Quando, scaduto un contratto quadro di servizi che esclude il rinnovo tacito, il committente propone la proroga alle stesse condizioni fino a una certa data in attesa di aggiudicare il servizio con una nuova gara, e il fornitore, pur senza sottoscrivere la proposta, continua di fatto a erogare le prestazioni alle stesse condizioni, la proroga si intende accettata e il rapporto cessa alla sua naturale scadenza, se il committente non manifesta la volontà di proseguirlo e la gara è aggiudicata ad altri. [Nella specie, servizi di trasporto LTL di componentistica per un gruppo automobilistico, svolti dal fornitore in virtù di contratti succedutisi dal 2007].
L’aggiudicazione di un servizio per la durata di un anno prorogabile di due anni più due, comunicata per iscritto dal committente e accettata dal fornitore, perfeziona il contratto anche senza un successivo contratto scritto, trattandosi di rapporto non soggetto a vincoli di forma. Se il committente non manifesta la volontà di attivare la proroga, il rapporto cessa alla scadenza del primo anno e non si configura un recesso unilaterale soggetto a congruo preavviso; restano irrilevanti, perché attinenti ai motivi, le contestazioni sulla qualità del servizio. La richiesta generica di «migliorare» il servizio di back office, cui il committente aveva collegato la futura estensione, non costituisce una condizione contrattuale il cui avveramento comporti la proroga automatica del contratto.
L’abuso di dipendenza economica ex art. 9 l. 192/1998, che può prescindere da un rapporto di subfornitura, richiede sia la situazione di dipendenza, cioè una disparità di potere contrattuale tale da determinare un eccessivo squilibrio, di cui è sintomo la mancanza di alternative soddisfacenti sul mercato, sia l’abuso, cioè una condotta arbitraria contraria a buona fede o finalizzata ad appropriarsi del margine di profitto altrui. Non è configurabile l’abuso quando la ricorrente lo fa coincidere esclusivamente con un recesso che in realtà non vi è stato, perché il rapporto è cessato per scadenza naturale.
Le spese possono essere compensate quando la complessità della ricostruzione del rapporto contrattuale, che ha dato origine alla controversia, è addebitabile alla parte vittoriosa, che grazie alla sua posizione di forza non ha mai formalizzato per iscritto l’aggiudicazione del servizio.