Il diritto di consultazione previsto dall’art. 2476, comma 2, c.c. spetta al socio che non partecipi all’amministrazione nel momento in cui lo esercita, anche con riferimento ai documenti formati quando egli prendeva parte alla gestione, perché l’accesso è strumentale all’esercizio consapevole dei diritti amministrativi e patrimoniali attuali del socio [socio titolare del venti per cento del capitale di una società a responsabilità limitata cui l’amministratrice aveva negato l’accesso sul rilievo che fosse stato amministratore di fatto].
La società adempie l’obbligo di consentire la consultazione mettendo a disposizione i documenti presso la sede sociale in date e orari determinati, purché le modalità non rendano impossibile o estremamente difficoltoso l’esercizio del diritto in violazione del principio di correttezza, e quando l’adempimento avvenga nel corso del procedimento d’urgenza il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere e regolare le spese secondo la soccombenza virtuale, tenendo conto che il socio ha dovuto agire in giudizio per far valere il proprio diritto.
Il diritto di consultazione del socio non amministratore consente il controllo sull’amministrazione e l’esercizio consapevole di tutti i diritti connessi alla posizione di socio, come l’alienazione della partecipazione, il recesso, l’opzione e l’azione di responsabilità.