Gli amministratori e i sindaci di una cooperativa edilizia non rispondono verso il socio prenotatario del danno derivante dalla vendita forzata dell’alloggio, rimasto nel patrimonio della società, quando l’espropriazione sia stata promossa per debiti sociali in un periodo in cui la società era sottoposta a liquidazione coatta amministrativa e le condizioni per l’assegnazione definitiva non si erano verificate per la morosità dello stesso socio nel pagamento del corrispettivo [socio immesso nel godimento di un appartamento realizzato dalla cooperativa, venduto all’asta in una procedura esecutiva promossa da creditori sociali].
Non è imputabile agli amministratori la cancellazione d’ufficio della cooperativa dal registro delle imprese per omesso deposito pluriennale dei bilanci sopravvenuta poco dopo la revoca della liquidazione coatta amministrativa e riferibile alla gestione commissariale, e la revoca dello stato di insolvenza dimostra che gli amministratori si erano attivati per mantenere in vita la società.
La responsabilità dei sindaci verso il socio presuppone l’allegazione di specifiche omissioni nell’attività di controllo, in mancanza delle quali la domanda risarcitoria nei loro confronti è infondata.
Quando la difesa delle parti vittoriose sia unitaria, le spese sono liquidate una sola volta con l’aumento previsto per la pluralità di parti, e nulla è dovuto nei rapporti con le parti rimaste contumaci.
In applicazione del principio della ragione più liquida la domanda può essere decisa sulla base della questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza esaminare previamente le eccezioni di difetto di legittimazione passiva.