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Sentenze con tag: surrogazione nei crediti

Tribunale di Milano, 3 Dicembre 2021
Azione surrogatoria e pregiudizio dei diritti del mandatario nel contesto di un contratto di finanziamento
L’art. 1705, comma 1, c.c., dispone che il mandatario senza rappresentanza diviene titolare dei diritti ed obblighi derivanti dagli atti...

L’art. 1705, comma 1, c.c., dispone che il mandatario senza rappresentanza diviene titolare dei diritti ed obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi “anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato”. Dal ché si desume che un mandato senza rappresentanza non diviene mandato con rappresentanza sol perché conosciuto dal terzo.
Invero l’art. 1705 comma 2 c.c., oltre a precisare che i terzi non hanno alcun rapporto con il mandante, aggiunge che il mandante può sostituirsi al mandatario nell’esercizio dei diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato, “salvo che ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni che seguono”.
Tra i diritti richiamati vi è quello stabilito dall’art. 1721 c.c., secondo cui: “Il mandatario ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari che ha conclusi, con precedenza sul mandante e sui creditori di questo”.
Il combinato disposto delle norme suindicate trova fondamento anzitutto nel fatto che, rispetto ai negozi conclusi dal mandatario con il terzo, il mandante è terzo estraneo ed in secondo luogo nel fatto che la stipula del mandato obbliga il mandante a proteggere le ragioni del mandatario quanto meno astenendosi dal recargli danno. Da qui il limite alla facoltà del mandante di sostituirsi al mandatario nell’esercizio dei diritti di credito e, con riferimento ai crediti pecuniari, l’espressa previsione di un diritto di prelazione a favore del mandatario, rispetto al mandante, nei rapporti con il terzo.

Non vi sono dunque ostacoli a riconoscere il diritto del terzo debitore a svolgere eccezioni ex artt. 1705 comma 2 e 1721 c.c., nei confronti del mandante che pretenderebbe di sostituirsi al mandatario, a tutela delle ragioni del mandatario e quindi delle proprie ragioni.

(Nel caso di specie le società X e Z risultano socie della società Y. L’attore Fallimento X – dopo che X stessa nulla hanno versato a Y a titolo di finanziamento – pretenderebbe di sostituirsi a Z – unico soggetto che ha finanziato Y anche per conto ma non in nome di X – nell’esercizio del suo diritto di credito verso Y, sicché, quando questi pagasse al Fallimento X, Z si troverebbe, per riscuotere il suo credito, a doversi insinuare nel Fallimento X stesso, vedendosi soddisfatto in moneta fallimentare.
Ne deriva che la sostituzione del Fallimento X a Z nell’esercizio del diritto di credito verso Y è preclusa perché danneggerebbe in modo grave ed evidente i diritti di credito del mandatario Z.)

 

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16/01/2023
Data sentenza: 03/12/2021
Registro : RG – 18644 –  2017
Tribunale di Milano, 7 Ottobre 2026, n. 8297/2017
Diritto di credito del socio di s.n.c. verso la società e diritto di regresso verso il consocio per pagamento di obbligazioni sociali
La s.n.c. in liquidazione e il suo liquidatore sono solidalmente tenuti a restituire all’attore – socio della stessa – le...

La s.n.c. in liquidazione e il suo liquidatore sono solidalmente tenuti a restituire all'attore - socio della stessa - le somme direttamente erogate alla società a titolo di finanziamento e per surrogazione nei crediti di terzi da lui direttamente estinti; il socio non ha invece diritto di ripetere le somme versate per il capitale iniziale, ove non sia dimostrato che, all'esito della liquidazione e del soddisfacimento di tutti i creditori sociali, è residuato attivo sufficiente al loro rimborso, quali ultimi e residuali soggetti vantanti pretese sul capitale sociale.

Il socio di una società in nome collettivo che, per effetto della responsabilità solidale e illimitata stabilita dall'art. 2291 c.c., abbia pagato un debito sociale, può invece senz'altro rivalersi direttamente nei confronti del consocio, tenuto in via di regresso a rifondere la parte di debito sociale su di lui gravante, senza che tale rivalsa resti condizionata all'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei
creditori, dato che il beneficio di previa escussione previsto dall'art. 2304 c.c. opera appunto solo nei confronti dei creditori e non dei soci che abbiano pagato i debiti sociali.

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21/09/2017
Data sentenza: 07/10/2026
Numero: 8297/2017
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Guido Vannicelli
Registro : RG – 18899 –  2015
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