La responsabilità del comune ai sensi dell’art. 2051 c.c. per i danni derivanti dalla rete fognaria presuppone l’appartenenza all’ente del tratto di condotta da cui i danni originano, perché la custodia comunale si arresta nel punto in cui inizia la rete privata, e l’onere di provare tale appartenenza grava su chi invoca la responsabilità; la collocazione della tubazione privata al di sotto del suolo comunale non ne attribuisce all’ente la proprietà né la custodia [collasso di un tratto di rete fognaria secondaria al servizio di fabbricati privati, non inserito nel sistema della fognatura comunale].
Gli interventi eseguiti dal comune quale autorità sanitaria locale per far fronte a situazioni igienico-sanitarie pregiudizievoli non mutano il titolo di proprietà della condotta privata su cui incidono, e il pagamento del canone di fognatura e depurazione prova soltanto la fruizione del servizio pubblico di raccolta e depurazione dei reflui immessi nella rete pubblica, e non la proprietà comunale delle canalizzazioni private che li convogliano.
Il periculum in mora richiesto dall’art. 700 c.p.c. è escluso quando il pregiudizio lamentato si sia protratto per anni senza che l’interessato abbia attivato tempestivamente i rimedi necessari e quando la domanda cautelare abbia natura sostanzialmente satisfattiva, essendo diretta a ottenere in via d’urgenza l’esecuzione di opere di riparazione che potrebbero essere chieste in via ordinaria.
Il reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. è un mezzo di impugnazione a cognizione piena, che consente al collegio di riesaminare integralmente i presupposti della misura cautelare, ed è soggetto, in caso di rigetto integrale, al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.