È nulla la deliberazione dell’assemblea di s.r.l. il cui verbale attesti la presenza di un socio a una riunione che in realtà non si è mai tenuta, perché la mancanza di qualsiasi dibattito e di qualsiasi espressione di voto rende la deliberazione inesistente, con effetti equiparati a quelli della nullità [verbale di nomina dell’amministratore unico sottoscritto dal presidente e dal segretario dell’assemblea, smentito dalle sommarie informazioni rese dallo stesso segretario nel procedimento penale].
La falsità ideologica del verbale assembleare non redatto da notaio può essere fatta valere con gli ordinari mezzi di prova nel giudizio di impugnazione della deliberazione, senza necessità di proporre querela di falso, perché il verbale non fa fede privilegiata della veridicità dei fatti che vi sono attestati.
Ai sensi dell’art. 2379-bis c.c. la partecipazione del socio all’assemblea, anche da remoto, sana il vizio derivante dalla mancata convocazione; nella s.r.l. semplificata priva di statuto la partecipazione mediante collegamento a distanza è consentita anche in mancanza di un’apposita clausola, non essendovi un espresso divieto [validità della deliberazione relativa alle dimissioni dei componenti del consiglio di amministrazione e alla redistribuzione delle quote del socio uscente].
Il versamento della quota di capitale e la partecipazione alle successive assemblee non integrano acquiescenza alla deliberazione invalida né ratifica per fatti concludenti quando appaiano dovuti per evitare pregiudizi patrimoniali.
La cancellazione della società dal registro delle imprese nel corso del giudizio di impugnazione delle deliberazioni non fa venire meno l’interesse del socio all’accertamento della loro invalidità, trattandosi di atti che hanno inciso sui suoi diritti partecipativi e posti a fondamento di successivi atti sociali; la legittimazione processuale si trasferisce ai soci ai sensi dell’art. 110 c.p.c. e non occorre dichiarare l’interruzione né riassumere il processo quando nel giudizio sia rimasto costituito il socio di maggioranza, già liquidatore e amministratore unico, e l’unico altro socio sia già parte del giudizio.
Le sommarie informazioni testimoniali raccolte nel procedimento penale sono liberamente valutabili dal giudice civile ai sensi dell’art. 116 c.p.c., anche in mancanza di giuramento dei dichiaranti, e i documenti formatisi dopo le preclusioni istruttorie possono essere prodotti fino a quando la causa non sia rimessa in decisione, ma non con le comparse conclusionali.
Il trasferimento della sede legale della società successivo alla notificazione dell’atto di citazione non incide sulla competenza per territorio.