Il versamento effettuato in favore di una s.r.l. in crisi finanziaria da un suo socio, attingendo ai fondi della società in accomandita semplice di cui egli è socio accomandatario, va qualificato, secondo il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, come finanziamento del socio soggetto a postergazione ai sensi dell’art. 2467 c.c. quando l’operazione trovi fondamento nella volontà personale del socio di sostenere la s.r.l. e non in una scelta imprenditoriale della società di persone, a nulla rilevando che il versamento sia stato annotato nelle scritture contabili come credito della società in accomandita, perché l’impiego dei fondi di quest’ultima per finanziare una società terza rileva soltanto nei rapporti interni tra il socio accomandatario e la società in accomandita [revoca del decreto ingiuntivo per 386.500 euro ottenuto dal fallimento della società in accomandita].
L’art. 2497-quinquies c.c., che estende la postergazione ai finanziamenti erogati da chi esercita attività di direzione e coordinamento o da altri soggetti a essa sottoposti, non si applica in mancanza di prova di un sistematico e costante indirizzo delle scelte gestorie della società finanziata o di una regia unitaria delle società coinvolte.
La postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci, che presuppone un significativo rischio di insolvenza della società, costituisce un fatto impeditivo del diritto alla restituzione rilevabile d’ufficio, in quanto oggetto di eccezione in senso lato, e la situazione di crisi va verificata sia al momento della concessione del finanziamento sia al momento della decisione.