Il trasferimento di fatto di un’azienda, avvenuto senza formalizzazione contrattuale e senza pagamento di corrispettivo, può essere desunto da plurimi indizi, quali la costituzione del nuovo soggetto a ridosso dell’avvio, senza soluzione di continuità, della medesima attività nei medesimi locali, il passaggio di dipendenti dal precedente titolare, l’utilizzo degli stessi arredi e beni strumentali, presumibile dall’immediato avvio dell’attività quando il nuovo soggetto non provi di aver sostenuto costi per procurarsi le attrezzature, e la conservazione della clientela, desumibile da ricavi in linea con quelli conseguiti in precedenza.
Quando l’atto di cessione dell’azienda include mobilio, impianti, attrezzature e arredi risultanti da separato inventario, l’azienda deve ritenersi dotata di tali beni a prescindere dalla loro annotazione nelle scritture contabili e nel libro cespiti, potendo trattarsi di beni completamente ammortizzati o non iscritti.
Una volta accertato che un soggetto è subentrato nell’azienda altrui senza regolare cessione e senza corrispettivo, perde rilievo, ai fini della qualificazione dell’operazione come trasferimento d’azienda, l’eventuale esistenza di un’intesa illecita tra il cessionario e i precedenti gestori.
Il danno derivante dalla sottrazione di un’azienda [alla società poi assoggettata a liquidazione giudiziale], da parametrare al valore dell’azienda ceduta, richiede una complessa valutazione tecnica secondo criteri e principi contabili e di estimo, da svolgersi mediante consulenza tecnica, incompatibile con la sommarietà del procedimento cautelare. A tal fine è inidoneo, anche in vista di una liquidazione equitativa, il prezzo di una successiva rivendita dell’azienda, quando non risulti come sia stato calcolato e la rivendita sia di molto posteriore al trasferimento occulto; in difetto di elementi per la quantificazione del danno, il sequestro conservativo va revocato.
Ricorre la cessione d’azienda regolata dagli artt. 2555 ss. c.c. ogni qualvolta venga ceduto un insieme di elementi costituenti un complesso organico e funzionalmente adeguato a conseguire lo scopo in vista del quale il loro coordinamento era stato posto in essere, essendo necessario e sufficiente che la cessione abbia ad oggetto un’entità economica ancora esistente, la cui gestione sia stata effettivamente proseguita o ripresa dal nuovo titolare.
Quando i crediti relativi ad un contratto inerente l'azienda trasferita siano stati ceduti ad un terzo in epoca antecedente il trasferimento dell'azienda, il nuovo imprenditore, pur potendo entrare nella titolarità del contratto in base all'accordo di trasferimento, non acquisisce i crediti stessi.
Con riferimento all’ipotesi dell’interruzione del processo determinata dall’apertura del fallimento ai sensi della L. Fall., art. 43, u.c., al fine del decorso del termine di riassunzione è necessaria la conoscenza legale da parte del curatore in merito allo specifico giudizio sul quale l’effetto interruttivo è destinato a operare, la quale può essere acquisita tramite una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell’evento che determina l’interruzione del processo, assistita da fede privilegiata.
La comunicazione via mail alla controparte circa l’intervenuta pronuncia della sentenza di fallimento, inviata dal legale della società in bonis non ancora nominato difensore del fallimento, (altro…)
La successione dell'acquirente, dell'usufruttuario e dell'affittuario di azienda, prevista dall'art. 2558 c.c., salvo patto contrario, nei contratti a prestazioni corrispettive stipulati dal dante causa, presuppone che i predetti contratti (altro…)
In tema di vendita con riserva di proprietà, l'art. 1525 c.c.., secondo cui “nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l’ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto”, è norma inderogabile limitatamente (altro…)
Ai fini dell’applicazione dell’art. 2112 c.c., che disciplina il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda, è sufficiente che il complesso organizzato dei beni dell’impresa sia passato (altro…)