La scissione societaria rientra nel genus delle c.d. operazioni straordinarie e, a differenza della fusione, realizza un fenomeno circolatorio e, in ultima analisi, di frammentazione del patrimonio aziendale, con possibili effetti anche sulla sfera dei terzi creditori. Di conseguenza, il legislatore ha previsto dei meccanismi di tutela dell’effettività della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. che operano sia ex ante che ex post l’operazione di scissione. La tutela ex ante si concretizza nel diritto di opposizione di cui all’art. 2503 c.c., a cui rinvia l’art. 2506 ter, comma 5, c.c., per cui la scissione può essere attuata solo dopo sessanta giorni dall’ultima delle iscrizioni previste dall’art. 2502-bis e che i creditori possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione. Trattasi di una forma di tutela reale che opera come mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale della società interessata dalla scissione nel caso in cui l’operazione posta in essere preveda una suddivisione patrimoniale non proporzionata e potenzialmente lesiva per i creditori. La tutela ex post, invece, si concretizza nel vincolo di solidarietà passiva ex art. 2506 quater comma 3 c.c., il quale stabilisce che ciascuna società è solidamente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.
In sede di opposizione alla scissione non basta al creditore dedurre genericamente una riduzione della garanzia patrimoniale, dovendo piuttosto egli fornire elementi idonei a sostenere l’esistenza di una effettiva probabilità che l’operazione – anche alla luce di una valutazione complessiva delle caratteristiche e degli effetti della stessa su un piano patrimoniale, economico e finanziario – possa arrecare un pregiudizio, non necessariamente attuale ma anche solo potenziale, al soddisfacimento del proprio credito. Tale rischio deve essere valutato considerando che il creditore opponente è creditore della società scindenda, quindi valutando, da un lato, le possibilità di soddisfacimento del credito avendo come riferimento le garanzie economico-patrimoniali che offre tale società prima ed indipendentemente dalla scissione e, dall’altro, le garanzie che offrirebbe, dopo la scissione, la società che rimarrebbe (la scissa) o diverrebbe (la beneficiaria) debitrice.
La responsabilità solidale sussidiaria delle società coinvolte nella scissione di cui all'art. 2506-quater, comma 3 c.c. va circoscritta "nei limiti del valore effettivo" e non "del valore contabile" del patrimonio netto ad esse assegnato o rimasto e una revisione delle poste di bilancio al fine di individuare il "valore effettivo" può essere operata esclusivamente quando il patrimonio reale sia superiore a quello dichiarato in bilancio dato che, unicamente in tal caso, la limitazione dell'art. 2506-quater, ultimo comma c.c. finirebbe per ridurre la garanzia complessiva offerta ai creditori. Conseguentemente, posto che l'approvazione del bilancio di fusione ha valore confessorio, senza che siano invocabili i limiti della revocabilità posti dall'art. 2732 c.c., non è ammissibile una tale revisione quando il patrimonio netto reale sia inferiore al dichiarato, dovendo i creditori poter fare affidamento sui dati dichiarati in bilancio dalle società partecipanti alla scissione.
Qualora nel corso di un giudizio di impugnazione della deliberazione di scissione parziale si perfezioni la procedura di scissione, allora si avrà preclusione all’accertamento dell’invalidità della delibera e del conseguente atto di scissione. Infatti l’art. 2504 quater c.c. introduce un effetto sanante derivante dall’iscrizione dell’atto di scissione nel registro delle imprese, diretto a garantire la certezza dei rapporti societari. Visto il tenore della norma, l’effetto riguarda sia i vizi dell’atto finale, sia i vizi di nullità o annullabilità degli atti intermedi della procedura di scissione, in quanto la ratio legis è indiscutibilmente quella di assicurare la stabilità dell’operazione negoziale una volta perfezionata.
Non può ritenersi che la preclusione sancita dall’art. 2504 quater c.c. si riferisca alle sole ipotesi di invalidità dell’atto e non anche a quelle della sua inefficacia nei confronti dei creditori opponenti derivante dalla violazione del disposto dell’art. 2503 c.c., secondo il quale l’operazione non può essere attuata, salvo il provvedimento autorizzativo del Tribunale, se nel termine di sessanta giorni dall’iscrizione della deliberazione di scissione nel registro delle imprese sia stata proposta opposizione da parte di un creditore.
In caso di scissione, dei debiti sorti precedentemente all'operazione di scissione risponde in via solidale e sussidiaria con la società scissa, al fine di evitare un nocumento alle ragioni dei creditori della società scissa, anche la società beneficiaria della scissione nei limiti del patrimonio netto ad essa assegnato. (altro…)
Ai sensi dell’art. 2506-quater, ultimo comma, c.c., ogni società partecipante alla scissione può essere chiamata a rispondere solidamente di un debito, rispondendone per intero solo la società cui il debito è trasferito o mantenuto, mentre le altre sono responsabili solidali, secondo un beneficium ordinis, solo nei limiti della quota di patrimonio netto di loro spettanza, come determinato al momento della scissione, atteso che la suddetta norma tende a mantenere integre le garanzie dei creditori sociali ma non anche ad accrescerle; l’eventuale mancata opposizione del creditore alla scissione non preclude l’esperimento dell’azione nei confronti della società beneficiaria. (altro…)
E' meritevole di accoglimento l'opposizione alla scissione proposta dal creditore ipotecario che dimostri l'insufficienza della garanzia ipotecaria ad assicurare il tempestivo e integrale soddisfacimento del credito a fronte di una sensibile riduzione del valore dei beni rispetto al momento della costituzione della garanzia.
E' parimenti da considerarsi attuata in violazione della par condicio creditorum la scissione che consenta ai soci della scindenda di non concorrere più con il creditore ipotecario sui beni destinati alla società beneficiaria, anche solo con riferimento al residuo credito vantato da quest'ultimo a seguito di escussione dell'ipoteca non totalmente satisfattoria.
In una scissione parziale in cui la divisione del patrimonio è avvenuta sulla base di un criterio percentuale generale e non su beni determinati, l’attribuzione del debito sopravvenuto è comunque desumibile dal progetto di scissione, in quanto l'omessa descrizione specifica di un elemento del passivo non può valere ad integrare il requisito dell’impossibilità di desumerlo. Peraltro, nel caso di passività tributaria sopravvenuta (altro…)
Contro gli atti di assegnazione, conseguenti all'operazione di scissione, non è ammissibile l'azione revocatoria ordinaria (ex art. 2901 c.c. o ex art. 66 l. fall.). Infatti, poichè la finalità dell'art. 2504-quater c.c. consiste (altro…)
Non è ammissibile l'azione revocatoria dell'assegnazione effettuata nell'ambito di una scissione in quanto l'art. 2504-quater c.c., alla fine di una complessa operazione societaria, ha la funzione di assicurare la stabilità degli effetti della stessa. La diversità qualitativa dei vizi non può comportare che gli effetti possano essere messi in discussione (vuoi con la dichiarazione di nullità vuoi con la dichiarazione di inefficacia) una volta eseguite le formalità pubblicitarie.
Eseguite le formalità pubblicitarie di cui all'art. 2504-quater c.c., per la tutela degli interessi di carattere generale, gli effetti della scissione diventano irregredibili e la tutela dei creditori anteriori della società scissa si concretizza nei rimedi specificatamente previsti che sono, tra l'altro, oggettivamente estesi ed apprezzabili ed individuati nel diritto al risarcimento del danno ex art. 2504-quater, comma 2, c.c. e nella solidarietà di cui all'art. 2506-quater, ultimo comma, c.c.