Non sussiste il periculum in mora quando il ricorrente abbia avuto conoscenza delle condotte denunciate da molti anni, durante i quali avrebbe potuto ottenere l’accertamento dei propri diritti in via ordinaria, e quando la sua attuale inattività, perché ha cessato di produrre il dispositivo oggetto di causa, esclude che il protrarsi delle condotte per la durata del giudizio di merito possa arrecargli un danno ulteriore.
Le affermazioni sulla cessazione dell’attività rese dal ricorrente in un altro giudizio e il mancato deposito dei bilanci per più esercizi non sono superate dalla produzione della lettera di un terzo che riferisca del possibile interesse di investitori all’importazione dei prodotti, perché il documento proveniente dal terzo costituisce mero indizio, da solo insufficiente a provare la ripresa e l’attualità dell’attività produttiva, né dalle fotografie dei macchinari, che nulla provano sulla loro epoca di produzione, in mancanza di documentazione contabile dalla quale risultino l’attuale produzione e commercializzazione.