Chi deduce la nullità, per violazione dell’art. 2, comma 2, lett. a), l. 287/1990, di fideiussioni stipulate a notevole distanza di tempo dal periodo considerato dal provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia deve provare, secondo la regola generale dell’art. 2697 c.c., l’effettiva esistenza dell’intesa anticoncorrenziale o comunque di una prassi contrattuale conforme allo schema vietato anche all’epoca della stipulazione, perché l’accertamento compiuto dall’autorità non consente di presumere la persistenza dell’intesa in epoca successiva e il suo valore presuntivo si riduce con il crescere della distanza temporale, sicché non è sufficiente la sola produzione di quel provvedimento [fideiussioni specifiche rilasciate nel 2008 e nel 2010 a garanzia di finanziamenti concessi a una società in accomandita semplice].
Le fideiussioni a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’autorità garante sono parzialmente nulle, ai sensi dell’art. 2, comma 3, l. 287/1990 e dell’art. 1419 c.c., limitatamente alle clausole che riproducono quelle dello schema vietato, salvo che risulti una diversa volontà delle parti; l’estensione della nullità all’intero contratto presuppone la prova dell’interdipendenza del resto del contratto dalla clausola nulla, che grava sulla parte interessata alla caducazione totale e non può essere rilevata d’ufficio.
In caso di cessione di crediti in blocco ai sensi dell’art. 58 d.lgs. 385/1993, il cessionario che interviene nel giudizio quale successore a titolo particolare ai sensi dell’art. 111 c.p.c. deve provare l’inclusione del credito controverso nell’operazione; l’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale è sufficiente quando l’esistenza del contratto di cessione non sia contestata e l’avviso indichi caratteristiche idonee a ricondurvi con certezza il credito, mentre se l’esistenza della cessione è specificamente contestata occorre provare il contratto, ferma la rilevanza della mancata contestazione della titolarità del credito.
Quando la nullità della fideiussione a valle di un’intesa anticoncorrenziale è fatta valere in via di azione sussiste la competenza per materia della sezione specializzata in materia di impresa, senza necessità di verificare l’interesse della parte a ottenere un accertamento con efficacia di giudicato.