove e degli elementi di giudizio finalizzati alla decisione sul se rimuovere o meno l’amministratore in carica e nominare l’amministratore giudiziario.

Se a seguito dell’ispezione emergono criticità nella gestione della società e, quindi, il ricorso è accolto e l’amministratore è revocato, non trova applicazione l’art. 2409, co. 2, c.c., bensì il regime generale di cui all’art. 91 c.p.c., ossia il principio di soccombenza, con riferimento a tutte le spese del procedimento, sicché le spese dell’ispezione devono porsi a carico dell’amministratore revocato. [nel caso di specie la Corte di Appello ha riformato la decisione del giudice di prime cure che aveva posto definitivamente a carico del denunciante le spese di ispezione, nonostante l'accertamento delle gravi irregolarità denunciate nel ricorso introduttivo].

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15/06/2026
Data sentenza: 25/10/2026
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Gianna Maria Zannella
Registro : RVG – 50137 –  2023
Tribunale di Catania, 5 Luglio 2026
Opposizione a decreto di liquidazione dei compensi dell’ausiliare: limiti, criteri di determinazione e discrezionalità del giudice
È inammissibile l’opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi dell’ausiliare giudiziale qualora la parte contesti non già il quantum...

È inammissibile l’opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi dell’ausiliare giudiziale qualora la parte contesti non già il quantum della liquidazione, bensì il criterio di imputazione delle spese, fondato sui principi di soccombenza e causalità. Tale statuizione trova titolo nel provvedimento decisorio che definisce il giudizio e non nel decreto di liquidazione, e può essere censurata esclusivamente mediante i mezzi di impugnazione propri di detto provvedimento.

In tema di liquidazione dei compensi dell’ausiliare nominato nell’ambito di procedimento ex art. 2409 c.c., la determinazione del compenso, effettuata in applicazione dei parametri normativi e tenuto conto della complessità, importanza e ampiezza dell’attività svolta, costituisce espressione di valutazione discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivata.

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14/05/2026
Data sentenza: 05/07/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Francesco Cardile
Registro : RG – 12857 –  2023
Tribunale di Milano, 25 Ottobre 2026
Stallo decisionale addebitabile al socio di maggioranza e nomina giudiziale del liquidatore della società
Sussistono i presupposti per la nomina del liquidatore della società ai sensi dell’art. 2487, secondo comma, c.c. in caso di...

Sussistono i presupposti per la nomina del liquidatore della società ai sensi dell'art. 2487, secondo comma, c.c. in caso di continua inattività dell'assemblea ed impossibilità di suo funzionamento ex art. 2484, n. 3, c.c. per conflitto insanabile tra i soci determinate dalla reiterata mancata partecipazione del socio di maggioranza e conseguente impossibilità di formazione della maggioranza necessaria per la nomina di un nuovo amministratore, l'approvazione del bilancio e la nomina, una volta acclarata la causa di scioglimento della società, di un liquidatore ex art. 2487, primo comma, c.c.

Le spese del procedimento di nomina giudiziale del liquidatore della società vanno poste a carico del socio di maggioranza costituitosi al quale sia addebitabile la stasi della società per non aver presenziato alle assemblee convocate per i vari adempimenti sociali e, pur essendo a conoscenza e non negando la causa di scioglimento della società, abbia costretto il socio di minoranza ad adire l'autorità giudiziaria.

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29/08/2025
Data sentenza: 25/10/2026
Carica: Presidente
Giudice: Amina Simonetti
Relatore: Alima Zana
Registro : RVG – 4922 –  2024
Tribunale di Milano, 25 Ottobre 2026, n. 9341/2024
Data sentenza: 25/10/2026
Numero: 9341/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Amina Simonetti
Registro : RG – 31240 –  2022
Corte d’appello di Torino, 9 Ottobre 2024, n. 100/2024
Evidenza
Pandoro-gate: Balocco perde ancora in appello a Torino
Il reclamo incidentale è inammissibile ove proposto nel termine assegnato per il deposito della comparsa di costituzione, quando era già...

Il reclamo incidentale è inammissibile ove proposto nel termine assegnato per il deposito della comparsa di costituzione, quando era già scaduto il termine per proporre autonomo reclamo, di 10 giorni (ex art. 739 comma 2 c.p.c.) dalla notifica del decreto del Tribunale, notifica che fa decorrere il termine sia per il destinatario della stessa sia per il notificante.

Per espressa previsione normativa, la natura del procedimento ex art. 840 sexiesdecies c.p.c. (introdotto con L. 31/2019) è quella di un procedimento in camera di consiglio ai sensi degli artt. 737 e ss. c.p.c.; il provvedimento conclusivo è pertanto un decreto, che non ha natura sostanziale di sentenza e idoneità al giudicato, ma è modificabile e revocabile ai sensi dell’art. 742 c.p.c.. A tale conclusione si giunge valorizzando la specifica scelta del legislatore di prevedere che il procedimento dell’azione inibitoria collettiva si svolga con le forme del procedimento in camera di consiglio, a differenza dell’azione di classe (contestualmente disciplinata con la medesima L. 31/2019) per cui è previsto il rito sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. e la pronuncia di sentenza (art. 840 ter c.p.c.). Il provvedimento conclusivo dell’azione inibitoria collettiva è dunque un decreto che non ha carattere decisorio in ordine a contrapposte posizioni di diritto soggettivo e idoneità al giudicato; pronuncia su atti e comportamenti in pregiudizio di una pluralità di individui o enti a seguito di domanda di chiunque vi abbia interesse o di associazioni i cui obiettivi comprendano la tutela degli interessi pregiudicati; è modificabile o revocabile ai sensi dell’art. 742 c.p.c.; non è soggetto alla disciplina delle impugnazioni incidentali tardive delle sentenze di cui agli artt. 334 e 343 c.p.c..

L’art. 840 sexiesdecies c.p.c. non esclude il potere del giudice di accertare e dichiarare (anche senza emettere ordini o impartire divieti) la responsabilità del soggetto resistente per aver posto in essere la condotta ivi specificata, ovvero atti e comportamenti in pregiudizio di una pluralità di individui o enti. Il procedimento delineato dal legislatore non è preclusivo di una pronuncia dichiarativa; non ha natura cautelare ma di procedimento in camera di consiglio, non risultando pertanto applicabili le deduzioni riguardanti i procedimenti cautelari per inibitoria e sequestro per contraffazione di un prodotto.

Costituisce pratica commerciale scorretta la pratica contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge (art. 20 comma 1 Cod. consumo); ingannevole (art. 20 comma 4 in relazione agli artt. 21 e 22) ove contenga informazioni non rispondenti al vero o che induca o sia idonea ad indurre in errore il consumatore medio e lo induce o è idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso, con riferimento a la portata degli impegni del professionista, i motivi della pratica commerciale e il prezzo o il modo in cui questo è calcolato; anche quale omissione ingannevole (art. 22) in quanto nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, occulti o presenti in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno per prendere una decisione consapevole di natura commerciale, e induca o sia idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

L’art. 840 sexiesdecies c.p.c. prevede espressamente e inequivocabilmente la giurisdizione del giudice ordinario, disponendo che la domanda si propone con le forme del procedimento camerale ex artt. 737 e ss. c.p.c. dinanzi alla sezione specializzata in materia di impresa del tribunale. La pronuncia Cass. S.U. 7036/2006 - secondo cui l’AGCM non è un giudice ma un’amministrazione dello Stato ad ordinamento autonomo, il riconoscimento alle associazioni dei consumatori della possibilità di chiedere la tutela inibitoria all’AGCM o al giudice non è in contrasto con le norme comunitarie in materia di pubblicità ingannevole, agli Stati membri era data la possibilità di prevedere forme di tutela affidate sia in via esclusiva all’autorità amministrativa, sia in via esclusiva all’autorità giudiziaria, sia all’una e all’altra - conferma la sussistenza del sistema del c.d. doppio binario di tutela, amministrativa e di ordine giudiziario, in tema di pratiche commerciali scorrette.

La sospensione necessaria del giudizio civile in pendenza di un giudizio amministrativo deve ritenersi ammissibile qualora sia imposta dall’esigenza di evitare un conflitto di giudicati, ipotesi che però non ricorre se il possibile contrasto riguardi soltanto gli effetti pratici dell’una o dell’altra pronuncia, e se, in particolare, tra i giudizi sussista diversità di parti, ostandovi in questo caso il rispetto del principio del contraddittorio.

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21/10/2024
Data sentenza: 09/10/2024
Numero: 100/2024
Carica: Presidente
Giudice: Emanuela Germano Cortese
Relatore: Silvia Orlando
Registro : RG – 536 –  2024
Tribunale di Milano, 30 Ottobre 2017
Procedimenti cautelari, rapporto di garanzia e regolazione delle spese processuali
Nel caso in cui, nel contesto di un contratto di cessione di quote di S.r.l., la società venditrice si obblighi...

Nel caso in cui, nel contesto di un contratto di cessione di quote di S.r.l., la società venditrice si obblighi a garantire la società c.d. “target” ovvero l’acquirente ovvero per eventuali sanzioni comminate all’esito di una ispezione fiscale, l’adesione alla “rottamazione” da parte della società garantita non costituisce concorso colposo del creditore ai sensi dell’art. 1227 c.c., tranne nel caso in cui venga accertata la negligenza o la volontà di recare danno alle ragioni della controparte contrattuale. Se così non fosse vi sarebbe una eccessiva compressione della capacità decisoria della garantita, incompatibile con il canone della buona fede contrattuale [nel caso di specie il Tribunale ha rilevato l’insussistenza del concorso colposo della garantita perché, pur in pendenza di un giudizio di accertamento della legittimità delle contestazioni davanti alla Corte di Cassazione, vi era motivo di ritenere che l’Amministrazione potesse dar avvio alle procedure di recupero del credito, visto il rigetto dell’istanza di sospensione dell’esecutorietà della decisione di secondo grado].

La misura cautelare del sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. ben può essere emessa anche a tutela di crediti non immediatamente esigibili.

In caso di arbitrato, le spese del procedimento cautelare vanno regolate all’esito dello stesso procedimento - ancorché si esuli dall’ipotesi espressamente prevista ex art.669-septies c.p.c. di rigetto ante causam dell’istanza cautelare - perché la scissione tra la cognizione cautelare (propria del Tribunale) e quella di merito (propria degli arbitri) rende l’ordinanza cautelare il provvedimento conclusivo del procedimento di cui è stato investito il Tribunale.

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11/01/2022
Data sentenza: 30/10/2017
Registro : RG – 47111 –  2017
Tribunale di Milano, 8 Gennaio 2021
Sussistenza di un debito a seguito del recesso di una società semplice da una società cooperativa con scopo mutualistico, poi trasformatasi in società cooperativa agricola per azioni.
Quando, a seguito del legittimo esercizio del recesso di una società semplice da una società cooperativa con scopo mutualistico (attrice)...

Quando, a seguito del legittimo esercizio del recesso di una società semplice da una società cooperativa con scopo mutualistico (attrice) – poi trasformatasi in società cooperativa agricola per azioni –, si accerti la sussistenza di un debito della recedente, per il medesimo debito sono solidalmente ed illimitatamente responsabili, ai sensi dell’articolo 2267, co.1, c.c., i soci della società recedente (convenuti). Gli stessi sono, pertanto, obbligati al pagamento del debito maggiorato dagli interessi decorrenti dalla data della costituzione in mora della società recedente e, laddove soccombenti all'esito del giudizio di merito, sono altresì tenuti a rifondere alla società attrice le spese processuali in virtù della regola della soccombenza.

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25/09/2021
Data sentenza: 08/01/2021
Registro : RG – 59583 –  2019
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