In tema di controllo giudiziario ex art. 2409 c.c., i presupposti per l’adozione dei provvedimenti previsti dalla norma consistono nel compimento, da parte degli amministratori e in violazione dei loro doveri, di gravi irregolarità nella gestione, nel danno anche solo potenziale e nell’attualità delle irregolarità. Ne consegue che, ove l’amministratore cui siano riferiti gli addebiti abbia rassegnato le dimissioni prima dell’introduzione del procedimento, la valutazione della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 2409 c.c. deve essere effettuata esclusivamente con riferimento alla condotta del nuovo amministratore, risultando irrilevanti, gli addebiti mossi al precedente gestore, ancorché utili alla comprensione del contesto societario.
Non integra, di per sé, grave irregolarità gestoria rilevante ai sensi dell’art. 2409 c.c. la mancata immediata assunzione, da parte del nuovo amministratore, di iniziative giudiziali nei confronti del precedente amministratore, quando l’incarico sia stato assunto da breve tempo e l’organo gestorio non abbia ancora potuto prendere effettiva cognizione dello stato della documentazione sociale né assumere una consapevole decisione sulle doglianze del socio. L’eventuale decisione di agire in responsabilità richiede infatti una prudenziale e approfondita valutazione dell’inadempimento, dell’effettivo danno subito dalla società e del nesso causale tra inadempimento e danno.
Ai fini della configurabilità della violazione del divieto di concorrenza dell’amministratore, anche a voler ritenere applicabile l’art. 2390 c.c. alla società a responsabilità limitata, occorre avere riguardo non al solo raffronto tra gli oggetti sociali statutari, ma all’attività effettiva e concretamente svolta dalle imprese considerate. Il rapporto concorrenziale deve essere concreto e attuale e postula l’assunzione di una posizione che comporti il sistematico esercizio concorrenziale di atti coordinati e unificati sul piano funzionale, non essendo sufficiente il compimento di un singolo atto in concorrenza, il quale può al più rilevare sotto il diverso profilo del conflitto di interessi o della violazione del generale dovere di fedeltà.
Ai fini dello svolgimento di attività anticoncorrenziale non rileva la comparazione degli oggetti sociali, ma occorre focalizzare l’attenzione sul tipo di clientela a cui si rivolgono i due concorrenti e quale sia l’attività d’impresa effettivamente realizzata per verificare se via sia stato sviamento della clientela.
Il fatto che una società sia stata posta in liquidazione non esclude che la stessa possa essere vittima di condotte concorrenziali sleali ex art. 2598 c.c.. Infatti, la messa in liquidazione è una condizione reversibile e, in quanto tale, non può pregiudicare la possibilità per la società di rientrare sul mercato senza vedere compromesso il proprio avviamento.
L'art. 2390 c.c. dà rilievo a un conflitto potenziale di interessi, mirando a evitare che l'amministratore durante il suo ufficio, si trovi in situazioni di dannoso antagonismo con la società. Il divieto è, quindi, preordinato a tutelare la società ed è inteso a favorire il perseguimento dell'interesse della società da parte dell'amministratore, costituendo una sorta di tutela avanzata della società, al fine di evitare che l'amministratore sia indotto a danneggiarla, facendole concorrenza.
La costituzione, pochi mesi dopo la cessione delle quote di una società, di una nuova società concorrente con la predetta, costituisce violazione del patto di non concorrenza, a nulla rilevando che il socio cedente si sia servito di una società fiduciaria. Lo schermo offerto dalla fiduciaria non solo non esonera il cedente dal rispetto dell’impegno assunto, ma dimostra la piena consapevolezza di violare il patto di non concorrenza. È irrilevante accertare se il cedente abbia esercitato funzioni gestorie, poiché l’avere costituito la società, operante in concorrenza con quella di cui aveva ceduto le quote, già integra l’inadempimento dell’obbligazione negoziale. Non può dubitarsi che la società costituita in concorrenza sia indirettamente controllata dal cedente qualora questi detenga il 50% del capitale sociale. Non è dunque la mera partecipazione sociale a comportare la violazione del patto di non concorrenza, ma l’avere dato vita ad un’impresa concorrente con quella di cui le quote erano state cedute, malgrado l’impegno assunto di astenersi da ogni iniziativa in tal senso.