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Tribunale di Venezia, 29 Giugno 2026, n. 15949/2026

Esclusione del socio di cooperativa edilizia per costi aggiuntivi esclusi da sentenza passata in giudicato

Tribunale di Venezia, 29 Giugno 2026, n. 15949/2026
Esclusione del socio di cooperativa edilizia per costi aggiuntivi esclusi da sentenza passata in giudicato

È illegittima, e va annullata, la delibera di esclusione del socio di una cooperativa edilizia fondata sul mancato pagamento di costi aggiuntivi rispetto al prezzo pattuito per l’alloggio quando l’insussistenza del relativo obbligo sia stata accertata con sentenza passata in giudicato nel giudizio promosso dal socio ai sensi dell’art. 2932 c.c., perché la clausola statutaria che consente l’esclusione del socio inadempiente al pagamento di somme dovute alla società non è applicabile al legittimo rifiuto di pagare somme non dovute [socio che aveva versato gli acconti previsti dagli stati di avanzamento dei lavori e ottenuto il trasferimento dell’alloggio ai sensi dell’art. 2932 c.c., subordinato al pagamento del saldo determinato in giudizio].

Nel giudizio di impugnazione della delibera di esclusione la cooperativa non può dimostrare la debenza dei costi aggiuntivi richiesti al socio quando la questione avrebbe dovuto essere fatta valere, ed è stata decisa, nel giudizio promosso ai sensi dell’art. 2932 c.c. avente ad oggetto anche l’accertamento delle somme residue dovute per l’alloggio, perché un nuovo accertamento violerebbe il giudicato e consentirebbe di eludere le preclusioni maturate in quel giudizio.

Il socio di una cooperativa edilizia è parte di un rapporto associativo e di un distinto rapporto di scambio relativo all’alloggio, sicché gli oneri richiesti al socio in aggiunta al corrispettivo pattuito per l’alloggio attengono al rapporto di scambio e non possono essere fatti valere nell’ambito del rapporto associativo quale presupposto dell’esclusione.

Nel giudizio di opposizione alla delibera di esclusione del socio di una società cooperativa grava sulla società l’onere di provare i fatti posti a fondamento della delibera e la loro riconducibilità alle cause di esclusione previste dalla legge o dallo statuto, senza poter invocare fatti diversi da quelli indicati nella delibera, e l’accoglimento dell’opposizione comporta il ripristino con effetto ex tunc della posizione di socio, anche con riferimento al rapporto mutualistico.

Data Sentenza: 29/06/2026
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Innocenza Vono
Registro: RG 20015 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 17/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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