La previsione dello statuto sociale che impone un tentativo di conciliazione prima dell’avvio di un’azione giudiziaria o arbitrale non determina l’improcedibilità della domanda ove la clausola stessa non preveda espressamente alcuna sanzione per la sua inosservanza, posto che tutte le disposizioni che condizionano il diritto di agire in giudizio devono ritenersi di stretta interpretazione.
La clausola compromissoria che devolve agli arbitri “tutte le controversie inerenti ai rapporti sociali” trova applicazione anche in relazione all’impugnazione della delibera di esclusione del socio e alle domande riconvenzionali connesse, trattandosi di diritti disponibili.
La clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale va interpretata secondo la logica statutaria complessiva, sicché una divergenza letterale tra disposizioni non è sufficiente a escludere la competenza arbitrale ove non emerga una volontà espressa di sottrarre la fattispecie alla disciplina generale prevedente l’arbitrato per tutte le controversie inerenti ai rapporti sociali [l’attore invocava la nullità della clausola compromissoria in ragione della apparente divergenza tra l’art. 11 dello statuto, ove una formulazione in termini facoltativi, e l’art. 37, ove si prevedeva invece un obbligo di procedere ad un tentativo di conciliazione].
La clausola compromissoria non è incompatibile con la struttura del procedimento arbitrale per il fatto del termine perentorio di cui all’art. 2287 c.c. entro il quale il socio escluso dalla società può far opposizione, dal momento che per osservare tale termine decadenziale è sufficiente promuovere tempestivamente l’arbitrato, notificando la domanda di arbitrato, mentre la costituzione dell’organo giudicante può completarsi anche successivamente.
In presenza di clausole nello statuto sociale che richiedano l'esperimento di un tentativo di conciliazione o compromesso prima dell'esercizio di azioni con riferimento a controversie che dovessero insorgere tra i soci, i loro eredi ed aventi causa relativa al contratto di società, sono soggette a tale procedimento preventivo anche le domande di rideterminazione delle quote di partecipazione alla società e di accertamento della sussistenza di un credito del socio pretermesso rispetto agli altri soci per utili da questi ultimi percepiti in eccedenza rispetto alla quota e di risarcimento del danno.
In presenza di domande riconvenzionali che esulano dall'oggetto del tentativo di conciliazione come previsto dallo statuto, comunque, il giudice deve declinare la propria competenza in favore degli arbitri, perché non è possibile ipotizzare che una parte del rapporto (quella tra i soci) possa essere accertata in sede arbitrale e un’altra (quella estranea alla clausola arbitrale) avanti questo Tribunale e perché il socio che subisce tali domande riconvenzionali ha diritto a sollevare l'eccezione di compromesso anche su tali domande là dove l’accoglimento di tali domande incida anche sulla posizione degli altri soci e posto che non è configurabile un interesse della società di persone distinto e diverso dalla sommatoria degli interessi dei singoli soci che ne fanno parte, stante la centralità che nelle società di persone assume il sodalizio personale.
La delibera di riduzione del capitale sociale mediante annullamento di azioni proprie è impugnabile se l'inadempimento da parte del CdA degli obblighi informativi ex art. 2445 c.c. impedisce una partecipazione consapevole e informata dei soci; stante la stretta consequenzialità con il (altro…)