La domanda di annullamento per violenza morale del contratto di cessione di quote proposta dopo la dichiarazione di fallimento della società acquirente è inammissibile davanti al giudice ordinario, perché, al pari della domanda di risoluzione, produrrebbe effetti restitutori e risarcitori lesivi della par condicio creditorum e del principio di cristallizzazione del patrimonio fallimentare desumibile dagli artt. 42, 44 e 52 l. fall., e deve essere fatta valere davanti al giudice fallimentare; nel giudizio di annullamento della cessione la società acquirente è litisconsorte necessaria [cessione dell’intero capitale di una società agricola unipersonale].
Il terzo estraneo al contratto non è legittimato a chiederne l’annullamento, rimedio a legittimazione relativa riservato alla parte nel cui interesse è stabilito, e l’art. 1445 c.c. non trova applicazione quando il contratto di cui si chiede l’annullamento sia stato concluso dalla società le cui quote erano oggetto della cessione impugnata, e non dall’acquirente di queste, perché i due contratti intercorrono tra soggetti diversi e hanno oggetti diversi [vendita a terzi dei terreni della società partecipata].
L’azione revocatoria non può essere accolta quando chi la propone non individua il credito a tutela del quale agisce.
Integra responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., con condanna anche al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, l’evocazione in giudizio dei terzi acquirenti di beni della società con domande palesemente temerarie.