La mancata adesione alla definizione agevolata dei debiti tributari della società non consente di imputare all’amministratore una responsabilità automatica per mala gestio né di ritenere per ciò solo verosimile una giusta causa di revoca, perché l’adesione costituisce una scelta volontaria e discrezionale del contribuente [società in accomandita semplice gravata da un’ingente esposizione erariale che non aveva aderito alla cosiddetta rottamazione quinquies].
L’affitto del ramo d’azienda a una società partecipata e amministrata dai figli dell’amministratore non fonda la revoca cautelare di quest’ultimo per conflitto di interessi quando non sia provato che la società affittuaria sia stata costituita appositamente per l’operazione e quando la documentazione non consenta di individuare la redditività del solo ramo affittato, e quindi di affermare la sproporzione del canone, e il periculum in mora viene comunque meno se il contratto è scaduto senza essere rinnovato [affitto del ramo di ristorazione di una società titolare di una concessione demaniale marittima a una società con denominazione quasi identica, per un canone annuo di 25.000 euro].
L’asserita inerzia dell’amministratore nel rinnovo della concessione demaniale marittima necessaria all’attività sociale non giustifica la sua revoca in via cautelare quando l’ente concedente abbia rilasciato una concessione provvisoria, tenuto conto che il termine fissato dalla legge per la scadenza delle concessioni demaniali marittime ha natura massima e acceleratoria e non attribuisce al concessionario una proroga automatica.
Le allegazioni relative allo sviamento della clientela derivante dalla coincidenza delle denominazioni della società affittante e della società affittuaria e all’affidamento di fatto della gestione a terzi restano irrilevanti ai fini della revoca cautelare dell’amministratore se prive di prova.
Nella società in accomandita semplice il fumus boni iuris della domanda cautelare di revoca del socio accomandatario dall’amministrazione va valutato alla stregua dell’art. 2259 c.c., che consente la revoca per giusta causa, ravvisabile in comportamenti dell’amministratore che rendano non più possibile, nell’interesse della società, la prosecuzione del rapporto gestorio, mentre il periculum in mora richiede il fondato timore di un pregiudizio imminente e irreparabile nel tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria.