È inammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 700 c.p.c. con cui i fideiussori chiedono la sospensione dell’efficacia delle garanzie, anticipando la declaratoria di nullità delle clausole conformi allo schema dell’associazione bancaria per violazione dell’art. 2 l. 287/1990, quando la fideiussione sia già stata posta a fondamento di un decreto ingiuntivo confermato all’esito dell’opposizione e il creditore abbia avviato l’espropriazione, perché la tutela cautelare contro l’esecuzione si ottiene con l’istanza di sospensione proposta nell’opposizione ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., nella quale vanno fatti valere i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito consacrato nel titolo [fideiussioni omnibus prestate a garanzia dei debiti di una società, con pignoramento immobiliare già avviato e opposizione all’esecuzione pendente].
Il giudizio di opposizione a precetto ha natura e struttura di accertamento negativo del credito consacrato nel titolo esecutivo, nel quale spetta all’opponente dedurre e provare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito.
Il provvedimento d’urgenza previsto dall’art. 700 c.p.c. è uno strumento cautelare residuale e atipico, utilizzabile soltanto quando non vi sia altro strumento tipico per assicurare l’effettività della tutela del diritto nelle more del giudizio di merito.