La clausola dello statuto di una società cooperativa che, riproducendo alla lettera l’art. 2532 c.c., preveda che il socio possa proporre opposizione al diniego di recesso «innanzi al Tribunale» non deroga, in difetto di un’espressa pattuizione in tal senso, alla clausola compromissoria statutaria che devolva agli arbitri tutte le controversie tra i soci, o tra i soci e la società, aventi a oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Il richiamo al tribunale va ricondotto, in tal caso, a un mero difetto di coordinamento tra le due clausole, sicché anche l’opposizione al diniego di recesso, unitamente alle domande restitutorie e di pagamento connesse alla cessazione del rapporto, rientra nella cognizione arbitrale.
La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società, che preveda la devoluzione ad arbitri delle controversie connesse al contratto sociale, deve ritenersi estesa anche alla controversia riguardante il recesso del socio. L’art. 808 quater c.p.c. dispone infatti che, nel dubbio, la convenzione d’arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce, e impone così un’interpretazione estensiva.
L’interpretazione dello statuto, quale atto di autonomia negoziale, va condotta secondo i criteri degli artt. 1362 e ss. c.c., tra i quali non esiste un ordine gerarchico; secondo la regola dell’interpretazione sistematica, le clausole devono essere interpretate le une per mezzo delle altre. In caso di contrasto tra clausole, l’interprete è chiamato innanzitutto a verificare il significato che le parti hanno inteso attribuire ai termini dell’accordo e, qualora non sia possibile individuarne l’effettiva volontà, ad attribuire al contratto il significato che vi darebbero contraenti corretti e leali, adeguandolo, in applicazione del criterio di buona fede, al significato sul quale le parti potevano e dovevano fare ragionevole affidamento.
Al fine di determinare se si verta in tema di arbitrato rituale o irrituale, la clausola compromissoria va interpretata alla stregua dei normali canoni ermeneutici dell’art. 1362 c.c., facendo riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti e al loro comportamento complessivo, anche successivo alla conclusione del contratto. Il mancato richiamo alle formalità dell’arbitrato rituale non depone univocamente per l’irritualità, né può invocarsi il criterio residuale della natura eccezionale dell’arbitrato rituale, perché le maggiori garanzie da questo offerte quanto all’efficacia esecutiva del lodo, al regime delle impugnazioni e alla sospensiva orientano l’interprete, nel dubbio, verso la qualificazione rituale. Depongono in tal senso il riferimento alle «controversie» che l’arbitro deve «decidere» secondo diritto, le modalità di nomina dell’arbitro e la previsione di un termine rigido per la decisione, mentre l’attribuzione del potere di decidere anche secondo equità non è elemento univocamente significativo dell’irritualità.
La pattuizione di un arbitrato rituale determina l’incompetenza del giudice ordinario a conoscere della domanda, mentre quella di un arbitrato irrituale ne comporta l’improponibilità.