Le immagini dei calciatori con la maglia della squadra si compongono di un ritratto del giocatore e di un'immagine della maglia: esse dunque comprendono un elemento che appartiene esclusivamente alla sfera fisica e un elemento che appartiene esclusivamente alla società calcistica. In assenza di autorizzazione sia del giocatore che della società calcistica tali immagini non possone essere utilizzate: lo sfruttamento a scopo di lucro del ritratto del calciatore, senza la sua autorizzazione, è illecito per violazione degli articoli 96 l. aut. e 10 c.c.
In virtù del principio del consenso, accolto dal nostro ordinamento e sancito all'art. 96 L. 633 del 1941, per riprodurre, esporre o mettere in commercio l’immagine di una persona è sempre necessario ottenerne il previo consenso. Lo sfruttamento dell’immagine altrui senza il consenso del soggetto rappresentato è ammesso solo in casi tassativamente indicati dall'art. 97 L. 633 del 1941, ossia quando si accompagni ad un’esigenza pubblica di informazione, se giustificata da notorietà o dall’ufficio pubblico coperti, da necessità di giustizia o polizia, da scopi scientifici o didattici e non invece per finalità di lucro.
Al di fuori delle ipotesi scriminanti- che vanno interpretate in senso restrittivo, in quanto hanno carattere derogatorio rispetto al diritto all’immagine che è diritto inviolabile della persona e protetto costituzionalmente- deve ritenersi pertanto fondata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, quale somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per acconsentire alla pubblicazione della propria immagine e del danno non patrimoniale.
Dal momento che l’accordo bilaterale Italia/USA del 1892 per la reciproca protezione delle opere di autori che appartengono all’altro Stato non richiama alcuna regola di comparazione dei termini di protezione, in Italia l’opera statunitense è protetta secondo il generale termine previsto a favore degli autori nazionali, al pari dell’opera italiana. Pertanto, l’omissione del rinnovo della registrazione di un’opera presso il Copyright Office statunitense (con la conseguente caduta in pubblico dominio negli Stati Uniti) non priva tale opera della protezione assicurata dalla legge italiana alle opere statunitensi.
La contestazione dell'illecito utilizzo di un'immagine di un personaggio celebre non rientra nella competenza delle sezioni specializzate, poiché il diritto all’immagine appartiene al novero dei diritti della personalità ed è specificamente oggetto di tutela sulla base della normativa civilistica e dei relativi fondamenti costituzionali (art. 2 Cost.), mentre nella normativa (altro…)
L'abusiva e non autorizzata pubblicazione dell'immagine altrui determina un danno risarcibile di natura patrimoniale, comportando il venir meno per l'interessato della possibilità di offrire l'uso del proprio ritratto per pubblicità di prodotti o servizi analoghi. In mancanza di dimostrazione di una specifica voce di danno patrimoniale, (altro…)
Non può essere risarcito in favore di una società il danno morale derivante dall'altrui utilizzazione abusiva di un'opera dell'ingegno perché la società, quale persona giuridica, non può essere titolare di tali diritti. Dalla lettura combinata degli artt. 1 e 6 della legge 633/413 si desume che, essendo il bene oggetto della tutela un’opera “dell’ingegno”, espressione del “lavoro intellettuale”, l’unico titolare (altro…)
Lo sfruttamento dell’immagine dell’attore, a fini di lucro e senza la sua autorizzazione, è (altro…)
In tema di concorrenza sleale, il luogo di commissione dell’illecito non è quello in cui l’attore che si affermi danneggiato ha la sua sede, bensì quello (altro…)