Vendita coattiva ex art. 2344 c.c. delle azioni “morose” e inammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c.
Difettano i presupposti processuali per la concessione del rimedio atipico della tutela d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c., risultando mancante nella specie la natura di residualità della domanda cautelare (con conseguente inammissibilità della stessa), nel caso in cui il socio disponga del rimedio dell’impugnazione della delibera consiliare presupposta, con conseguente facoltà di chiederne la sospensione degli effetti al fine di preservare i propri diritti.
Nel caso di specie, la richiesta del soggetto ricorrente in via d’urgenza consisteva nella sospensione di una procedura di vendita ex art. 2344 c.c. delle azioni da costui detenute, sulla base di un suo mancato versamento degli importi necessari per la liberazione delle azioni sottoscritte in occasione di un aumento di capitale deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci. In presenza di siffatta situazione il socio avrebbe dovuto promuovere, in corso di causa ed in termini sospensivi, una istanza di arresto dell’esecuzione della relativa decisione consiliare ai sensi del combinato disposto degli artt. 2388 co. 4 e 2378 c.c., nonché 669-quater c.p.c. Non osta a tale conclusione la mancata pubblicità – e, conseguentemente, conoscibilità da parte dell’azionista – di tale delibera consiliare, avendo gli amministratori della società avvisato il socio moroso tramite posta elettronica certificata (espressamente menzionando la delibera consiliare) del procedimento di vendita azionaria coattiva in corso, e decorrendo da tale momento secondo la regola generale di cui all’art. 2935 c.c. i termini per l’impugnazione di detta delibera.
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Tommaso Carcaterra
Laureato presso l'Università degli Studi di Milano. Praticante avvocato presso lo studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici.(continua)