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Sentenze con tag: valore delle azioni

Tribunale di Cagliari, 9 Ottobre 2026
Contestazione della determinazione del valore delle azioni e nomina del valutatore ai sensi dell’art. 2437ter c.c.
In caso di contestazione del valore delle azioni ex art. 2437 ter, ultimo comma, c.c., si apre un procedimento di...

In caso di contestazione del valore delle azioni ex art. 2437 ter, ultimo comma, c.c., si apre un procedimento di volontaria giurisdizione. Tale procedimento, da attivarsi a cura della parte più diligente, prevede la nomina come valutatore di un soggetto terzo, il quale, tuttavia, non riveste la qualità di ausiliario del giudice, stante la natura non contenziosa del procedimento.

La procedura di contestazione del valore delle azioni ai fini del recesso ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2437 ter c.c., può essere effettuata anche in caso di liquidazione del valore delle azioni ai sensi di quanto previsto dall’art. 24, comma 5, d. lgs. 175/2016.

Le spese e i compensi dell'esperto possono essere poste in capo alle parti in solido tra loro con il provvedimento di nomina.

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26/10/2025
Data sentenza: 09/10/2026
Carica: Presidente
Giudice: Gaetano Savona
Relatore: Francesco De Giorgi
Registro : RVG – 8513 –  2024
Tribunale di Venezia, 21 Maggio 2021
Determinazione del valore delle azioni da liquidare ai soci recedenti nelle s.p.a. non quotate
La determinazione del valore delle azioni da liquidare ai soci recedenti nell’ambito della disciplina delle società per azioni non quotate...

La determinazione del valore delle azioni da liquidare ai soci recedenti nell’ambito della disciplina delle società per azioni non quotate verte sull’art. 2437 ter c.c. L’esperto nominato dal Tribunale stima le azioni sulla base del criterio equitativo, fondato sull’arbitrium boni viri.

L’equo apprezzamento con cui deve provvedere l’esperto stimatore alla determinazione del valore delle azioni si risolve in una valutazione che - pur ammettendo un certo margine di soggettività - resta comunque ancorata a criteri oggettivi, volti alla perequazione degli interessi economici in gioco, criteri in quanto tali suscettibili di controllo giudiziale nel caso in cui la determinazione effettuata da parte del terzo risulti essere manifestamente iniqua o erronea.

In linea di massima, i soci recedenti perseguono l’interesse a monetizzare il loro investimento di capitale. In detto contesto, l’interesse primario che hanno i soci recedenti è quello di non subire una modifica peggiorativa del valore del loro investimento di capitale, a fronte dell’interesse della società, degli altri soci o dei creditori, di non vedere eccessivamente depauperato il patrimonio sociale a fronte dell’esercitato diritto di recesso. Si ritiene che sia questo l’ambito degli interessi economici contrapposti in gioco rispetto al quale l’arbitratore è tenuto a svolgere l’equo contemperamento nella stima del valore di liquidazione delle azioni.

Non può considerarsi manifestamente erronea la determinazione dell'esperto stimatore che fissi il momento determinante ai fini della valutazione nella data della delibera assembleare legittimante il recesso in luogo del momento della delibera del CdA di convocazione dell’assemblea straordinaria della società.

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11/03/2023
Data sentenza: 21/05/2021
Registro : RI – 5631 –  2019
Tribunale di Milano, 6 Agosto 2020
Contestazione della stima dell’esperto in merito al valore di liquidazione delle azioni per esercizio del diritto di recesso
La relazione dell’esperto nominato dal Tribunale, avente ad oggetto la valutazione del valore di liquidazione delle azioni per le quali...

La relazione dell’esperto nominato dal Tribunale, avente ad oggetto la valutazione del valore di liquidazione delle azioni per le quali un socio esercita il diritto di recesso, è contestabile solo nel caso in cui giunga a risultati manifestamente iniqui o erronei.

È coerente con il disposto dell’articolo 2437 ter comma 2 c.c., il metodo di valutazione che si fonda sul rapporto Enterprise Value e margine operativo lordo dato che, prendendo in esame la consistenza patrimoniale e reddituale della società, non si discosta dai criteri civilistici di valutazione della società di capitale previsti dalla medesima norma.

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09/05/2021
Data sentenza: 06/08/2020
Registro : RG – 4010 –  2018
Tribunale di Torino, 2 Dicembre 2018, n. 713/2018
Contestazione del valore di liquidazione delle azioni del socio recedente
In caso di contestazione del valore di liquidazione delle azioni  determinato ai sensi dell’art. 2437-ter co. 2 c.c., l’art. 2437-ter...

In caso di contestazione del valore di liquidazione delle azioni  determinato ai sensi dell'art. 2437-ter co. 2 c.c., l’art. 2437-ter co. 6 c.c. rimette la determinazione del valore ad un esperto nominato dal tribunale e richiama espressamente l’art. 1349 co. 1 c.c., secondo cui la determinazione della prestazione deferita al terzo può essere fatta dal giudice solo nel caso in cui la determinazione del terzo risulti manifestamente iniqua o erronea. Ne consegue che l’intervento del giudice è circoscritto alle ipotesi di manifesta iniquità o erroneità della determinazione del terzo, che si verifica laddove sia ravvisabile una rilevante sperequazione tra prestazioni contrattuali contrapposte.

 

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01/05/2018
Data sentenza: 02/12/2018
Numero: 713/2018
Carica: Presidente
Giudice: Gabriella Ratti
Relatore: Ludovico Sburlati
Registro : RG – 26866 –  2016
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