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Tribunale di Bologna, 27/07/2015

Violazione del segreto industriale e concorrenza sleale per sottrazione di dati riservati e know-how

Tribunale di Bologna, 27/07/2015
Violazione del segreto industriale e concorrenza sleale per sottrazione di dati riservati e know-how

L’art. 98 c.p.i. considera meritorie di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; abbiano valore economico in quanto segrete e siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

Le informazioni presentano un valore economico, non solo quando possiedano un valore di mercato, ma quando il loro utilizzo comporti un vantaggio concorrenziale che consenta di mantenere o aumentare la quota di mercato.

Possono dirsi adottate misure adeguate a mantenere il segreto quando il titolare delle informazioni abbia predisposto dispositivi o presidi atti ad impedire l’accesso ai dati stessi, o abbia reso edotti i propri dipendenti e collaboratori della loro natura e della necessità di mantenere il segreto.

Integra concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3, c.c, la condotta di chi risparmia, sottraendo dati riservati (anche non costituenti segreto industriale), i tempi e i costi di una autonoma ricostruzione delle informazioni industrialmente utili: con il conseguente compimento di atti concorrenzialmente sleali ad ogni acquisizione avvenuta per sottrazione e non per autonoma elaborazione.

Ai fini del risarcimento del lucro cessante da concorrenza sleale per sottrazione di dati riservati e know-how, è necessaria la prova puntuale che il mancato raggiungimento dei livelli di fatturato attesi dal soggetto leso sia dipeso eziologicamente dalla commercializzazione dei prodotti dell’autore dell’illecito.

Ai fini dell’ottenimento della condanna alla retroversione degli utili è necessaria la prova puntuale che gli utili stessi, ove non fosse stata posta in essere l’attività di concorrenza sleale, sarebbero stati conseguiti dall’attore.

Data Sentenza: 27/07/2015
Registro: RG 1658 / 2012
Allegato:
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Data: 10/02/2017
Massima a cura di: Marco Verbano
Marco Verbano

Laureatosi col massimo dei voti e la lode in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Padova nel 2011 (tesi di diritto civile su "Il danno da intese anticoncorrenziali", relatore il Prof. Stefano Delle Monache), ha svolto il tirocinio forense presso lo Studio degli Avvocati Laghi, Tabacchi & Associati di Treviso (ora Laghi Leo Spangaro & Associati), presso il quale ha collaborato per cinque anni, trattando prevalentemente pratiche di diritto commerciale, societario e bancario. Ancora dall'autunno del 2011 è collaboratore della cattedra di Diritto commerciale del Dipartimento di diritto privato e critica del diritto dell'Università degli Studi di Padova (Prof. Marco Cian). È iscritto all'Ordine degli Avvocati di Treviso dal settembre del 2014. Nell'aprile del 2016 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca presso la Scuola di dottorato in Diritto internazionale e diritto privato e del lavoro dell'Università degli Studi di Padova, dopo aver discusso una tesi su "Il danno da deliberazione invalida nelle s.p.a." (relatore il Prof. Stefano Delle Monache). Da maggio 2016 a settembre 2018 ha collaborato anche con la cattedra di Diritto commerciale del Dipartimento di scienze giuridiche dell'Università degli Studi di Udine (Prof. Vittorio Giorgi). È stato assegnista di ricerca di Diritto commerciale presso l'Università degli Studi di Padova per il 2016/2017 e presso l'Università degli Studi di Udine per il 2017/2018 ed è docente a contratto presso la Scuola di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova dall'a.a. 2016/2017.

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