Le comunità d’ambito territoriale ottimale per la gestione dei rifiuti urbani istituite dalla l.r. Calabria 14/2014, costituite mediante convenzione tra i comuni ai sensi dell’art. 30 d.lgs. 267/2000, non sono centri autonomi di imputazione di situazioni giuridiche, perché operano attraverso un ufficio comune in luogo e per conto degli enti partecipanti, sulla base di un mandato collettivo con rappresentanza, sicché delle obbligazioni nascenti dai contratti di affidamento della gestione degli impianti di trattamento dei rifiuti rispondono pro quota i comuni dell’ambito e non la comunità [corrispettivi per oltre 6,4 milioni di euro fatturati dal gestore degli impianti in forza del contratto stipulato dalla città metropolitana in nome e per conto dei comuni dell’ambito].
Il subentro dell’Autorità rifiuti e risorse idriche della Calabria nei rapporti giuridici attivi e passivi delle comunità d’ambito, previsto dall’art. 17, comma 3, l.r. Calabria 10/2022, non comporta l’assunzione dei debiti verso i gestori degli impianti derivanti da contratti anteriori, perché la successione presuppone che il dante causa fosse titolare del rapporto e le comunità d’ambito non erano titolari passive di tali obbligazioni; nello stesso senso dispone la norma di interpretazione autentica dell’art. 1 l.r. Calabria 11/2025, nella quale il riferimento ai comuni «morosi» quali unici responsabili pro quota non trasforma in sussidiaria la responsabilità dei comuni.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma regionale di interpretazione autentica, perché essa si limita a esplicitare un significato già ricavabile, in continuità, dalla legislazione statale e regionale previgente e non realizza un’illegittima separazione tra la gestione delle funzioni trasferite e la gestione liquidatoria delle passività.
L’obiettiva incertezza del quadro normativo, oggetto anche di un intervento di interpretazione autentica sopravvenuto, giustifica la compensazione delle spese ed esclude la colpa grave richiesta per la condanna ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. di chi abbia agito in via monitoria.