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Sentenze con tag: termine perentorio

Tribunale di Torino, 23 Ottobre 2026, n. 2887/2025
Perentorietà del termine per l’esame del recesso del socio cooperatore e diniego tardivo
Il termine di sessanta giorni entro il quale, ai sensi dell’art. 2532 c.c., gli amministratori della società cooperativa devono esaminare...

Il termine di sessanta giorni entro il quale, ai sensi dell’art. 2532 c.c., gli amministratori della società cooperativa devono esaminare la dichiarazione di recesso del socio ha natura perentoria, perché è posto a presidio della certezza dei rapporti giuridici ed è previsto nello stesso comma che fissa il termine, certamente di decadenza, per l’opposizione del socio; il diniego comunicato dopo la scadenza di tale termine è pertanto privo di efficacia. La comunicazione con cui, entro il termine, il consiglio di amministrazione prenda atto del recesso senza contestarlo equivale ad assenso e integra la condizione di efficacia del recesso [cooperativa agricola che, nel prendere atto del recesso, aveva chiesto al socio il pagamento di una trattenuta per il mancato conferimento futuro e, dopo il rifiuto di pagarla, aveva comunicato il diniego per insussistenza dei presupposti statutari].

Il recesso del socio di cooperativa, anche quando convenzionale e subordinato all’approvazione dell’organo amministrativo, resta un atto unilaterale recettizio, la cui efficacia è sospensivamente condizionata a tale approvazione; l’inerzia o il rifiuto immotivato degli amministratori non possono vanificare il diritto potestativo del socio, e la condizione si considera avverata ai sensi dell’art. 1359 c.c. quando sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento.

Accertata l’efficacia del recesso, non è dovuta la sanzione prevista dallo statuto e dal regolamento interno per il mancato conferimento dei prodotti relativo a un periodo successivo alla data in cui il recesso ha effetto per i rapporti mutualistici, perché la violazione degli obblighi di conferimento è configurabile soltanto in capo a chi sia ancora socio [vendemmia successiva alla chiusura dell’esercizio sociale, fissata statutariamente al 31 luglio].

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03/10/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Numero: 2887/2025
Carica: Presidente
Giudice: Maria Luciana Dughetti
Relatore: Stefano Demontis
Registro : RG – 2933 –  2023
Tribunale di Brescia, 23 Ottobre 2026, n. 2247/2025
Descrizione e termine dell’art. 669-sexies c.p.c.; documentazione gestionale come informazione segreta e storno di dipendenti con sottrazione di dati riservati
Il termine perentorio previsto dall’art. 669-sexies c.p.c. per la notificazione del decreto emesso inaudita altera parte è incompatibile con la...

Il termine perentorio previsto dall’art. 669-sexies c.p.c. per la notificazione del decreto emesso inaudita altera parte è incompatibile con la descrizione disciplinata dall’art. 129, quarto comma, c.p.i., la cui esecuzione deve precedere la conoscenza del provvedimento da parte del resistente e può richiedere un tempo apprezzabile per l’assistenza di uno o più esperti chiamati a rispondere a quesiti tecnici; la proroga del termine concessa dal giudice non rende perciò inutilizzabili i risultati della descrizione.

È evidente come l’intera documentazione gestionale dell’imprenditore abbia un valore economico in quanto segreto, come deriva in astratto dalla considerazione che conoscere la scontistica praticata ai singoli clienti, l’entità dei loro ordinativi medi, le condizioni di pagamento, gli sconti minimi e massimi offerti per ciascun articolo venduto, i margini di ricarico sui singoli articoli, le retribuzioni e i benefits offerti a dipendenti ed agenti, i business plans può consentire al soggetto economico che acquisisca tale massa di informazioni di attuare una strategia commerciale che gli consenta di sfruttare le conoscenze così acquisite per offrire ai potenziali clienti condizioni (anche di poco) migliorative rispetto a quelle della concorrente, e, al contempo, di stornare i dipendenti della concorrente offrendo loro condizioni (anche di poco) migliorative; costituendo, in estrema sintesi, un patrimonio di utilità per l’esercizio dell’attività aziendale.

Sono tutelate dagli artt. 98 e 99 c.p.i. le informazioni gestionali protette da password personali, da un gestionale che consente a ciascun utente l’accesso alla sola area di competenza, da locali ad accesso controllato e da patti di riservatezza con i dipendenti. Ne rispondono la società concorrente, che abbia orchestrato lo storno sistematico, nell’arco di pochi mesi, dei dipendenti della rete commerciale e acquisito sui propri sistemi migliaia di file sottratti, e in solido gli ex dipendenti che li abbiano materialmente copiati o trasmessi, mentre va respinta la domanda verso quelli dei quali non sia provato il concorso; in mancanza di ulteriori elementi, la concorrenza sleale resta assorbita nella violazione del segreto.

Il lucro cessante si calcola sul margine di contribuzione di primo livello delle minori vendite ai clienti comuni, pari a quelle realizzate dal concorrente anche tramite soggetti interposti, per il periodo dell’inibitoria e per l’esercizio successivo, in ragione dell’effetto di trascinamento dovuto alla fidelizzazione della clientela sviata; non si può usare il margine operativo lordo, gravato da costi fissi, né l’intera contrazione del fatturato, quando l’attore non abbia l’esclusiva e il mercato sia in calo, e la retroversione degli utili spetta solo se questi eccedano il lucro cessante. Oltre alle spese per accertare l’illecito e a quelle promozionali per contrastarlo non spetta il danno all’immagine o all’avviamento, già ristorato dal lucro cessante, in assenza di condotte denigratorie.

Le penali previste dall’art. 131, secondo comma, c.p.i. hanno natura sanzionatoria e deterrente e si cumulano con il risarcimento. Il giudice del merito può ridurre la misura fissata in sede cautelare quando ecceda in modo spropositato il vantaggio tratto da ciascuna violazione, commisurandola al valore medio delle vendite vietate, mentre la penale per ogni giorno di ritardo non si applica agli obblighi di non fare; della penale risponde la sola società quando non sia possibile individuare il concorso dei singoli dipendenti, e l’inibitoria definitiva e il ritiro dal commercio vanno negati quando il vantaggio illecito si sia esaurito.

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30/09/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Numero: 2247/2025
Carica: Presidente
Giudice: Raffaele Del Porto
Relatore: Carlo Bianchetti
Registro : RG – 7166 –  2018
Tribunale di Milano, 9 Ottobre 2014
Conferma, modifica e revoca del provvedimento di descrizione
Il richiamo operato dall’art. 129, comma 4, c.p.i. alle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari è...

Il richiamo operato dall'art. 129, comma 4, c.p.i. alle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari è subordinato alla compatibilità di quelle disposizioni con la struttura e la funzione dei rimedi speciali ivi disciplinati. Pertanto, (altro…)

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10/05/2016
Data sentenza: 09/10/2014
Registro : RG – 59091 –  2014
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