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Sentenze con tag: termine impugnazione delibera

Tribunale di Catania, 20 Febbraio 2025, n. 1192/2025
Sul valore probatorio delle scritture contabili e sulla tempestiva impugnazione di una delibera adottata in conflitto di interessi
Premesso che le scritture contabili sono redatte dall’organo gestorio, spetta all’amministratore, secondo le regole di riparto dell’onere probatorio, ai sensi...

Premesso che le scritture contabili sono redatte dall’organo gestorio, spetta all’amministratore, secondo le regole di riparto dell’onere probatorio, ai sensi dell'art. 2697 c.c., dimostrare che secondo la contabilità sociale le somme annotate nelle scritture contabili (come giroconto a suo favore) sono state utilizzate per il perseguimento di scopi sociali.

La mancata tempestiva impugnazione della delibera nei termini di legge impedisce alla società di attribuire rilevanza, in via di eccezione, all’asserito vizio di validità della deliberazione [nella specie di attribuzione di compensi all'amministratore].

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08/05/2025
Data sentenza: 20/02/2025
Numero: 1192/2025
Carica: Presidente
Giudice: Mariano Sciacca
Relatore: Fabio Salvatore Mangano
Registro : RG – 3569 –  2019
Tribunale di Venezia, 21 Febbraio 2024
Esclusione del socio di s.r.l.: termine d’impugnazione, abuso dei diritti e periculum in mora per il socio escluso
Il legislatore, omettendo di dettare una disciplina del procedimento di esclusione del socio di s.r.l., ha ritenuto che i presidi...

Il legislatore, omettendo di dettare una disciplina del procedimento di esclusione del socio di s.r.l., ha ritenuto che i presidi generali della disciplina del tipo sociale siano sufficienti baluardi a tutela anche del socio escluso. L’art. 2479 ter c.c. disciplina le modalità di impugnazione delle delibere assembleari assegnando il termine di novanta giorni, salvi i casi di cui al terzo comma. Il termine di cui all’art. 2479 ter c.c. è termine a carattere processuale, e non solo perentorio – a garanzia della certezza dei fatti sociali – ma anche stabilito dal legislatore per assicurare agli interessati un congruo tempo per impugnare. La natura cogente del termine si individua anche in considerazione del principio generale stabilito dall’art. 2965 c.c.: una volta che il legislatore ritiene congruo per le impugnative in materia di decisioni (segnatamente assembleari) nelle s.r.l. il termine di novanta giorni, un termine minore deve ritenersi produttivo di eccessiva difficoltà nella tutela del diritto.

Nulla ostacola il socio escluso dall’impugnativa secondo le norme generali, poiché un rimedio volto a rimuovere una esclusione illegittima deve poter essere utilizzato da colui che di tale esclusione è vittima. Lo statuto non può derogare al termine di impugnazione di novanta giorni stabilito dalla legge all'art. 2479 ter c.c. per la impugnazione delle delibere delle s.r.l.; un eventuale termine previsto potrà ritenersi operante solo riguardo alla durata dell’effetto sospensivo automatico.

La ratio del disposto dell’art. 2378, co. 3, c.c. è quella di evitare che la materia della sospensiva sia trattata autonomamente da un processo destinato a decidere in modo definitivo sulla validità della delibera, mentre non vi è ragione che vieti di anticipare con una sospensiva gli effetti della sentenza, dopo che il merito è stato introdotto, all’interno dello stesso processo, e successivamente all’inizio di questo.

Il socio di s.r.l. che si giovi del suo diritto all’accesso documentale per procurarsi notizie che gli assicurino un vantaggio competitivo sul mercato a discapito della società, cagionandole danno grave, rappresenta un caso di abuso che costituisce un limite allo stesso diritto ispettivo del socio. Diversamente, l’utilizzo dei documenti a fini di difesa processuale non realizza abuso del diritto ispettivo, né sotto il profilo concorrenziale né sotto altro profilo, avendo i soci diritto all’accesso anche nell’interesse proprio, purché non confliggente con quello della società.

Al fine dell’individuazione del periculum in mora, i soci che si ritengono ingiustamente esclusi sono portatori di un interesse a conservare l’esercizio delle loro prerogative sociali, e ciò anche se la società è stata nel frattempo posta in liquidazione. Anzi, poiché la liquidazione è tendenzialmente destinata a portare la società a fine vita, la soddisfazione del loro interesse a potere esercitare il controllo della sua conduzione, nelle forme di legge, e a conseguire le eventuali spettanze economiche finali, appare non differibile.

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10/09/2024
Data sentenza: 21/02/2024
Registro : RG – 403 –  2024
Tribunale di Bologna, 28 Maggio 2021
La mancata approvazione da parte dell’assemblea speciale di una delibera pregiudizievole per una categoria di soci
Il fatto che una delibera dell’assemblea ordinaria pregiudichi i diritti di una categoria di soci, può condizionarne la validità al...

Il fatto che una delibera dell’assemblea ordinaria pregiudichi i diritti di una categoria di soci, può condizionarne la validità al rispetto della disciplina di cui all’art. 2376 c.c., ma non la trasforma in ciò che non è e non pretende di essere. Secondo la giurisprudenza, la mancata approvazione della delibera pregiudizievole per una categoria di soci da parte dell’assemblea speciale può dar luogo ad annullabilità, ma non a nullità della delibera. L’annullabilità degli atti negoziali, a differenza della nullità, non è questione che possa essere introdotta in ogni fase del processo o che possa essere rilevata d’ufficio.

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09/08/2022
Data sentenza: 28/05/2021
Registro : RG – 13812 –  2019
Tribunale di Milano, 18 Luglio 2026
Sospensiva cautelare di delibera di nomina degli organi sociali in presenza di clausola compromissoria: sulla nozione di controllo e di periculum in mora
In caso di clausola compromissoria che devolva ad un collegio arbitrale la decisione delle controversie, la tempestività dell’impugnazione di una...

In caso di clausola compromissoria che devolva ad un collegio arbitrale la decisione delle controversie, la tempestività dell'impugnazione di una delibera deve valutarsi avendo riguardo al deposito di istanza di nomina degli arbitri, e non alla costituzione del collegio arbitrale e men che meno allo scambio del primo scritto difensivo, poiché esso suppone che il collegio arbitrale si sia insediato.

E' estranea alla posizione di controllo la situazione del socio titolare di un mero diritto di veto: il socio che può impedire all’altro o agli altri di assumere determinate decisioni non controlla la società, perché, all’opposto, il controllo è integrato dal potere di chi sia titolare di imporre agli altri soci le proprie scelte. Pertanto, in presenza di  clausola statutaria che preveda il diritto di prelazione a favore dei consoci anche in caso di trasferimento diretto o indiretto del controllo della "società-socia", non è ravvisabile alcuna posizione di  controllo, né tantomeno trasferimento del controllo ai fini dell'operatività della suddetta clausola di prelazione, nell'ambito della "società-socia", qualora questa sia partecipata da due soci, ciascuno titolare del 50% del relativo capitale sociale, entrambi amministratori e legali rappresentanti, e uno di essi ceda la propria partecipazione.

Deve essere rigettata la domanda di sospensione di tutte le successive delibere adottate dal c.d.a. della Società che si contesta essere stato nominato illegittimamente,  per assoluta indeterminatezza dell’oggetto della domanda.

Il requisito del periculum in mora va valutato apprezzando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il socio ricorrente  dalla mancata sospensione delle delibere impugnate ed il pregiudizio che subirebbe la società dalla sospensione delle delibere stesse.

In caso di ricorso ex art. 700 c.p.c. per la sospensione dell'esecuzione e degli effetti delle deliberazioni assembleari di nomina dei componenti dell'organo gestorio e di controllo, nella valutazione del periculum in mora si deve considerare che la società come tale non è titolare di qualificate posizioni soggettive in ordine al fatto che l’organo amministrativo o di controllo siano composti da determinate persone piuttosto che da altre. Pertanto, dalla sopensione delle deliberazioni, la società non subisce alcun pregiudizio.

Viceversa il ricorrente, escluso dal voto, subisce un grave pregiudizio consistente anzitutto nel non poter esprimere il diritto di voto che gli appartiene in ragione della titolarità del 50 % del capitale sociale, diritto che, in caso di partecipazione all’assemblea, si traduce in diritto di veto, esercitabile nei limiti della buona fede. Ciò vale, rispetto alle delibere impugnate, con riferimento ai compensi degli amministratori ed alla nomina dei sindaci. In secondo luogo e soprattuto, il ricorrente ha visto e vede eliminato il proprio diritto di nominare due amministratori della società e di concorrere alla nomina del Presidente e del Vice Presidente del c.d.a., stabiliti per statuto in ragione della previsione del voto di lista. In terzo luogo, l’illegittima applicazione della clausola statutaria di prelazione  comporterebbe l’esclusione dell’esercizio, da parte del ricorrente, di tutti i diritti amministrativi, non solo di quello di voto. In quarto luogo l’esclusione del ricorrente dal voto implica un grave pregiudizio ai suoi diritti in vista dello svolgimento dell successiva assemblea in cui i soci sono chiamati ad assumere decisioni cruciali per il destino della società e dei loro diritti patrimoniali ed amministrativi, poiché si prospetta da un lato la vendita delle partecipazioni ad un terzo – con conseguenze in tema di patti di covendita e trascinamento – e, dall’altro, sono poste all’ordine del giorno modifiche statutarie tali da incidere in modo molto profondo sugli equilibri di governance della stessa società.

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21/10/2018
Data sentenza: 18/07/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Angelo Mambriani
Registro : RG – 31593 –  2018
Tribunale di Milano, 3 Novembre 2014
Impugnazione delle delibere e sospensione feriale dei termini
Per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito (cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza n. 3351, del 18.4.1997)...

Per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito (cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza n. 3351, del 18.4.1997) la sospensione feriale dei termini ex legge 742/1969 si applica anche al termine di decadenza previsto per l'impugnazione delle delibere (nel caso di specie il termine veniva fissato in via statutaria).

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11/06/2015
Data sentenza: 03/11/2014
Registro : RG – 80205 –  2012
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