Sebbene sia normalmente onere dell’impugnante dedurre e provare le ragioni di invalidità della delibera, tale onere è notevolmente attenuato e, almeno in parte, ribaltato sulla società qualora venga dedotta la mancata convocazione ovvero la non veridicità dell’apparente natura totalitaria dell’assemblea, laddove la totalità costituisca requisito di validità in assenza pacifica di previa convocazione. L’onere probatorio gravante sul socio impugnante, infatti, avendo ad oggetto un fatto negativo, assume connotati se non diabolici, quantomeno particolarmente gravosi; tuttavia, fondare un vero e proprio onere probatorio a carico della società, alla luce della configurabilità di un inadempimento contrattuale, rischia di sovvertire il principio che vige in materia di impugnativa secondo cui l’onere probatorio incombe sull’impugnante, dal momento che non solo la mancata convocazione, ma anche altri vizi della delibera potrebbero essere ricondotti alla medesima categoria.