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Tribunale di Venezia, 16 Aprile 2026, n. 6745/2026

Modifiche dei patti sociali con la trasformazione in società in accomandita e abuso di maggioranza

Tribunale di Venezia, 16 Aprile 2026, n. 6745/2026
Modifiche dei patti sociali con la trasformazione in società in accomandita e abuso di maggioranza

L’iscrizione nel registro delle imprese della delibera di trasformazione da s.r.l. in s.a.s. preclude, ai sensi dell’art. 2500-bis c.c., la pronuncia di invalidità della trasformazione, ma non l’impugnazione delle modifiche dei patti sociali approvate con la stessa delibera che non riguardino disposizioni inderogabili del tipo adottato e non siano quindi coessenziali alla trasformazione, come le cause di esclusione ulteriori rispetto a quelle legali, la partecipazione agli utili in misura diversa da quella al capitale, le modalità di liquidazione della quota del socio uscente e il divieto di concorrenza esteso agli accomandanti.

L’autonomia statutaria nel regolare tempi, criteri e modalità di liquidazione della quota del socio uscente, consentita dalla natura derogabile dell’art. 2289 c.c., incontra il limite dei principi di buona fede e correttezza e, quando le modifiche siano approvate a maggioranza, del divieto di abuso di maggioranza; va pertanto annullata la clausola che consente alla società di rateizzare in tre anni il pagamento della quota su semplice richiesta, senza alcuna giustificazione e senza garanzie per il socio, perché gli impone un sacrificio sproporzionato, mentre è giustificata dall’interesse sociale la causa di esclusione del socio che eserciti un’attività concorrente [modifiche introdotte con la trasformazione dai soci di maggioranza, divenuti accomandatari, in danno del socio dissenziente divenuto accomandante].

Il principio di proporzionalità dettato dall’art. 2500-sexies c.c. riguarda le quote di partecipazione al capitale e non la ripartizione degli utili, che nelle società di persone si presume proporzionale ai conferimenti soltanto in mancanza di una diversa volontà dei soci, con il solo limite del divieto di patto leonino; non integra abuso di maggioranza l’attribuzione agli accomandatari di una quota di utili superiore a quella di capitale quando essa trovi fondamento nel loro obbligo di prestare in via prevalente e abituale la propria opera nella società e nell’amministrazione non retribuita, a fronte di un apporto soltanto discontinuo dell’accomandante.

Viene meno l’interesse a coltivare l’impugnazione delle clausole statutarie sostituite con una successiva delibera conforme alla legge e allo statuto, in applicazione del principio generale espresso dall’art. 2377, comma 8, c.c., anche nelle società di persone, mentre la messa in liquidazione della società non lo esclude, perché lo stato di liquidazione può essere revocato.

La domanda di risarcimento del danno da delibera invalida proposta per la prima volta all’udienza di comparizione è inammissibile quando la preclusione all’invalidazione della trasformazione, derivante dalla sua iscrizione, si era già verificata prima dell’introduzione del giudizio, perché non è conseguenza delle difese del convenuto e non costituisce emendatio libelli, perseguendo un’utilità diversa da quella dell’impugnazione, di cui presuppone la permanenza degli effetti, ed estendendo il giudizio anche sotto il profilo soggettivo.

Data Sentenza: 16/04/2026
Carica: Presidente
Giudice: Lina Tosi
Relatore: Fabio Doro
Registro: RG 3011 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 12/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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